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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 marzo 2021

Cassazione n. 44695/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 19 marzo 2021, il Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame, in parziale riforma del provvedimento con il quale il Gip del medesimo Tribunale aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere a [OSCURATO:PERSONA], annullava lo stesso limitatamente al delitto indicato al capo 27 (un'ipotesi di violazione dell'art. 512 bis cod. pen.), confermandolo, invece, nel resto e quindi in relazione ai seguenti delitti, ascrittigli ai capi 1 e 35: - al capo 1 gli era contestato il reato punito dall'art. 416 bis cod. pen., per avere partecipato, quale promotore ed organizzatore (ed uomo di fiducia del reggente [OSCURATO:PERSONA]), all'associazione di tipo mafioso denominata "clan Forastefano" operante in Cassano allo Ionio e nella Sibaritide, controllandone, con metodo mafioso, varie attività imprenditoriali ed in particolare il settore agricolo, e la distribuzione e la movimentazione dei relativi prodotti; l'indagato, in particolare, era addetto alla gestione occulta delle società agricole, prese in affitto dal clan, controllando l'attività del prestanome, [OSCURATO:PERSONA], intestatario della azienda che era servita da tramite per inserirsi in tale attività economica, concorrendo anche nella truffa consumata ai danni di un'agenzia di lavoro interinale; - al capo 35, il reato punito dagli artt. 640 e 416 bis 1 cod. pen., per avere, appunto, concorso nella truffa consumata, a vantaggio del sodalizio malavitoso, ai danni dell'agenzia di lavoro interinale e dell'INPS, attuata facendo figurare l'assunzione di numerosi lavoratori da parte dell'azienda agricola del Talarico, assunzioni che erano invece, in parte o del tutto, fittizie, così ottenendo dall'agenzia del lavoro e dall'INPS somme non altrimenti dovute.

1.1. In risposta ai dedotti motivi di riesame, il Tribunale osservava quanto segue.

1.2. L'esistenza del clan di 'ndrangheta Forastefano era già stata oggetto di pronuncia giudiziale definitiva.

Nel presente procedimento era emerso il ruolo di spicco di [OSCURATO:PERSONA], il cui padre era già stato definitivamente condannato per i delitti di usura ed estorsione aggravati dall'art. 7 legge n. 203/1991.

Le conversazioni intercettate deponevano per l'interessamento del Forastefano, e del sodalizio dal medesimo capitanato, alle ricordate attività imprenditoriali, operanti in particolare nel settore agricolo e nei connessi trasporti.Era emerso come l'indagato fosse l'uomo di fiducia del Forastefano nella gestione, di fatto, dell'azienda agricola di [OSCURATO:PERSONA] e delle altre aziende agricole da questi acquisite in affitto per conto e con i mezzi finanziari del sodalizio.

Plurime erano le conversazioni, riportate nell'ordinanza, da cui dovevano dedursi tali conclusioni.

Si era anche accertato che Massa era stato presente alle riunioni organizzative della consorteria, tenute nei locali della ditta di autotrasporti dei Forastefano.

In tali occasioni, i presenti - Forastefano, Massa, Arcidiacono (il partecipe dell'associazione incaricato di riscuotere il denaro dall'agenzia del lavoro) e [OSCURATO:PERSONA] - avevano discusso sulle modalità di corresponsione dei canoni di affitto ai proprietari dei fondi locati.

Da simili conversazioni si doveva dedurre come proprio all'indagato fosse stata delegata, da parte del vertice del clan, la gestione di tutto l'affare, formalmente ricondotto al Talarico, e di come la stessa fosse stata effettivamente esercitata dall'indagato.

1.3. Quanto al delitto di truffa contestato al capo 35, non essendo stata contestata l'oggettiva sussistenza del reato, si osservava come il concorso nel medesimo dell'indagato fosse comprovato sia dalla coincidenza fra i protagonisti della vicenda e gli appartenenti al sodalizio mafioso sia dall'utilizzo, in tale vicenda, proprio di quella azienda agricola, di [OSCURATO:PERSONA], asservita al clan.

Parte del profitto di tale operazione - una truffa che aveva riguardato molte centinaia di lavoratori e, quindi, di ingenti proporzioni - era poi andato a vantaggio di una serie di soggetti prossimi al clan Forastefano ed al contiguo clan Abruzzese.

Il pieno coinvolgimento di Talarico nella vicenda era dimostrato dalle conversazioni intercettate riportate nell'ordinanza impugnata.

E l'intromissione del Massa anche in tale illecito disegno era anch'essa attestata da una conversazione intercorsa proprio fra Massa e Talarico in ordine ai "documenti" necessari ad attestare l'esistenza e l'effettività (in massima parte non rispondenti al vero) di tali rapporti di lavoro.

In altra conversazione poi si era discorso anche della ripartizione degli utili in relazione alla quale, appunto, occorreva attendere le disposizioni che sarebbero pervenute dal vertice del sodalizio mafioso, dal Forastefano.

2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in due motivi.

2.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli indizi di reità in ordine al delitto associativo.

Il Tribunale aveva affermato che il contributo dell'indagato al sodalizio mafioso era consistito nel reimpiego nelle attività economiche di cui si era interessato, le due aziende agricole prese in affitto da [OSCURATO:PERSONA], Torre della Chiesa ed Agri, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], dei capitali illeciti provenienti dal medesimo.

Di ciò però non vi era prova alcuna.

Dalle conversazioni intercettate nulla si poteva dedurre a tale riguardo.

Anche l'acquisizione, in affitto, delle aziende non era affatto avvenuta con metodo mafioso tanto che, nelle relative conversazioni, i precedenti gestori e proprietari aveva solo valutato l'opportunità di tale cessione.

Senza, pertanto, che fosse intervenuta alcuna pressione o minaccia.

Era anche emerso che l'affitto ai proprietari era stato corrisposto, in un primo periodo, non da Talarico o dai Forastefano ma dai precedenti affittuari, a scomputo di un loro precedente debito.

2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione al ritenuto concorso del prevenuto nel delitto di truffa aggravata ed alla ritenuta configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 416 bis 1 cod. pen..

Il Tribunale aveva tratto la prova della compartecipazione del Massa alla vicenda da una conversazione dalla quale sarebbe emerso che, nel predisporre le liste dei lavoratori, fittiziamente assunti, si sarebbe dovuto tenere conto delle indicazioni del Forastefano e di [OSCURATO:PERSONA], altro capo clan.

In tale conversazione, in realtà, i nomi indicati non comparivano e non potevano essere certo dedotti da altre conversazioni avute dal Massa in quello stesso periodo.

Le conversazioni citate poi provavano l'estraneità del Massa nel redigere le liste.

Quanto alla circostanza aggravante, non si era affatto provato che parte dei provenienti ricavati con la consumazione della truffa confluisse nella "bacinella" del clan.

Gli stessi infatti erano destinati, secondo le indicazioni di Talarico e dello stesso Massa, direttamente nelle tasche dei singoli soggetti dai medesimi indicati.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona de sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso promosso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

1. Deve, innanzitutto, ricordarsi che: - la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (si tratta di orientamento costante, fra le altre pronunce ribadito da Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244); - l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato e, quindi, il controllo di legittimità non concerne nè la ricostruzione dei fatti, nè l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400).

2. Alla luce di tali principi di diritto risulta evidente l'inammissibilità del ricorso, volto solo a sollecitare a questa Corte la riconsiderazione dei fatti oggetto dell'accertamento dei giudici della cautela, i quali avevano, invece, evidenziato, con motivazione non manifestamente illogica, quegli elementi da cui dovevano trarsi i gravi indizi di reità del prevenuto in ordine ad entrambi di delitti contestagli.

2.1. Quanto al delitto associativo, il Tribunale per il riesame aveva considerato che: - l'esistenza e l'operatività della cosca Forastefano erano acclarate da sentenze divenute già definitive con le quali, fra gli altri, si era ritenuto responsabile il padre dell'odierno coimputato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di associazione mafiosa e per i reati di usura ed estorsione aggravati dall'art. 7 legge n. 203/1991; - a partire dal 2018, a seguito dell'intervenuta detenzione del padre, [OSCURATO:PERSONA] l'aveva sostituito nel ruolo di vertice del sodalizio, come era emerso dalle conversazioni intercettate nell'ambito della presente indagine;- era emerso che la consorteria era attiva nel settore agricolo ed in particolare nella gestione dell'azienda agricola di cui era intestatario [OSCURATO:PERSONA], ed incaricato della sua amministrazione per conto del clan Forastefano, l'odierno indagato, [OSCURATO:PERSONA]; - gli elementi indiziari su cui si fondava tale conclusione erano costituiti dal contenuto delle conversazioni intercettate in cui il Massa, che non rivestiva alcun ruolo formale nell'azienda, interloquiva con il Talarico in ordine alla conduzione della medesima e discuteva con Forastefano (anch'egli formalmente del tutto estraneo all'azienda) ed ancora Talarico circa le modalità di pagamento dei canoni di locazione dovuti per l'affitto (stipulato sempre da Talarico) di due ulteriori aziende agricole.

Doveva pertanto concludersi che la gestione delle ricordate aziende, in capo al Massa (ancorchè in collaborazione con Talarico) per conto del Forastefano, potesse trovare logica spiegazione nel solo fatto che queste erano divenute funzionali al programma criminoso del sodalizio "Forastefano".

E se ne aveva una riprova nel fatto che le stesse erano state poi utilizzate per consumare quel reato di truffa di cui si tratterà, anch'esso riconducibile all'operatività del clan.

E, in tale ambito, Massa aveva ricoperto un ruolo di primo piano, quale uomo di assoluta fiducia del capo della consorteria Forastefano.

2.2. Quanto al delitto di truffa aggravato ai sensi dell'art. 416 bis 1 cod. pen., il Tribunale aveva rilevato quanto segue.

La truffa era consistita nella falsa assunzione (o nell'indicazione di un diverso monte ore rispetto a quello prestato) presso l'azienda del Talarico (gestita di fatto, come si è visto, dal Massa per conto del Forastefano) di alcune centinaia (più di 400) presunti lavoratori, lucrando le somme che erano state a tale titolo corrisposte sia dall'agenzia del lavoro che li aveva somministrati, sia dall'INPS.

Tale complessivo disegno era stato reso possibile dalla complicità di alcuni dei dipendenti dell'agenzia ed era stato gestito dagli accoliti dei clan Forastefano ed Abruzzese, ed aveva riguardato talmente tante posizioni che, in una conversazione intercettata, Talarico e la sua segretaria avevano affermato che si sarebbe potuto figurare come assunto anche un "cane".

Quanto al diretto coinvolgimento del clan Forastefano, e per conto del medesimo, del Massa, nelle numerosissime truffe consumate, si erano riportate, nell'ordinanza impugnata, plurime conversazioni intercettate in cui Massa stesso e Talarico (che anche in tal caso aveva prestato la propria collaborazione) avevano discusso dei documenti dei lavoratori, dei nomi segnalati dal Pasquale (Froastefano) e della necessità di attendere le decisioni di questi in riferimento alla spartizione del ricavato, il provento delle truffe stesse.Se ne deduce così la manifesta infondatezza del motivo di ricorso in cui si era lamentata l'insufficienza del compendio indiziario relativo al concorso del Massa nel delitto, continuato, di truffa cui al capo 35 della rubrica ed alla configurabilità della contestata aggravante (risultando che almeno parte dei proventi fossero destinati al clan capeggiato dal Forastefano).

3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 19 marzo 2021, il Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame, in parziale riforma del provvedimento con il quale il Gip del medesimo Tribunale aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere a [OSCURATO:PERSONA], annullava lo stesso limitatamente al delitto indicato al capo 27 (un'ipotesi di violazione dell'art. 512 bis cod. pen.), confermandolo, invece, nel resto e quindi in relazione ai seguenti delitti, ascrittigli ai capi 1 e 35: - al capo 1 gli era contestato il reato punito dall'art. 416 bis cod. pen., per avere partecipato, quale promotore ed organizzatore (ed uomo di fiducia del reggente [OSCURATO:PERSONA]), all'associazione di tipo mafioso denominata "clan Forastefano" operante in Cassano allo Ionio e nella Sibaritide, controllandone, con metodo mafioso, varie attività imprenditoriali ed in particolare il settore agricolo, e la distribuzione e la movimentazione dei relativi prodotti; l'indagato, in particolare, era addetto alla gestione occulta delle società agricole, prese in affitto dal clan, controllando l'attività del prestanome, [OSCURATO:PERSONA], intestatario della azienda che era servita da tramite per inserirsi in tale attività economica, concorrendo anche nella truffa consumata ai danni di un'agenzia di lavoro interinale; - al capo 35, il reato punito dagli artt. 640 e 416 bis 1 cod. pen., per avere, appunto, concorso nella truffa consumata, a vantaggio del sodalizio malavitoso, ai danni dell'agenzia di lavoro interinale e dell'INPS, attuata facendo figurare l'assunzione di numerosi lavoratori da parte dell'azienda agricola del Talarico, assunzioni che erano invece, in parte o del tutto, fittizie, così ottenendo dall'agenzia del lavoro e dall'INPS somme non altrimenti dovute. 1.1. In risposta ai dedotti motivi di riesame, il Tribunale osservava quanto segue. 1.2. L'esistenza del clan di 'ndrangheta Forastefano era già stata oggetto di pronuncia giudiziale definitiva. Nel presente procedimento era emerso il ruolo di spicco di [OSCURATO:PERSONA], il cui padre era già stato definitivamente condannato per i delitti di usura ed estorsione aggravati dall'art. 7 legge n. 203/1991. Le conversazioni intercettate deponevano per l'interessamento del Forastefano, e del sodalizio dal medesimo capitanato, alle ricordate attività imprenditoriali, operanti in particolare nel settore agricolo e nei connessi trasporti.Era emerso come l'indagato fosse l'uomo di fiducia del Forastefano nella gestione, di fatto, dell'azienda agricola di [OSCURATO:PERSONA] e delle altre aziende agricole da questi acquisite in affitto per conto e con i mezzi finanziari del sodalizio. Plurime erano le conversazioni, riportate nell'ordinanza, da cui dovevano dedursi tali conclusioni. Si era anche accertato che Massa era stato presente alle riunioni organizzative della consorteria, tenute nei locali della ditta di autotrasporti dei Forastefano. In tali occasioni, i presenti - Forastefano, Massa, Arcidiacono (il partecipe dell'associazione incaricato di riscuotere il denaro dall'agenzia del lavoro) e [OSCURATO:PERSONA] - avevano discusso sulle modalità di corresponsione dei canoni di affitto ai proprietari dei fondi locati. Da simili conversazioni si doveva dedurre come proprio all'indagato fosse stata delegata, da parte del vertice del clan, la gestione di tutto l'affare, formalmente ricondotto al Talarico, e di come la stessa fosse stata effettivamente esercitata dall'indagato. 1.3. Quanto al delitto di truffa contestato al capo 35, non essendo stata contestata l'oggettiva sussistenza del reato, si osservava come il concorso nel medesimo dell'indagato fosse comprovato sia dalla coincidenza fra i protagonisti della vicenda e gli appartenenti al sodalizio mafioso sia dall'utilizzo, in tale vicenda, proprio di quella azienda agricola, di [OSCURATO:PERSONA], asservita al clan. Parte del profitto di tale operazione - una truffa che aveva riguardato molte centinaia di lavoratori e, quindi, di ingenti proporzioni - era poi andato a vantaggio di una serie di soggetti prossimi al clan Forastefano ed al contiguo clan Abruzzese. Il pieno coinvolgimento di Talarico nella vicenda era dimostrato dalle conversazioni intercettate riportate nell'ordinanza impugnata. E l'intromissione del Massa anche in tale illecito disegno era anch'essa attestata da una conversazione intercorsa proprio fra Massa e Talarico in ordine ai "documenti" necessari ad attestare l'esistenza e l'effettività (in massima parte non rispondenti al vero) di tali rapporti di lavoro. In altra conversazione poi si era discorso anche della ripartizione degli utili in relazione alla quale, appunto, occorreva attendere le disposizioni che sarebbero pervenute dal vertice del sodalizio mafioso, dal Forastefano. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in due motivi. 2.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli indizi di reità in ordine al delitto associativo. Il Tribunale aveva affermato che il contributo dell'indagato al sodalizio mafioso era consistito nel reimpiego nelle attività economiche di cui si era interessato, le due aziende agricole prese in affitto da [OSCURATO:PERSONA], Torre della Chiesa ed Agri, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], dei capitali illeciti provenienti dal medesimo. Di ciò però non vi era prova alcuna. Dalle conversazioni intercettate nulla si poteva dedurre a tale riguardo. Anche l'acquisizione, in affitto, delle aziende non era affatto avvenuta con metodo mafioso tanto che, nelle relative conversazioni, i precedenti gestori e proprietari aveva solo valutato l'opportunità di tale cessione. Senza, pertanto, che fosse intervenuta alcuna pressione o minaccia. Era anche emerso che l'affitto ai proprietari era stato corrisposto, in un primo periodo, non da Talarico o dai Forastefano ma dai precedenti affittuari, a scomputo di un loro precedente debito. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione al ritenuto concorso del prevenuto nel delitto di truffa aggravata ed alla ritenuta configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 416 bis 1 cod. pen.. Il Tribunale aveva tratto la prova della compartecipazione del Massa alla vicenda da una conversazione dalla quale sarebbe emerso che, nel predisporre le liste dei lavoratori, fittiziamente assunti, si sarebbe dovuto tenere conto delle indicazioni del Forastefano e di [OSCURATO:PERSONA], altro capo clan. In tale conversazione, in realtà, i nomi indicati non comparivano e non potevano essere certo dedotti da altre conversazioni avute dal Massa in quello stesso periodo. Le conversazioni citate poi provavano l'estraneità del Massa nel redigere le liste. Quanto alla circostanza aggravante, non si era affatto provato che parte dei provenienti ricavati con la consumazione della truffa confluisse nella "bacinella" del clan. Gli stessi infatti erano destinati, secondo le indicazioni di Talarico e dello stesso Massa, direttamente nelle tasche dei singoli soggetti dai medesimi indicati. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona de sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso promosso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1. Deve, innanzitutto, ricordarsi che: - la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (si tratta di orientamento costante, fra le altre pronunce ribadito da Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244); - l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato e, quindi, il controllo di legittimità non concerne nè la ricostruzione dei fatti, nè l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400). 2. Alla luce di tali principi di diritto risulta evidente l'inammissibilità del ricorso, volto solo a sollecitare a questa Corte la riconsiderazione dei fatti oggetto dell'accertamento dei giudici della cautela, i quali avevano, invece, evidenziato, con motivazione non manifestamente illogica, quegli elementi da cui dovevano trarsi i gravi indizi di reità del prevenuto in ordine ad entrambi di delitti contestagli. 2.1. Quanto al delitto associativo, il Tribunale per il riesame aveva considerato che: - l'esistenza e l'operatività della cosca Forastefano erano acclarate da sentenze divenute già definitive con le quali, fra gli altri, si era ritenuto responsabile il padre dell'odierno coimputato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di associazione mafiosa e per i reati di usura ed estorsione aggravati dall'art. 7 legge n. 203/1991; - a partire dal 2018, a seguito dell'intervenuta detenzione del padre, [OSCURATO:PERSONA] l'aveva sostituito nel ruolo di vertice del sodalizio, come era emerso dalle conversazioni intercettate nell'ambito della presente indagine;- era emerso che la consorteria era attiva nel settore agricolo ed in particolare nella gestione dell'azienda agricola di cui era intestatario [OSCURATO:PERSONA], ed incaricato della sua amministrazione per conto del clan Forastefano, l'odierno indagato, [OSCURATO:PERSONA]; - gli elementi indiziari su cui si fondava tale conclusione erano costituiti dal contenuto delle conversazioni intercettate in cui il Massa, che non rivestiva alcun ruolo formale nell'azienda, interloquiva con il Talarico in ordine alla conduzione della medesima e discuteva con Forastefano (anch'egli formalmente del tutto estraneo all'azienda) ed ancora Talarico circa le modalità di pagamento dei canoni di locazione dovuti per l'affitto (stipulato sempre da Talarico) di due ulteriori aziende agricole. Doveva pertanto concludersi che la gestione delle ricordate aziende, in capo al Massa (ancorchè in collaborazione con Talarico) per conto del Forastefano, potesse trovare logica spiegazione nel solo fatto che queste erano divenute funzionali al programma criminoso del sodalizio "Forastefano". E se ne aveva una riprova nel fatto che le stesse erano state poi utilizzate per consumare quel reato di truffa di cui si tratterà, anch'esso riconducibile all'operatività del clan. E, in tale ambito, Massa aveva ricoperto un ruolo di primo piano, quale uomo di assoluta fiducia del capo della consorteria Forastefano. 2.2. Quanto al delitto di truffa aggravato ai sensi dell'art. 416 bis 1 cod. pen., il Tribunale aveva rilevato quanto segue. La truffa era consistita nella falsa assunzione (o nell'indicazione di un diverso monte ore rispetto a quello prestato) presso l'azienda del Talarico (gestita di fatto, come si è visto, dal Massa per conto del Forastefano) di alcune centinaia (più di 400) presunti lavoratori, lucrando le somme che erano state a tale titolo corrisposte sia dall'agenzia del lavoro che li aveva somministrati, sia dall'INPS. Tale complessivo disegno era stato reso possibile dalla complicità di alcuni dei dipendenti dell'agenzia ed era stato gestito dagli accoliti dei clan Forastefano ed Abruzzese, ed aveva riguardato talmente tante posizioni che, in una conversazione intercettata, Talarico e la sua segretaria avevano affermato che si sarebbe potuto figurare come assunto anche un "cane". Quanto al diretto coinvolgimento del clan Forastefano, e per conto del medesimo, del Massa, nelle numerosissime truffe consumate, si erano riportate, nell'ordinanza impugnata, plurime conversazioni intercettate in cui Massa stesso e Talarico (che anche in tal caso aveva prestato la propria collaborazione) avevano discusso dei documenti dei lavoratori, dei nomi segnalati dal Pasquale (Froastefano) e della necessità di attendere le decisioni di questi in riferimento alla spartizione del ricavato, il provento delle truffe stesse.Se ne deduce così la manifesta infondatezza del motivo di ricorso in cui si era lamentata l'insufficienza del compendio indiziario relativo al concorso del Massa nel delitto, continuato, di truffa cui al capo 35 della rubrica ed alla configurabilità della contestata aggravante (risultando che almeno parte dei proventi fossero destinati al clan capeggiato dal Forastefano). 3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. p
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