CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38819/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Ritenuto che i motivi posti da [OSCURATO:PERSONA] a base dell'impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto interamente versati in fatto e comunque manifestamente infondati. Il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare il reclamo proposto avverso il provvedimento con cui era stata respinta l'istanza di esecuzione della pena presso il domicilio, ha osservato, con argomentazioni nient'affatto illogiche, che la pericolosità sociale del condannato non era contenibile con la invocata misura alla luce: - della gravità dei reati oggetto delle condanne in esecuzione; - dei carichi pendenti anche per violazioni della disciplina sugli stupefacenti commesse durante l'applicazione degli arresti domiciliari nonché per reati commessi in costanza di detenzione carceraria; - dell'esito non del tutto favorevole dell'osservazione della personalità; dell'irrisolta problematica tossicomanica, che ha rappresentato nel corsi degli anni un fattore criminogeno determinante. Si tratta di argomentazioni non solo plausibili in fatto ma anche rispettose del dato normativo posto che la legge n. 199 del 2010 indica quale condizione ostativa alla concessione della detenzione al domicilio non solo il pericolo di fuga ma anche la sussistenza di «specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti». Il ricorrente nulla di concreto ha opposto sollecitando nuovi apprezzamenti di merito sui medesimi elementi fattuali di cui ha proposto una lettura alternativa. 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 8