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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:T:2021:834
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza del vicepresidente del Tribunale del 26 novembre 2021 – Puigdemont i Casamajó e a. / Parlamento (causa T ‑ 272/21 RII) «Procedimento sommario – Diritto istituzionale – Membro del Parlamento – Privilegi e immunità – Revoca dell’immunità parlamentare di un membro del Parlamento – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza»

1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Rigetto della domanda – Possibilità di presentare una nuova domanda – Presupposto – Fatti nuovi – Nozione – Presupposto per la concessione del provvedimento provvisorio – Idoneità dei fatti nuovi a rimettere in discussione le valutazioni che hanno determinato il rigetto della prima domanda (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 160) (v. punti 17 ‑ 19, 24)

2. Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Questioni pregiudiziali – Effetti – Sospensione del procedimento penale – Portata – Sospensione dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo (Art. 267 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 23, comma 1; decisione quadro del Consiglio 2002/584) (v. punto 25)

3. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Decisione del Parlamento europeo recante revoca dell’immunità di un deputato – Insussistenza di violazione del diritto di esercitare liberamente il mandato parlamentare e di pregiudizio per il buon funzionamento del Parlamento – Insussistenza dell’urgenza [Artt. 278 e 279 TFUE; protocollo n. 7 allegato ai trattati UE e FUE, art. 9, comma 1, b), e comma 2; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4] (v. punto 29)

4. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno meramente ipotetico fondato su eventi futuri e incerti – Carattere insufficiente per giustificare l’urgenza (Artt. 278 e 279 TFUE) (v. punti 32, 33) Dispositivo 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le spese sono riservate.

Ordinanza del vicepresidente del Tribunale del 26 novembre 2021 – Puigdemont i Casamajó e a. / Parlamento (causa T ‑ 272/21 RII) «Procedimento sommario – Diritto istituzionale – Membro del Parlamento – Privilegi e immunità – Revoca dell’immunità parlamentare di un membro del Parlamento – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza» 1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Rigetto della domanda – Possibilità di presentare una nuova domanda – Presupposto – Fatti nuovi – Nozione – Presupposto per la concessione del provvedimento provvisorio – Idoneità dei fatti nuovi a rimettere in discussione le valutazioni che hanno determinato il rigetto della prima domanda (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 160) (v. punti 17 ‑ 19, 24) 2. Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Questioni pregiudiziali – Effetti – Sospensione del procedimento penale – Portata – Sospensione dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo (Art. 267 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 23, comma 1; decisione quadro del Consiglio 2002/584) (v. punto 25) 3. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Decisione del Parlamento europeo recante revoca dell’immunità di un deputato – Insussistenza di violazione del diritto di esercitare liberamente il mandato parlamentare e di pregiudizio per il buon funzionamento del Parlamento – Insussistenza dell’urgenza [Artt. 278 e 279 TFUE; protocollo n. 7 allegato ai trattati UE e FUE, art. 9, comma 1, b), e comma 2; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4] (v. punto 29) 4. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno meramente ipotetico fondato su eventi futuri e incerti – Carattere insufficiente per giustificare l’urgenza (Artt. 278 e 279 TFUE) (v. punti 32, 33) Dispositivo 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le spese sono riservate.
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