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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2024

Cassazione n. 31879/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio in misura superiore al minimo edittale, non è consentito in sede di legittimità poiché la graduazione della pena, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, sia sorretta da sufficiente motivazione e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (si veda, in particolare, pag. 2 sul valore economico del bene ricettato e sui precedenti penali dell'imputato che giustificavano lo scostamento dal minimo edittale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 9 luglio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio in misura superiore al minimo edittale, non è consentito in sede di legittimità poiché la graduazione della pena, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, sia sorretta da sufficiente motivazione e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (si veda, in particolare, pag. 2 sul valore economico del bene ricettato e sui precedenti penali dell'imputato che giustificavano lo scostamento dal minimo edittale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 luglio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte
Sentenza Cassazione n. 31879/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris