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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 maggio 2023

Cassazione n. 22146/2023

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15174/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 326, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , V [OSCURATO:PERSONA],N. 35, presso l o studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AMATI che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZAdella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 968/2018 depositata il05/11/2018 R.G.N. 4795/2014 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Roma, con la pronuncia emessa il 17.4.2014, in parziale accoglimento delle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] -ex collaboratrice RAI dal 24.9.2001 al 25.5.2012 in forza di n. 19 contratti di lavoro autonomo come regista per la realizzazione di programmi televisivi- ha riconosciuto la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti ed il diritto della lavoratrice ad essere inquadrata nel primo livello del [OSCURATO:PERSONA] con qualifica di programmista regista e con condanna della società al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, delle mensilità di retribuzione maturate dal 31.5.2012 fino alla data della sentenza.

2. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 968/2018, in parziale riforma della gravata pronuncia, che confermava nel resto, ha dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] aveva diritto ad essere inquadrata quale programmista regista nel quarto livello [OSCURATO:PERSONA], condannando, altresì, la datrice di lavoro al versamento, in favore dell’INPS e del Fondo integrativo aziendale, dei contributi non prescritti, nonché al risarcimento del danno per omesso versamento dei contributi prescritti.

3. I giudici di seconde cure hanno rilevato che: a) l’inerzia serbata dopo la cessazione del rapporto, così come quella in costanza, non era di per sé un comportamento concludente ai fini di ritenere verificata una risoluzione per mutuo consenso; b) condivisibile era la lettura del materiale probatorio, adottata dal Tribunale, circa la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata intercorso tra le parti; c) il problema della validità delle clausole di apposizione del termine non era più rilevante essendo stati ravvisati, nel caso in esame, i presupposti per la conversione del rapporto di lavoro autonomo in uno di lavoro subordinato; in ogni caso, non erano state indicate le ragioni di carattere produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustificavano l’apposizione del termine; d) non era applicabile, in caso di conversione del rapporto di lavoro autonomo in quello di natura subordinata, la normativa di cui all’art. 32 co. 5 legge n. 183/2010 in tema di determinazione della indennità risarcitoria; e) il corretto inquadramento della lavoratrice era quello del quarto livello e non quello del primo; f) vi era stata omessa pronuncia, da parte del Tribunale, sulla domanda di condanna alla regolarizzazione della sua posizione previdenziale e al risarcimento dei danni per omesso versamento dei contributi prescritti.4.

Avverso la sentenza di secondo grado la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

5. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 cc, in relazione all’art. 1375 cc, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per l’errata valutazione, da parte della Corte distrettuale, sulla dedotta risoluzione per mutuo consenso, non avendo considerato lo iato temporale intercorso, da un lato, tra la stipula e l’attuazione dei contratti di lavoro autonomo e, dall’altro, la proposizione della domanda giudiziale.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione o falsa applicazione dell’art. 2094 cc, anche in relazione all’art. 1362 cc, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere errato la Corte territoriale nell’avere ravvisato, nel rapporto di lavoro oggetto di causa, i requisiti della subordinazione quando, invece, sia il contenuto dei contratti di collaborazione intercorsi che le mansioni svolte deponevano in senso contrario.

4. Con il terzo motivo la ricorrente obietta la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 co. 5 della legge n. 183/2010, anche in relazione all’art. 1206 cc e all’art. 1223 cc, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, per non avere la Corte distrettuale applicato il criterio risarcitorio di cui al citato art. 32 che non ha natura di norma eccezionale e che poteva essere riferito anche ai casi di riqualificazione giudiziale di un rapporto autonomo in uno di natura subordinata.

5. Il primo motivo non è meritevole di accoglimento.

6. Si richiama l’orientamento di legittimità (cfr. Cass. n. 29871/2017; Cass. n. 13660/2018; Cass. n. 13958/2018), cui si intende dare seguito, espresso in relazione ai contratti a tempo determinato ma con principi applicabili anche alle ipotesi di contratti di lavoro autonomo più volte reiterati in relazione ad incarichi ripetuti negli anni, in virtù del quale l’accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale costituisce apprezzamento di merito che, se immune da vizi logici, giuridici ed adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, secondo le rigorose regole sui motivi che possono essere fatti valere al fine di incrinare la ricostruzione di ogni vicenda storica antecedente al contenzioso giudiziale, previsto dall’art. 360 n. 5 cpc, tempo per tempo vigente.

7. Nel caso in esame, la Corte territoriale, con argomentazioni logiche e congruamente motivate, supportate da riscontri oggettivi e soggettivi, valutando pertanto in modo completo tutte le vicende lavorative intercorse tra le parti, ha evidenziato come il protrarsi della inerzia imputabile alla dipendente, sia dopo la cessazione del rapporto di lavoro che, a maggior ragione, durante, non poteva di per sé considerarsi un comportamento concludente ai fini di ravvisare una risoluzione del rapporto per mutuo consenso attesa la situazione di metus di subire iniziative ritorsive da parte del datore di lavoro consistenti nell’intimazione di recessi anticipati ovvero di mancati rinnovi.

8. Il secondo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

9. E’ infondato, relativamente alle denunciate violazioni dell’art. 2094 cc, perché gli assunti della Corte di appello, in tema di individuazione delle caratteristiche tipiche del lavoro dipendente (indici tipici rappresentati dalla soggezione ai poteri direttivi e di controllo del datore di lavoro e indizi sussidiari, costituiti dalla sottoposizione ai vincoli di presenza e orario nonché dalla natura fissa della retribuzione) sono conformi ai principi di questa Corte di legittimità (Cass. n. 224 del 2001; Cass. n. 4889 del 2002; Cass. n. 9252 del 2010; Cass. n. 9256 del 2009) secondo cui il requisito proprio della subordinazione è la prestazione dell’attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore e, perciò, con l’inserimento nella organizzazione di questo mentre gli altri caratteri dell’attività lavorativa, come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell’impresa e le modalità di erogazione della retribuzione non assumono rilievo determinante ma natura unicamente sussidiaria, da valutarsi globalmente come indici probatori della subordinazione stessa.

10. È , invece, inammissibile limitatamente alle doglianze riguardanti l’accertamento degli elementi che rivelano l’effettiva presenza del parametro normativo nel caso concreto attraverso la valutazione delle risultanze processuali e che sono idonei a ricondurre le prestazioni ad uno dei modelli, perché esso costituisce accertamento di fatto che, se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato, resta insindacabile in cassazione (cfr. Cass. n. 25204 del 2013; Cass n. 16681 del 2007; Cass n. 26986 del 2009).

11. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha, a tali fini, con congrua motivazione, esaminato e valutato che la prestazione lavorativa della Damiani era eterodiretta e che la lavoratrice era a disposizione dell’azienda per qualsivoglia esigenza inerente la sua trasmissione, con un impegno lavorativo di cinque giorni a settimana, diversamente modulato in base alle esigenze della trasmissione; inoltre, ha specificato che la lavoratrice riceveva disposizioni non solo sul contenuto delle sue prestazioni, ma anche sulle modalità di espletamento delle mansioni, svolgendo la medesima attività del personale in organico di analoga qualifica; ha, infine, precisato che ella utilizzava materiale ed attrezzature di proprietà dell’emittente televisiva, con risultati controllati dai responsabili della trasmissione e che era irrilevante la limitata discontinuità del rapporto in quanto determinata esclusivamente dalla discontinuità della programmazione televisiva.

12. Ne consegue che la verifica su tale punto , adeguatamente e logicamente argomentato,è incensurabile in sede di legittimità.

13. Il terzo motivo è infondato.

14. Si richiamano le condivisibili argomentazioni di cui al precedente di questa Corte (Cass. n. 4327/2023) che il Collegio condivide e a cui intende dare continuità.

