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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 11741/2026

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proprio, domiciliazionetelematica legale-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.a.s di [OSCURATO:PERSONA] C.,rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Amico unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica legale-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 165/2025depositata il 24/03/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 11 febbraio 2026;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Numero registro generale 22243/2025Numero sezionale 165/2026Numero di raccolta generale 11741/2026Data pubblicazione 29/04/2026ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 28/04/2026Il Presidente di Sezione DelegatoAntonietta Scrima

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
proprio, domiciliazionetelematica legale-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.a.s di [OSCURATO:PERSONA] C.,rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Amico unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica legale-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 165/2025depositata il 24/03/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 11 febbraio 2026;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Numero registro generale 22243/2025Numero sezionale 165/2026Numero di raccolta generale 11741/2026Data pubblicazione 29/04/2026ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 28/04/2026Il Presidente di Sezione DelegatoAntonietta Scrima
Sentenza Cassazione n. 11741/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris