CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 18072/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso n. 33696/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, via Merulana, 183, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentata e difesa, come da procura speciale in allegato al ricorso per cassazione, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che chiede trasmettersi le comunicazioni relative al ricorso al fax n. 0874/699410 e alla p.e.c. [OSCURATO:EMAIL] ; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata elettivamente presso il loro studio in Roma, largo A. Sarti 4, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al processo agli indirizzi p.e.c. [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4087/2018 della Corte di Appello di Napoli, depositata il 12.09.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/04/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (di seguito Comunità) ha convenuto in giudizio davanti alla Corte d'Appello di Napoli la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (di seguito Tecnocostruzioni), con cui aveva stipulato un contratto di appalto di lavori avente ad oggetto la costruzione di una strada, per ottenere la nullità del lodo arbitrale sottoscritto in data 28.10.2013 con cui, in parziale accoglimento delle domande formulate dalla Tecnocostruzioni veniva condannata la Comunità al risarcimento dei danni per ritardato collaudo ed al pagamento della rata di saldo. Si è costituita la convenuta eccependo l'inammissibilità e chiedendo il rigetto nel merito dell'impugnativa, previo rigetto dell'istanza cautelare. La Corte d'Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione, ha respinto l'impugnazione proposta ex art. 829 c.p.c. dalla Comunità avverso il lodo arbitrale condannando quest'ultima al pagamento in favore di Tecnocostruzioni delle spese di lite liquidate in complessivi € 29.792,00, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e ha cassato come per legge. Contro la decisione della Corte di appello di Napoli ricorre per cassazione con tre motivi la [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] propone controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: La ricorrente ha rinunciato al ricorso. È stata quindi formulata ex art. 380bis c.p.c. proposta di estinzione del processo con compensazione delle spese e fissata adunanza per la decisione della causa in camera di consiglio con decreto comunicato alla controparte che non si è opposta alla dichiarazione di estinzione. In conseguenza di ciò il processo va dichiarato estinto ex artt. 390 e 391 cod. proc. civ., con integrale compensazione delle spese. P.Q.M. - Dichiara estinto il processo. Spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 aprile 2022. Il Presidente (Gi cinto Bisogni) c_c D