CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 aprile 2026
Cassazione n. 08210/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocato [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaLombardia n. 415/2025 depositata il 07/02/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 17650/2025Numero sezionale 750/2026Numero di raccolta generale 8210/2026Data pubblicazione 02/04/2026Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della Agenzia delleentrate Riscossione, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 26/03/2026.Il consigliere delegato