CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 30727/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 05/11/2021 dalla Corte di Appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni formulate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] per le costituite parti civili. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia, ha dichiarato estinto per prescrizione il delitto di cui all'art.393 cod. pen. e, quanto al delitto di cui agli artt. 582, 583, comma primo, n. 1, 585, comma primo, n. 1, in relazione all'art. 576, comma primo, n.1, cod. pen., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena in mesi sei di reclusione e concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. La difesa articola cinque motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per inosservanza degli artt. 157 e segg. e 550 cod. proc. pen., lamenta l'omessa notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio dinanzi al tribunale. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'ari:. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione agli artt. 1.92 e 550 cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte distrettuale, con motivazione illogica e apodittica, ha desunto la penale responsabilità dell'imputato sulla base di una non corretta valutazione del compendio probatorio emerso a carico della coimputata [OSCURATO:PERSONA], con ineludibili riflessi sulla persona dello Iaffaldano. In particolare, deduce che i giudici di appello: - hanno dato credito sia alle dichiarazioni delle vittime, non riscontrate né dall'annotazione di servizio, né dalle dichiarazioni rese dalle persone intervenute sul posto, sia alla relazione di consulenza tecnica del pubblico ministero che ha diagnosticato a [OSCURATO:PERSONA] una cervicalgia post-traumatica con prognosi di guarigione di cinquantacinque giorni, a fronte della cervicalgia diagnosticata dai sanitari del Pronto soccorso, con prognosi di guargicne di cinque giorni; - non hanno spiegato in cosa sia consistito il contributo causale dello Iaffaldano alla condotta aggressiva tenuta dalla coimputata [OSCURATO:PERSONA]. 2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 118 cod. pen., lamenta che la corte territoriale ha ritenuto sussistenti a carico dello Iaffaldano le contestate circostanze aggravanti, in realtà riferibili solo alla coimputata, sicché il ricorrente avrebbe potuto essere ritenuto responsabile, al più, del delitto di lesioni semplici, peraltro estinto per intervenuto decorso del temine di prescrizione.2.4 Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, iett. c) ed e), cod. proc. pen. per inosservanza degli artt. 153, 159 cod. pen., 531 cod. proc. pen., 6 Cedu e 111 Cost. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte distrettuale non ha dic:hiarato il delitto estinto per prescrizione, in quanto ha considerato, quali periodi di sospensione del corso della prescrizioneoanche quelli determinati da rinvii per "carico di lavoro". 2.5 Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen., lamenta che i giudici di appello, nel determinare la pena, hanno omesso di valutare gli elementi indicati nella disposizione citata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso. Dagli atti del fascicolo, la cui consultazione è consentita in ragione della natura processuale della censura, si evince che la notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio dinanzi al giudice di primo grado è stata effettuata regolarmente a mani proprie, a cura della [OSCURATO:PERSONA] di Ortanova, in data 21 maggio 2016. In ogni caso, non risulta che l'asserita censura - nota all'imputato per esserne stato edotto dal difensore di ufficio - sia stata formulata nell'atto di appello, da ciò conseguendo la non deducibilità in cassazione (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 — 01). 3. Privo di pregio è il secondo motivo di ricorso con il quale la difesa, a fronte di una motivazione logica e coerente - nella quale si coglie la valutazione di tutte le risultanze processuali e, in particolare, del contenuto dell'annotazione di polizia giudiziaria -, si limita ad una sterile critica del percorso argomentativo seguito dai giudici di appello, articolando una ricostruzione alternativa della vicenda, inammissibile in sede di legittimità. In particolare, la corte territoriale: - ha analizzato le dichiarazioni rese dalle persone offese; - ha evidenziato la coincidenza tra quanto riportato nell'annotazione di p.g. e quanto narrato dai testi; - ha sottolineato le ragioni per le quali talune delle persone intervenute riferirono "solo parzialmente" la dinamica della vicenda. Quanto all'asserita discrasia tra l'esito della consulenza tecnica di parte e il certificato redatto dai sanitari del Pronto soccorso, i giudici di secondo grado hanno riscontrato non solo la compatibilità oraria tra la dinamica della vicenda narrata dalla vittima e le cure alle quali la stessa fu sottoposta, ma anche la compatibilità tra le lesioni refertate nell'immediatezza dai sanitari del Pronto soccorso e la grave evoluzione delle stesse riferita dal consulente tecnico di parte. Sono, queste, argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta affatto. In merito, poi, al contributo causale dell'imputato all'intera vicenda, il ricorrente non ha spiegato le ragioni per le quali il motivo di acredine - per il quale, assieme alla coimputata, aveva dato corso a quella che, a tutti gli effetti, era una vera e propria "spedizione punitiva" -, non rientrava nel suo immaginario. I giudici di merito hanno dato atto sia della consapevolezza del ricorrente delle ragioni scatenanti l'aggressione — sul punto la Rubini ha riferito di aver riconosciuto «la voce degli imputati che pretendevano il pagamento di quanto loro dovuto [...] a seguito dell'acquisto di fitofarmaci presso la loro farmacia agricola», sia dell'epilogo della vicenda che, iniziata con invettive e minacce nei confronti della vittima, si evolveva in strattonamenti e spintoni contro il cancello. 4. Dalle suesposte considerazioni consegue la manifesta infondatezza del terzo e del quarto motivo di ricorso che si fonda.* sul presupposto che entrambe le pronunce di merito hanno ritenuto la sussistenza delle circostanze aggravanti anche nei confronti del ricorrente che, ad avviso della difesa, avrebbe dovuto rispondere, al più, del delitto di lesioni semplici, ormai estinto per intervenuto decorso del termine di prescrizione. Invero, tenuto conto dell'operatività delle aggravanti ad effetto speciale e della sospensione del corso della prescrizione nel periodo dal 05 maggio 2017 al 23 marzo 2018, determinata dall'adesione del difensore all'astensione indetta dall'[OSCURATO:PERSONA], il termine di prescrizione del reato contestato andrà a scadere il prossimo 5 luglio :2024. 5. Manifestamente infondato è anche il quinto motivo di ricorso. Nel caso di specie, in cui le decisioni assunte in entrambi i gradi di giudizio convergono nell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, così saldandosi in una sola entità in considerazione non solo dell'identico epilogo decisorio, ma anche dell'omogeneità dei criteri adottati, il ricorrente non si è affatto confrontato con la valutazione dei giudici di merito che, nel «calibrare la risposta sanzionatoria», hanno sottolineato «la particolare intensità del dolo che sorreggeva la condotta dei due imputati, desumibile dall'aggressione perpetrata in piena notte e ai danni [...] di una donna indifesa».6. Le considerazioni svolte impongono la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 7. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue a condanna della parte ricorrente alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida