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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12726/2023

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ronunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14306/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 3 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – Oggetto: tributi N.14306/20 R.G.

Est.

F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, Sezione staccata di Lecce n. 2617/24/19 depositata in data 26 settembre 2019 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio dell’8marzo 2023. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato il provvedimento di diniego di rimborso di addizionali provinciali sull’energia elettrica utilizzata nel circuito produttivo del proprio stabilimento in Galatina (LE) e addebitate in fattura da parte dei propri fornitori per il periodo febbraio 2010 –dicembre 2011, adducendo che la domanda di rimborso scaturiva dalla incompatibilità delle suddette addizionali con le previsioni di cui all’art. 1, par. 2 Dir., 2008/118/CE.

2. La CTP di Lecceha rigettato il ricorso, sulla preliminare eccezione di difetto di legittimazione attiva della società contribuente a chiedere il rimborso.

3. La CTR della Puglia, Sezione staccata di Lecce, con sentenza in data 26 settembre 2019 , ha rigettato l’appello della società contribuente, confermando il difetto di legittimazione attiva della contribuente.

4. Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a cinque motivi e ulteriormente illustrato da memoria , cui resiste con controricorso l’Ufficio.

Con precedente memoria parte ricorrente ha comunicato il decesso del precedente legale rappresentante della società. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 32, comma 2, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato il motivo di appello della società N.14306/20 R.G.

Est.

F. D’Aquino contribuente, secondo cui l’Ufficio avrebbe sollevato l’eccezione di carenza di legittimazione attiva solo in sede di memorie.

Osserva il ricorrente che tale eccezione, fondata sulla natura di consumatore finale della società contribuente, non sarebbe stata conte nuta nel ricorso originario. 1.2.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto chela società contribuente fosse consumatore finale.

Osserva parte ricorrente di avere dedotto e provato nel giudizio di merito di avere proceduto al versamento delle addizionali producendo il relativo Modello F24, documentazione il cui esame sarebbe stato pretermesso dai giudici di entrambi i gradi del giudizio di merito.

1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 14, commi 1, 2 e 4 e degli artt. 16, comma 3, 52, comma 1, 53, comma 1, lett. a) d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che solo il fornitore di energia elettrica sia titolato a chiedere il rimborso, in quanto asserzione fondata sull’assunto che la contribuente fosse consumatore finale e non produttore.

1.4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 6 d.l. 28 novembre 1988, n. 511, come modificato dall’art. 5 d. lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la società contribuente non avrebbe fornito la prova che l’addizionale provinciale fosse imposta autonoma e fosse dotata di finalità specifiche per considerarla compatibile con la Direttiva 2008/118/CE.

Parte ricorrente deduce che l’addizionale provinciale sia imposta autonoma per usi effettuati in luoghi diversi dalle abitazioni, N.14306/20 R.G.

Est.

F. D’Aquino calcolata su una base imponibile diversa dalle accise sul consumo di energia.

Osserva, inoltre, parte ricorrente come l’addizionale, ove considerata come complementare all’accisa e non autonoma alla stessa, sia in contrasto con il diritto dell’Unione, in quanto non accompagnata da finalità specifiche, ma richiesta dall’Erario solo per finalità di bilancio e, pertanto, incompatibile con la Direttiva n. 2008/118/CE.

1.5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 d.l. n. 511/1988, come modificato dall’art. 5 d. lgs. n. 26/2007, con riferimento all’art. 1, par. 2 Dir. 2008/118/CE, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’addizionale fosse compatibile con il diritto dell’Unione sussistendo finalità specifiche.

Osserva parte ricorrente, richiamandosi alla giurisprudenza di questa Corte, che non può rientrare tra le finalità dell’imposta la generica contribuzione al bilancio interno dello Stato o degli enti locali e regionali, il che precluderebbe la sussistenza di finalità specifiche dell’imposta in oggetto.

2. Il primo motivo è infondato.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, qualora il convenuto non condivida l'assunto dell'attore in ordine alla titolarità del diritto, può limitarsi a negarla.

Questa presa di posizione è una mera difesa, ancorché la difesa dell’Ufficio di fronte al contribuente (attore in senso sostanziale e formale in sede di azione di rimborso) non si limiti a negare l'esistenza di fatti costitutivi del diritto, ma alleghi circostanze impeditive(Cass., Sez.

V, 5 novembre 2021, n. 31972; Cass., Sez.

VI, 3 novembre 2021, n. 31294; Cass., Sez.

V, 18 giugno 2021, n. 17477; Cass., Sez.

VI, 12 febbraio 2021, n. 3765; Cass. Sez.

U., 16 febbraio 2016, n. 2951).

3. La deduzione della natura di consumatore finale di energia elettrica del contribuente, con conseguente estraneità al rapporto di N.14306/20 R.G.

Est.

F. D’Aquino imposta del contribuente, è un fatto impeditivo della pretesa del diritto al rimborso e costituisce, pertanto, mera difesa, ovvero eccezione in senso latoe può essere oggetto di introduzione nel thema decidendum anche in appello (Cass., Sez.

