CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 aprile 2025
Cassazione n. 17990/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 4 dicembre 2024 che, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 10 gennaio 2024, ha rideterminato la pena in mesi 3 e giorni 20 di arresto, avendolo ritenuto responsabile, per quanto di interesse, del reato di cui all'art. 116 cod. strada (capo B); rilevato che il motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in ordine alla prova della precedente violazione, è manifestamente infondato: nella specie i giudici di merito hanno ricavato la prova della definitività dell'accertamento dalle dichiarazioni rese in dibattimento dal teste di polizia giudiziaria, poiché l'imputato non lo aveva mai oblato né aveva mai presentato ricorso (p. 3 sentenza ricorsa); ritenuto che, in tema di guida senza patente costituisce ius receptum il principio secondo cui per recidiva nel biennio deve intendersi l'accertamento del pregresso illecito amministrativo, non essendo necessario produrre un'attestazione documentale della definitività dell'accertamento del pregresso illecito, ed essendo sufficiente un minimo di prova (come ad esempio l'allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell'invio per l'iscrizione a ruolo oppure la testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria) unitamente alla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari (cfr., Sez. 7, n. 30502 del 10/07/2024, Truzzi, Rv. 286879 — 01; Sez. 7, ord. n. 24220 del 29/5/2024, Fiume, non mass.; Sez. 7, n. 11916 del 14/03/2024, dep. 2024, Udorovic, Rv. 286200 - 01; Sez. 7, ord. n. 8508 del 14/02/2024, Mannino, non mass.; Sez. 4, n. 40851 del 13/09/2023, Triolo, non mass.); considerato, quanto alla violazione dell'art. 10 legge n. 121/1981, dedotta per la prima volta in questa sede, che tale disposizione mira a garantire che nel processo penale abbiano ingresso solo informazioni certe provenienti da personale identificato e non già da fonti anonime; nel caso di specie, risulta acquisito agli atti del processo che nell'archivio SDI erano stata inserite le risultanze dell'attività svolta dai carabinieri in luoghi e tempi certi e verificabili, e pertanto non si tratta di fonte anonima, ma di un dato circostanziato relativo ad un'attività di cui non vi è ragione di dubitare, salvo nel caso in cui siano ipotizzabili la falsità o l'errore, che, tuttavia il ricorrente non ha nemmeno prospettato (cfr., in questi termini, Sez. 4, n. 22637 del 27/04/2022, Marigliano, non mass.); a rilevato che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025 [OSCURATO:PERSONA] tl e