CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2023
Cassazione n. 04039/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.PETRELLI Elisa ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna nei suoi confronti di fuga a seguito di sinistro stradale. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla all'affermazione di responsabilità nei suoi confronti e difetto di motivazione in re- lazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen.. 3. Preliminarmente va riconosciuta la estinzione del reato per prescrizione ma- turata in data 22 Luglio 2023 ai sensi degli art.157 e 161 cod.pen., laddove le doglianze prospettate non si presentano inammissibili, soprattutto con riferimento alla lamentata carenza motivazionale a sostegno della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis coO.pen. 4. Deve pertanto essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per pre- scrizione. Così deciso in Roma il 14 Dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente