CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29796/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente -Consigliere - ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 20256 d el ruo l o generale dell’anno 20 16 proposto da: I.TE.CO. –[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliatain Roma, viale del Vignola, n. 5, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - r icorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; Oggetto: finanziamento infruttifero dei soci – presunzione di ricavo non dichiarato- - controricorrent e - per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, n. 277/1/2016, depositata in data 3 febbraio 2016; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 16 ottobre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a lla I.TE.CO. – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., un avviso di accertamento con il quale, relativamente all’anno 2007, aveva contestato che i finanziamenti infruttiferi dei soci risultanti dal bilancio societario costituissero, in realtà, ricavi non dichiarati, con conseguente pretesa di una maggiore Ires, Irap e iva e irrogazione delle sanzioni; avverso l’atto impositivo la società aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari che lo aveva rigettato ; avverso la pronuncia del giudice di primo grado la società a v eva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Puglia ha rigettato l’appello; la società ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a due motivi di censura, cui haresistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso; considerato che: ai fini della definizione della presente controversia va dato atto che la società ha depositato un’istanza di sospensione del giudizio, avendo presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolatadi cui al d.l. n. 193/2016, in relazione alle cartelle di pagamento in essa indicate;si rende quindi necessario il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di verificare: la riferibilità dell e cartell e di pagamento indicat e nella domanda di definizione presentata dal contribuente alla pretesa per cui è causa; la esaustività della pretesa fatta valere con le cartella di pagamento,e per la quale è stata presentata la domanda di definizione agevolata, rispetto all’i ntero i mporto dovuto in base all’avviso di accertamento; il regolare pagamento delle rate dovute secondo le scadenze prescritte. P.Q.M. La Corte: dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo, con richiesta alle parti di fornire risposta ai chiarimenti richiesti. C