CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2022
Cassazione n. 05183/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di FIRENZEdato av/so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che con sentenza resa in data 30 settembre 2021, il Giudice di Pace di Firenze ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 5.000,00 di ammenda perché ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998. Rilevato che avverso tale sentenza ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, l'imputato per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], onde ottenere la dichiarazione di particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 234/2000 Rilevato che l'impugnazione risulta proposta da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori (art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen..). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibilP il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]