CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2025
Cassazione n. 26292/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 61) [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 13 novembre 2024, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la pronuncia del Tribunale di Caltanissetta del 19 aprile 2024 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno, mesi tre di reclusione ed euro 600,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, in ordine al reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 115/2002. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non consentiti. I primi due motivi non sono consentiti in sede di legittimità, poiché essi, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in ordine alle ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato, di fatto reiterano le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto innpugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado, vagliate da parte della Corte territoriale. I giudici hanno motivatamente ritenuto sussistente il dolo del reato, visto che i redditi dichiarati erano palesemente difformi rispetto a quelli percepiti e risultanti dal mod. 730, trattandosi di redditi da lavoro dipendente. Anche il diniego dell'esimente del 131-bis cod. pen. è stato logicamente argomentato con le particolari modalità ingannatorie della condotta. Sono inammissibili anche i motivi prospettati con riferimento al trattamento sanzionatorio, che risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, e da un adeguato esame delle deduzioni difensive: la Corte territoriale ha congruamente reputato che, nel caso di specie, non vi fosse unicità del disegno criminoso con altro fatto giudicato separatamente, requisito per l'applicazione dell'istituto della continuazione ex art. 81 cod. pen. Con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la sentenza ha adeguatamente motivato, evidenziando la mancanza di elementi positivi e, semmai, ravvisando nell'imputato un comportamento fraudolento e una perseveranza nella condotta criminosa. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 luglio 2025 iere estensore [OSCURATO:PERSONA]posp