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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 giugno 2023

Cassazione n. 45710/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità/il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza sopra indicata il Tribunale di Napoli, adito ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 20 giugno 2023 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva rigettato una richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere alla quale è sottoposto [OSCURATO:PERSONA], indagato in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Cerullo, con atto sottoscritto dai suoi difensori, il quale ha dedotto i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il Tribunale dell'appello cautelare motivato la propria decisione facendo riferimento all'addebito di una circostanza aggravante, quella prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen., che, invece, non era stata contestata all'indagato.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, per mancanza, per avere il Tribunale di Napoli omesso di valutare le dichiarazioni dei coindagati che, nel corso dei rispettivi interrogatori di garanzia, avevano precisato quale fosse il ruolo e quali i compiti affidati al Cerullo, ridimensionandone la posizione all'interno del sodalizio criminale di cui gli era stato contestato di fare parte: dati che avrebbero potuto giustificare una diversa valutazione della posizione cautelare del prevenuto, anche rispetto alla idoneità di altre misure, diverse da - quella custodia cautelare in carcere, a soddisfare eventuali bisogni processuali.

2.3. Vizio di motivazione, per avere il Tribunale di Napoli risposto con una formula stereotipata alla questione che la difesa del ricorrente aveva posto in ordine alla incidenza, nel caso di specie, del lungo periodo trascorso dal Cerullo in detenzione carceraria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso vada accolto, per le ragioni di seguito precisate.

2. il secondo motivo del ricorso - da esaminarsi in via logicamente prioritaria - è fondato, con conseguente assorbimento delle doglianze formulate con i restanti motivi.

Il Tribunale di Napoli ha del tutto omesso di considerare gli elementi fattuali che erano stati segnalati dall'appellante, come dati di conoscenza sopravvenuti rispetto al momento originario di applicazione della misura cautelare in corso, costituiti dalle dichiarazioni che tre coindagati ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) avevano reso all'autorità giudiziaria in ordine al ruolo di ciascun partecipe all'associazione per delinquere in oggetto, in specie ai compiti che erano stati affidati al Cerullo.

Con tali elementi informativi il Tribunale dell'appello cautelare (a parte l'erronea attribuzione all'interessato di una qualificante aggravante) ha sostanzialmente omesso di confrontarsi, limitandosi a richiamare le circostanze che erano state già segnalate a carico del Cerullo al momento dell'accoglimento della iniziale richiesta cautelare, senza nulla considerare in ordine agli evidenziati elementi sopravvenuti: dati dei quali era necessario valutare la eventuale incidenza sul quadro indiziario in precedenza delineato.

3. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale di Napoli che nel nuovo esame colmerà l'indicata lacuna motivazionale.

Alla cancelleria vanno dennandati gli adempimenti comunicativi di legge.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 310, comma 2, cod. proc. pen.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-ter disp. a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità/il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza sopra indicata il Tribunale di Napoli, adito ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 20 giugno 2023 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva rigettato una richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere alla quale è sottoposto [OSCURATO:PERSONA], indagato in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Cerullo, con atto sottoscritto dai suoi difensori, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il Tribunale dell'appello cautelare motivato la propria decisione facendo riferimento all'addebito di una circostanza aggravante, quella prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen., che, invece, non era stata contestata all'indagato. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, per mancanza, per avere il Tribunale di Napoli omesso di valutare le dichiarazioni dei coindagati che, nel corso dei rispettivi interrogatori di garanzia, avevano precisato quale fosse il ruolo e quali i compiti affidati al Cerullo, ridimensionandone la posizione all'interno del sodalizio criminale di cui gli era stato contestato di fare parte: dati che avrebbero potuto giustificare una diversa valutazione della posizione cautelare del prevenuto, anche rispetto alla idoneità di altre misure, diverse da - quella custodia cautelare in carcere, a soddisfare eventuali bisogni processuali. 2.3. Vizio di motivazione, per avere il Tribunale di Napoli risposto con una formula stereotipata alla questione che la difesa del ricorrente aveva posto in ordine alla incidenza, nel caso di specie, del lungo periodo trascorso dal Cerullo in detenzione carceraria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso vada accolto, per le ragioni di seguito precisate. 2. il secondo motivo del ricorso - da esaminarsi in via logicamente prioritaria - è fondato, con conseguente assorbimento delle doglianze formulate con i restanti motivi. Il Tribunale di Napoli ha del tutto omesso di considerare gli elementi fattuali che erano stati segnalati dall'appellante, come dati di conoscenza sopravvenuti rispetto al momento originario di applicazione della misura cautelare in corso, costituiti dalle dichiarazioni che tre coindagati ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) avevano reso all'autorità giudiziaria in ordine al ruolo di ciascun partecipe all'associazione per delinquere in oggetto, in specie ai compiti che erano stati affidati al Cerullo. Con tali elementi informativi il Tribunale dell'appello cautelare (a parte l'erronea attribuzione all'interessato di una qualificante aggravante) ha sostanzialmente omesso di confrontarsi, limitandosi a richiamare le circostanze che erano state già segnalate a carico del Cerullo al momento dell'accoglimento della iniziale richiesta cautelare, senza nulla considerare in ordine agli evidenziati elementi sopravvenuti: dati dei quali era necessario valutare la eventuale incidenza sul quadro indiziario in precedenza delineato. 3. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale di Napoli che nel nuovo esame colmerà l'indicata lacuna motivazionale. Alla cancelleria vanno dennandati gli adempimenti comunicativi di legge. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 310, comma 2, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-ter disp. a
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