15. Si è al riguardo affermato che "Il regime indennitario istituito dalla legge n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, non si applica all'ipotesi di conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di un contratto di lavoro autonomo a termine dichiarato illegittimo", ciò sul rilievo che la disciplina dettata dalla citata legge n. 183 del 2010, art. 32, commi 5 e 6, riguarda "i contratti a termine e le altre tipologie contrattuali previste dalla legge n. 183 del 2010, art. 32, commi 3 e 4, tra cui non rientrano i contratti di lavoro autonomo, non potendo neppure invocarsi la disciplina di cui al citato comma 4, lett. d)" (v.

Cass. n. 29006 del 2020; v. anche Cass. n. 20209 del 2016).

Di analogo tenore le sentenze n. 11424 del 2021 e nn. 6224, 6577, 28825 del 2022 che hanno ribadito l'estraneità, alla disciplina dell'indennità risarcitoria citata legge n. 183 del 2010, ex art. 32 cit., “della fattispecie di un rapporto di lavoro autonomo accertato giudizialmente ab origine come di lavoro subordinato e a tempo indeterminato, celato dietro lo schermo ripetuto di una molteplicità di successivi contratti di collaborazione autonoma".

Si è inoltre sottolineato (v.Cass. n. 35675 del 2021) come tale interpretazione sia la sola coerente col testo dell'art. 32, comma 5 cit., che disciplina le conseguenze risarcitorie "nei casi di conversione del contratto a tempo determinato", dovendo considerarsi la "conversione" comprensiva degli effetti operanti sul piano oggettivo -conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato- e sul piano soggettivo - rapporto alle dipendenze dell'utilizzatore e non più del somministratore-(in tal senso, v.

Cass. n. 17540 del 2014), all'interno della medesima qualificazione, come subordinato, del rapporto di lavoro.

16. L’orientamento innanzi illustrato, da ritenersi ormai consolidato rispetto ad isolate e risalenti pronunce di questa Corte (Cass.n. 20500 del 2018;diversamente, altre pronunce hanno avuto ad oggetto un contratto a termine di natura subordinata, sub specie di lavoro temporaneo ex legge n. 196 del 1997, Cass. nn. 1148 e 13404 del 2013, Cass. n. 8286 del 2015, Cass. n. 10317 del 2017, e sub specie di lavoro somministrato, Cass. nn. 17540, 18861, 21001 del 2014), si pone nell’alveo dell’interpretazione della disposizione normativa così come fornita dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 303 del 2011), la quale – ritenendo legittima la forfetizzazione del danno nei casi di conversione del contratto a tempo determinato – ha escluso la sussistenza di profili di discriminazione tra fattispecie tra loro assimilabili, evidenziando che “il contratto di lavoro subordinato con una clausola viziata (quella, appunto, appositiva del termine) non può essere assimilato ad altre figure illecite come quella, obiettivamente più grave, dell’utilizzazione fraudolenta della collaborazione continuativa e coordinata”; il giudice delle leggi (punto

3.3.3. della sentenza) ha, dunque, tenuto distinte, da una parte, le ipotesi di conversione di un contratto di lavoro subordinato a termine in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, dall’altra, la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, a seguito di illegittima stipulazione di contratto di lavoro autonomo, escludendo l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 proprio in considerazione della insuscettibilità della omologazione di fattispecie diverse nella previsione legislativa, da circoscriversi all’applicazione ai rapporti di lavoro stipulati, ab origine, come subordinati.Né appare incoerente il consolidato orientamento di questa Corte che ritiene applicabile il regime forfettizzato del risarcimento del danno, di cui all’art. 32 citato, ai contratti a progetto ritenuti illegittimi per carenza del progetto (Cass. nn. 24100 e 28294 del 2019, Cass. n. 5040 del 2020, Cass.n. 1015 del 2021), trattandosi di fattispecie che, per espressa previsione dell’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, sono considerate di natura subordinata “sin dall’origine”.

17. In applicazione dei principi innanzi richiamati, risulta estranea al fenomeno di conversione la fattispecie oggetto di causa, in cui si è operata giudizialmente una diversa qualificazione del rapporto di lavoro ab origine, da autonomo a subordinato a tempo indeterminato.

18. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

19. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15174/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 326, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , V [OSCURATO:PERSONA],N. 35, presso l o studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AMATI che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZAdella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 968/2018 depositata il05/11/2018 R.G.N. 4795/2014 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma, con la pronuncia emessa il 17.4.2014, in parziale accoglimento delle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] -ex collaboratrice RAI dal 24.9.2001 al 25.5.2012 in forza di n. 19 contratti di lavoro autonomo come regista per la realizzazione di programmi televisivi- ha riconosciuto la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti ed il diritto della lavoratrice ad essere inquadrata nel primo livello del [OSCURATO:PERSONA] con qualifica di programmista regista e con condanna della società al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, delle mensilità di retribuzione maturate dal 31.5.2012 fino alla data della sentenza. 2. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 968/2018, in parziale riforma della gravata pronuncia, che confermava nel resto, ha dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] aveva diritto ad essere inquadrata quale programmista regista nel quarto livello [OSCURATO:PERSONA], condannando, altresì, la datrice di lavoro al versamento, in favore dell’INPS e del Fondo integrativo aziendale, dei contributi non prescritti, nonché al risarcimento del danno per omesso versamento dei contributi prescritti. 3. I giudici di seconde cure hanno rilevato che: a) l’inerzia serbata dopo la cessazione del rapporto, così come quella in costanza, non era di per sé un comportamento concludente ai fini di ritenere verificata una risoluzione per mutuo consenso; b) condivisibile era la lettura del materiale probatorio, adottata dal Tribunale, circa la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata intercorso tra le parti; c) il problema della validità delle clausole di apposizione del termine non era più rilevante essendo stati ravvisati, nel caso in esame, i presupposti per la conversione del rapporto di lavoro autonomo in uno di lavoro subordinato; in ogni caso, non erano state indicate le ragioni di carattere produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustificavano l’apposizione del termine; d) non era applicabile, in caso di conversione del rapporto di lavoro autonomo in quello di natura subordinata, la normativa di cui all’art. 32 co. 5 legge n. 183/2010 in tema di determinazione della indennità risarcitoria; e) il corretto inquadramento della lavoratrice era quello del quarto livello e non quello del primo; f) vi era stata omessa pronuncia, da parte del Tribunale, sulla domanda di condanna alla regolarizzazione della sua posizione previdenziale e al risarcimento dei danni per omesso versamento dei contributi prescritti.4. Avverso la sentenza di secondo grado la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 5. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 cc, in relazione all’art. 1375 cc, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per l’errata valutazione, da parte della Corte distrettuale, sulla dedotta risoluzione per mutuo consenso, non avendo considerato lo iato temporale intercorso, da un lato, tra la stipula e l’attuazione dei contratti di lavoro autonomo e, dall’altro, la proposizione della domanda giudiziale. 3. Con il secondo motivo si censura la violazione o falsa applicazione dell’art. 2094 cc, anche in relazione all’art. 1362 cc, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere errato la Corte territoriale nell’avere ravvisato, nel rapporto di lavoro oggetto di causa, i requisiti della subordinazione quando, invece, sia il contenuto dei contratti di collaborazione intercorsi che le mansioni svolte deponevano in senso contrario. 4. Con il terzo motivo la ricorrente obietta la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 co. 5 della legge n. 183/2010, anche in relazione all’art. 1206 cc e all’art. 1223 cc, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, per non avere la Corte distrettuale applicato il criterio risarcitorio di cui al citato art. 32 che non ha natura di norma eccezionale e che poteva essere riferito anche ai casi di riqualificazione giudiziale di un rapporto autonomo in uno di natura subordinata. 5. Il primo motivo non è meritevole di accoglimento. 6. Si richiama l’orientamento di legittimità (cfr. Cass. n. 29871/2017; Cass. n. 13660/2018; Cass. n. 13958/2018), cui si intende dare seguito, espresso in relazione ai contratti a tempo determinato ma con principi applicabili anche alle ipotesi di contratti di lavoro autonomo più volte reiterati in relazione ad incarichi ripetuti negli anni, in virtù del quale l’accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale costituisce apprezzamento di merito che, se immune da vizi logici, giuridici ed adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, secondo le rigorose regole sui motivi che possono essere fatti valere al fine di incrinare la ricostruzione di ogni vicenda storica antecedente al contenzioso giudiziale, previsto dall’art. 360 n. 5 cpc, tempo per tempo vigente. 7. Nel caso in esame, la Corte territoriale, con argomentazioni logiche e congruamente motivate, supportate da riscontri oggettivi e soggettivi, valutando pertanto in modo completo tutte le vicende lavorative intercorse tra le parti, ha evidenziato come il protrarsi della inerzia imputabile alla dipendente, sia dopo la cessazione del rapporto di lavoro che, a maggior ragione, durante, non poteva di per sé considerarsi un comportamento concludente ai fini di ravvisare una risoluzione del rapporto per mutuo consenso attesa la situazione di metus di subire iniziative ritorsive da parte del datore di lavoro consistenti nell’intimazione di recessi anticipati ovvero di mancati rinnovi. 8. Il secondo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. 9. E’ infondato, relativamente alle denunciate violazioni dell’art. 2094 cc, perché gli assunti della Corte di appello, in tema di individuazione delle caratteristiche tipiche del lavoro dipendente (indici tipici rappresentati dalla soggezione ai poteri direttivi e di controllo del datore di lavoro e indizi sussidiari, costituiti dalla sottoposizione ai vincoli di presenza e orario nonché dalla natura fissa della retribuzione) sono conformi ai principi di questa Corte di legittimità (Cass. n. 224 del 2001; Cass. n. 4889 del 2002; Cass. n. 9252 del 2010; Cass. n. 9256 del 2009) secondo cui il requisito proprio della subordinazione è la prestazione dell’attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore e, perciò, con l’inserimento nella organizzazione di questo mentre gli altri caratteri dell’attività lavorativa, come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell’impresa e le modalità di erogazione della retribuzione non assumono rilievo determinante ma natura unicamente sussidiaria, da valutarsi globalmente come indici probatori della subordinazione stessa. 10. È , invece, inammissibile limitatamente alle doglianze riguardanti l’accertamento degli elementi che rivelano l’effettiva presenza del parametro normativo nel caso concreto attraverso la valutazione delle risultanze processuali e che sono idonei a ricondurre le prestazioni ad uno dei modelli, perché esso costituisce accertamento di fatto che, se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato, resta insindacabile in cassazione (cfr. Cass. n. 25204 del 2013; Cass n. 16681 del 2007; Cass n. 26986 del 2009). 11. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha, a tali fini, con congrua motivazione, esaminato e valutato che la prestazione lavorativa della Damiani era eterodiretta e che la lavoratrice era a disposizione dell’azienda per qualsivoglia esigenza inerente la sua trasmissione, con un impegno lavorativo di cinque giorni a settimana, diversamente modulato in base alle esigenze della trasmissione; inoltre, ha specificato che la lavoratrice riceveva disposizioni non solo sul contenuto delle sue prestazioni, ma anche sulle modalità di espletamento delle mansioni, svolgendo la medesima attività del personale in organico di analoga qualifica; ha, infine, precisato che ella utilizzava materiale ed attrezzature di proprietà dell’emittente televisiva, con risultati controllati dai responsabili della trasmissione e che era irrilevante la limitata discontinuità del rapporto in quanto determinata esclusivamente dalla discontinuità della programmazione televisiva. 12. Ne consegue che la verifica su tale punto , adeguatamente e logicamente argomentato,è incensurabile in sede di legittimità. 13. Il terzo motivo è infondato. 14. Si richiamano le condivisibili argomentazioni di cui al precedente di questa Corte (Cass. n. 4327/2023) che il Collegio condivide e a cui intende dare continuità. 