III, 25 agosto 2022, n. 25363 ; Cass., Sez.

V, 26 magio 2021, n. 14567) ovvero, analogamente, può essere oggetto di introduzione nel processo di primo grado, anche tributario, con le memorie illustrative ( Cass., Sez.

V, 8 aprile 2022, n. 11425; Cass., Sez.

I, 1° settembre 2015, n. 17385; Cass., Sez.

Lav., 9 ottobre 2007, n. 21073).

4. Il secondo e il terzo motivo – sui quali il ricorrente insiste particolarmente in memoria – sono inammissibili .

Il ricorrente ha dedotto, in particolare,il travisamento della prova in relazione agli artt.115 e 116 cod. proc. civ., deducendo l’errata deduzione del la sussistenza della qualità di consumatore finale del contribuente, con particolare riferimento all’omesso o erroneo esame dei documenti relativi al versamento delle imposte («Modelli di pagamento F24 allegati all’istanza –doc. n. 1 della stessa, all. 2 al ricorso introduttivo»: così ribadito a pag. 2 mem. ) .

Tale errore muove da un errore di percezione sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova relativo a un fatto controverso e presuppone l’errata od omessa valutazione di alcune delle prove addotte nel giudizio di merito.

5. Reputa il collegio che tale censura, in quanto impinge nella valutazione e interpretazione delle prove e, in particolare, nella valutazione del contenuto della documentazioneprodotta, rientra nella valutazione del giudice del merito («il presupposto su cui si fonda la pronuncia in questa sede impugnata è contraddetto dalla stessa documentazione allegata all’istanza di rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica presentata anche nel corso del giudizio di merito»: mem. cit.).

La deduzione è, pertanto, inammissibile in sede di legittimità, se non nelle forme della censura di N.14306/20 R.G.

Est.

F. D’Aquino omesso esame di fatto decisivo, con i limiti di cui all’art. 348-ter cod. proc. civ. (Cass., Sez.

Lav., 3 novembre 2020, n. 24395, Cass., Sez.

VI, 17 maggio 2022, n. 15777).Diversamente, l’errata percezione del contenuto di un documento costitui rebbe vizio revocatorio, denunciabile nelle forme della revocazione della sentenza impugnata, ove non cadessesu un punto controverso e non attenesse a un'errata valutazione delle risultanze processuali (Cass., Sez.

V, 1° settembre 2022, n. 25752; Cass., Sez.

VI, 26 gennaio 2022, n. 2236; Cass., Sez.

V, 22 ottobre 2019, n. 26890).

6. E’, pertanto, assorbito l’esame degli ulteriori motivi.

Il ricorso va rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 5.000,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14306/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 3 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – Oggetto: tributi N.14306/20 R.G. Est. F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, Sezione staccata di Lecce n. 2617/24/19 depositata in data 26 settembre 2019 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio dell’8marzo 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato il provvedimento di diniego di rimborso di addizionali provinciali sull’energia elettrica utilizzata nel circuito produttivo del proprio stabilimento in Galatina (LE) e addebitate in fattura da parte dei propri fornitori per il periodo febbraio 2010 –dicembre 2011, adducendo che la domanda di rimborso scaturiva dalla incompatibilità delle suddette addizionali con le previsioni di cui all’art. 1, par. 2 Dir., 2008/118/CE. 2. La CTP di Lecceha rigettato il ricorso, sulla preliminare eccezione di difetto di legittimazione attiva della società contribuente a chiedere il rimborso. 3. La CTR della Puglia, Sezione staccata di Lecce, con sentenza in data 26 settembre 2019 , ha rigettato l’appello della società contribuente, confermando il difetto di legittimazione attiva della contribuente. 4. Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a cinque motivi e ulteriormente illustrato da memoria , cui resiste con controricorso l’Ufficio. Con precedente memoria parte ricorrente ha comunicato il decesso del precedente legale rappresentante della società. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 32, comma 2, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato il motivo di appello della società N.14306/20 R.G. Est. F. D’Aquino contribuente, secondo cui l’Ufficio avrebbe sollevato l’eccezione di carenza di legittimazione attiva solo in sede di memorie. Osserva il ricorrente che tale eccezione, fondata sulla natura di consumatore finale della società contribuente, non sarebbe stata conte nuta nel ricorso originario. 1.2.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto chela società contribuente fosse consumatore finale. Osserva parte ricorrente di avere dedotto e provato nel giudizio di merito di avere proceduto al versamento delle addizionali producendo il relativo Modello F24, documentazione il cui esame sarebbe stato pretermesso dai giudici di entrambi i gradi del giudizio di merito. 1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 14, commi 1, 2 e 4 e degli artt. 16, comma 3, 52, comma 1, 53, comma 1, lett. a) d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che solo il fornitore di energia elettrica sia titolato a chiedere il rimborso, in quanto asserzione fondata sull’assunto che la contribuente fosse consumatore finale e non produttore. 1.4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 6 d.l. 28 novembre 1988, n. 511, come modificato dall’art. 5 d. lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la società contribuente non avrebbe fornito la prova che l’addizionale provinciale fosse imposta autonoma e fosse dotata di finalità specifiche per considerarla compatibile con la Direttiva 2008/118/CE. Parte ricorrente deduce che l’addizionale provinciale sia imposta autonoma per usi effettuati in luoghi diversi dalle abitazioni, N.14306/20 R.G. Est. F. D’Aquino calcolata su una base imponibile diversa dalle accise sul consumo di energia. Osserva, inoltre, parte ricorrente come l’addizionale, ove considerata come complementare all’accisa e non autonoma alla stessa, sia in contrasto con il diritto dell’Unione, in quanto non accompagnata da finalità specifiche, ma richiesta dall’Erario solo per finalità di bilancio e, pertanto, incompatibile con la Direttiva n. 2008/118/CE. 1.5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 d.l. n. 511/1988, come modificato dall’art. 5 d. lgs. n. 26/2007, con riferimento all’art. 1, par. 2 Dir. 2008/118/CE, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’addizionale fosse compatibile con il diritto dell’Unione sussistendo finalità specifiche. Osserva parte ricorrente, richiamandosi alla giurisprudenza di questa Corte, che non può rientrare tra le finalità dell’imposta la generica contribuzione al bilancio interno dello Stato o degli enti locali e regionali, il che precluderebbe la sussistenza di finalità specifiche dell’imposta in oggetto. 2. Il primo motivo è infondato.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, qualora il convenuto non condivida l'assunto dell'attore in ordine alla titolarità del diritto, può limitarsi a negarla. Questa presa di posizione è una mera difesa, ancorché la difesa dell’Ufficio di fronte al contribuente (attore in senso sostanziale e formale in sede di azione di rimborso) non si limiti a negare l'esistenza di fatti costitutivi del diritto, ma alleghi circostanze impeditive(Cass., Sez. V, 5 novembre 2021, n. 31972; Cass., Sez. VI, 3 novembre 2021, n. 31294; Cass., Sez. V, 18 giugno 2021, n. 17477; Cass., Sez. VI, 12 febbraio 2021, n. 3765; Cass. Sez. U., 16 febbraio 2016, n. 2951). 3. La deduzione della natura di consumatore finale di energia elettrica del contribuente, con conseguente estraneità al rapporto di N.14306/20 R.G. Est. F. D’Aquino imposta del contribuente, è un fatto impeditivo della pretesa del diritto al rimborso e costituisce, pertanto, mera difesa, ovvero eccezione in senso latoe può essere oggetto di introduzione nel thema decidendum anche in appello (Cass., Sez. III, 25 agosto 2022, n. 25363 ; Cass., Sez. V, 26 magio 2021, n. 14567) ovvero, analogamente, può essere oggetto di introduzione nel processo di primo grado, anche tributario, con le memorie illustrative ( Cass., Sez. V, 8 aprile 2022, n. 11425; Cass., Sez. I, 1° settembre 2015, n. 17385; Cass., Sez. Lav., 9 ottobre 2007, n. 21073). 4. Il secondo e il terzo motivo – sui quali il ricorrente insiste particolarmente in memoria – sono inammissibili . Il ricorrente ha dedotto, in particolare,il travisamento della prova in relazione agli artt.115 e 116 cod. proc. civ., deducendo l’errata deduzione del la sussistenza della qualità di consumatore finale del contribuente, con particolare riferimento all’omesso o erroneo esame dei documenti relativi al versamento delle imposte («Modelli di pagamento F24 allegati all’istanza –doc. n. 1 della stessa, all. 2 al ricorso introduttivo»: così ribadito a pag. 2 mem. ) . Tale errore muove da un errore di percezione sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova relativo a un fatto controverso e presuppone l’errata od omessa valutazione di alcune delle prove addotte nel giudizio di merito. 5. Reputa il collegio che tale censura, in quanto impinge nella valutazione e interpretazione delle prove e, in particolare, nella valutazione del contenuto della documentazioneprodotta, rientra nella valutazione del giudice del merito («il presupposto su cui si fonda la pronuncia in questa sede impugnata è contraddetto dalla stessa documentazione allegata all’istanza di rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica presentata anche nel corso del giudizio di merito»: mem. cit.). La deduzione è, pertanto, inammissibile in sede di legittimità, se non nelle forme della censura di N.14306/20 R.G. Est. F. D’Aquino omesso esame di fatto decisivo, con i limiti di cui all’art. 348-ter cod. proc. civ. (Cass., Sez. Lav., 3 novembre 2020, n. 24395, Cass., Sez. VI, 17 maggio 2022, n. 15777).Diversamente, l’errata percezione del contenuto di un documento costitui rebbe vizio revocatorio, denunciabile nelle forme della revocazione della sentenza impugnata, ove non cadessesu un punto controverso e non attenesse a un'errata valutazione delle risultanze processuali (Cass., Sez. V, 1° settembre 2022, n. 25752; Cass., Sez. VI, 26 gennaio 2022, n. 2236; Cass., Sez. V, 22 ottobre 2019, n. 26890). 6. E’, pertanto, assorbito l’esame degli ulteriori motivi. Il ricorso va rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 5.000,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi
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