Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2021
ECLI:EU:T:2021:834
Testo integrale del provvedimento
Ordinanza del vicepresidente del Tribunale del 26 novembre 2021 – Puigdemont i Casamajó e a. / Parlamento
(causa T
‑
272/21 RII)
«Procedimento sommario – Diritto istituzionale – Membro del Parlamento – Privilegi e immunità – Revoca dell’immunità parlamentare di un membro del Parlamento – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza»
1.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Rigetto della domanda – Possibilità di presentare una nuova domanda – Presupposto – Fatti nuovi – Nozione – Presupposto per la concessione del provvedimento provvisorio – Idoneità dei fatti nuovi a rimettere in discussione le valutazioni che hanno determinato il rigetto della prima domanda
(Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 160)
(v. punti 17
‑
19, 24)
2.
Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Questioni pregiudiziali – Effetti – Sospensione del procedimento penale – Portata – Sospensione dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo
(Art. 267 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 23, comma 1; decisione quadro del Consiglio 2002/584)
(v. punto 25)
3.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Decisione del Parlamento europeo recante revoca dell’immunità di un deputato – Insussistenza di violazione del diritto di esercitare liberamente il mandato parlamentare e di pregiudizio per il buon funzionamento del Parlamento – Insussistenza dell’urgenza
[Artt. 278 e 279 TFUE; protocollo n. 7 allegato ai trattati UE e FUE, art. 9, comma 1, b), e comma 2; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4]
(v. punto 29)
4.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno meramente ipotetico fondato su eventi futuri e incerti – Carattere insufficiente per giustificare l’urgenza
(Artt. 278 e 279 TFUE)
(v. punti 32, 33)
Dispositivo
1)
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2)
Le spese sono riservate.