15. Si è al riguardo affermato che "Il regime indennitario istituito dalla legge n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, non si applica all'ipotesi di conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di un contratto di lavoro autonomo a termine dichiarato illegittimo", ciò sul rilievo che la disciplina dettata dalla citata legge n. 183 del 2010, art. 32, commi 5 e 6, riguarda "i contratti a termine e le altre tipologie contrattuali previste dalla legge n. 183 del 2010, art. 32, commi 3 e 4, tra cui non rientrano i contratti di lavoro autonomo, non potendo neppure invocarsi la disciplina di cui al citato comma 4, lett. d)" (v. Cass. n. 29006 del 2020; v. anche Cass. n. 20209 del 2016). Di analogo tenore le sentenze n. 11424 del 2021 e nn. 6224, 6577, 28825 del 2022 che hanno ribadito l'estraneità, alla disciplina dell'indennità risarcitoria citata legge n. 183 del 2010, ex art. 32 cit., “della fattispecie di un rapporto di lavoro autonomo accertato giudizialmente ab origine come di lavoro subordinato e a tempo indeterminato, celato dietro lo schermo ripetuto di una molteplicità di successivi contratti di collaborazione autonoma". Si è inoltre sottolineato (v.Cass. n. 35675 del 2021) come tale interpretazione sia la sola coerente col testo dell'art. 32, comma 5 cit., che disciplina le conseguenze risarcitorie "nei casi di conversione del contratto a tempo determinato", dovendo considerarsi la "conversione" comprensiva degli effetti operanti sul piano oggettivo -conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato- e sul piano soggettivo - rapporto alle dipendenze dell'utilizzatore e non più del somministratore-(in tal senso, v. Cass. n. 17540 del 2014), all'interno della medesima qualificazione, come subordinato, del rapporto di lavoro. 16. L’orientamento innanzi illustrato, da ritenersi ormai consolidato rispetto ad isolate e risalenti pronunce di questa Corte (Cass.n. 20500 del 2018;diversamente, altre pronunce hanno avuto ad oggetto un contratto a termine di natura subordinata, sub specie di lavoro temporaneo ex legge n. 196 del 1997, Cass. nn. 1148 e 13404 del 2013, Cass. n. 8286 del 2015, Cass. n. 10317 del 2017, e sub specie di lavoro somministrato, Cass. nn. 17540, 18861, 21001 del 2014), si pone nell’alveo dell’interpretazione della disposizione normativa così come fornita dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 303 del 2011), la quale – ritenendo legittima la forfetizzazione del danno nei casi di conversione del contratto a tempo determinato – ha escluso la sussistenza di profili di discriminazione tra fattispecie tra loro assimilabili, evidenziando che “il contratto di lavoro subordinato con una clausola viziata (quella, appunto, appositiva del termine) non può essere assimilato ad altre figure illecite come quella, obiettivamente più grave, dell’utilizzazione fraudolenta della collaborazione continuativa e coordinata”; il giudice delle leggi (punto 3.3.3. della sentenza) ha, dunque, tenuto distinte, da una parte, le ipotesi di conversione di un contratto di lavoro subordinato a termine in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, dall’altra, la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, a seguito di illegittima stipulazione di contratto di lavoro autonomo, escludendo l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 proprio in considerazione della insuscettibilità della omologazione di fattispecie diverse nella previsione legislativa, da circoscriversi all’applicazione ai rapporti di lavoro stipulati, ab origine, come subordinati.Né appare incoerente il consolidato orientamento di questa Corte che ritiene applicabile il regime forfettizzato del risarcimento del danno, di cui all’art. 32 citato, ai contratti a progetto ritenuti illegittimi per carenza del progetto (Cass. nn. 24100 e 28294 del 2019, Cass. n. 5040 del 2020, Cass.n. 1015 del 2021), trattandosi di fattispecie che, per espressa previsione dell’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, sono considerate di natura subordinata “sin dall’origine”. 17. In applicazione dei principi innanzi richiamati, risulta estranea al fenomeno di conversione la fattispecie oggetto di causa, in cui si è operata giudizialmente una diversa qualificazione del rapporto di lavoro ab origine, da autonomo a subordinato a tempo indeterminato. 18. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. 19. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ri