Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 1 febbraio 2021

Cassazione n. 40343/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 34048/2021 che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 26 giugno 2020, il tribunale della libertà di [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento della istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] classe '90, avverso il decreto di sequestro preventivo per equivalente del G.I.P. di [OSCURATO:PERSONA] datato 30 aprile 2020, riduceva l'importo del titolo fino alla somma di C 4.362.606,84.

Riteneva il tribunale che nei confronti del Bagalà sussistesse il fumus commissi delicti in relazione ai reati di frode in pubbliche forniture e truffa finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche relativamente alla realizzazione di varie opere pubbliche nella città di [OSCURATO:PERSONA] che risultavano assegnate a seguito di appalti pubblici ad aziende ritenute riconducibili al Bagalà e realizzate in maniera difforme dai progetti approvati. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'indagato tramite il proprio difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA], la quale deduceva, con distinti motivi ivi riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - violazione dell'articolo 606 comma primo lettera b) e c) cod.proc. pen. per assenza di fumus del delitto di cui all'art. 640 bis cod.pen. in relazione all'accertata partecipazione agli stessi fatti quali concorrenti nei delitti dei pubblici funzionari comunali preposti al controllo, direzione e pagamento dei lavori e quindi dei rappresentanti dell'ente che si assumeva vittima dei reati; si deduceva inoltre l'estraneità del Bagalà all'aggiudicazione delle gare ed alla realizzazione dei lavori oltre che la mancata percezione da parte dello stesso degli utili; - violazione dell'articolo 606 comma primo lettera b) e e) cod.proc. pen. quanto all'omessa motivazione delle ragioni per cui non era possibile procedere al sequestro diretto del profitto del reato ossia delle somme liquidate alle imprese aggiudicatarie degli appalti; difatti il presupposto del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente doveva rinvenirsi nella impossibilità di sequestrare in via diretta i beni che costituiscono il profitto del reato, circostanza questa non valutata dal P.M. e dal G.I.P.; - violazione dell'articolo 606 comma primo lettera b) e c) cod.proc. pen. in relazione alla quantificazione del profitto poiché, non potendo farsi riferimento a criteri aziendalistici, doveva calcolarsi il vantaggio economico conseguito dal reo al netto delle utilità conseguite dal danneggiato dal reato; inoltre, aveva errato il provvedimento nel confermare il sequestro nei confronti dell'indagato per l'intero importo benchè lo stesso non fosse stato materialmente destinatario di alcun pagamento, non potendo farsi valere un principio di solidarietà passiva fra più concorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.

Quanto al primo motivo, la doglianza con la quale si contesta la non configurabilità del delitto di cui all'art. 640 bis cod.pen. per il coinvolgimento di funzionari dell'ente pubblico nella consumazione dei fatti, non tiene conto della circostanza che il rappresentante del comune di [OSCURATO:PERSONA] non è certamente individuabile negli amministrativi coinvolti negli appalti pubblici le cui irregolarità sono state contestate bensì nel Sindaco quale organo apicale dell'ente territoriale, soggetto certamente estraneo alla consumazione dei reati.

Al proposito, va inoltre segnalato come secondo l'orientamento di questa Corte il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche può concorrere sia con quello di frode nelle pubbliche forniture - che non richiede una condotta implicante artifici o raggiri, né un evento di danno per la parte offesa coincidente con il profitto dell'agente, ma solo la dolosa mancata esecuzione del contratto di fornitura di cose o servizi - sia con il reato di corruzione, in quanto l'accordo corruttivo, pur non potendo integrare l'induzione in errore del pubblico ufficiale che partecipa all'accordo, può comunque indurre in errore gli altri funzionari dell'ente pubblico e, in particolare, gli organi di controllo (Sez. 5, n. 15487 del 01/02/2021, Rv. 281077).

Ne deriva pertanto affermare che il delitto di cui all'art. 640 bis cod.pen. è configurabile quando ad essere tratti in inganno siano stati sia gli organi di controllo dell'ente che l'organo rappresentativo, poiché in tal caso non vi è dimostrazione di una volontaria partecipazione degli stessi al danno procurato alla P.A..

Il precedente citato dal ricorso e secondo cui il reato di truffa ai danni di ente pubblico, richiedendo l'induzione in errore, presuppone che siano tratti in inganno i pubblici funzionari che operano per l'ente, non potendo la persona giuridica in quanto tale essere soggetto passivo di artifici e raggiri; ne consegue che nell'ipotesi in cui i responsabili degli artifici e raggiri siano i rappresentanti degli organi sociali dell'ente, è configurabile esclusivamente il reato di frode in pubbliche forniture che non richiede una condotta implicante i suddetti requisiti (Sez. 2, n. 35638 del 28/06/2017, Rv. 271246) si riferisce all'ipotesi in cui siano stati tratti in inganno gli organi rappresentativi mentre nel caso in esame non risulta né che il Sindaco di [OSCURATO:PERSONA] né che gli enti finanziatori gli appalti avessero in qualche modo concorso alla truffa.

Quanto alla seconda doglianza contenuta nel primo motivo, non sussiste alcuna violazione di legge nell'impugnato provvedimento del riesame di [OSCURATO:PERSONA] che dedica ampia argomentazioni per ritenere il coinvolgimento diretto del Bagalà nei fatti, pur non essendo lo stesso aggiudicatario dei lavori, realizzati tramite imprese allo stesso riconducibili unitamente al Morabito.

Irrilevante è poi la circostanza dedotta del mancato percepimento del profitto illecito sia in relazione all'attività concorsuale che con riguardo alla genericità dell'affermazione.

In ogni caso deve ancora essere segnalato come proprio con riferimento alle doglianze contenute nel primo motivo di ricorso assuma ulteriore valenza il giudicato cautelare personale emergente dalla decisione di questa Corte di cassazione n. 5443/2021 del 18 dicembre 2020 nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] classe '90; in tale giudizio si è già ritenuta la gravità indiziaria nei confronti del predetto circa la truffa ex art. 640 bis cod.pen. in relazione a ciascuno dei lavori presi in considerazione nel presente procedimento avente ad oggetto la misura reale così che le contestazioni trovano tale ulteriore ostacolo anche nel precedente definitivo di questa corte di legittimità. 2.2 Anche il secondo motivo non è fondato posto che il tribunale del riesame ha adeguatamente spiegato alla pagina 48 del provvedimento impugnato come il sequestro diretto nei confronti delle imprese aggiudicatarie sia reso impossibile dall'intervenuto fallimento delle stesse o dall'accertata cessazione delle loro attività così che correttamente si procedeva al sequestro per equivalente nei confronti dei soggetti che avevano di fatto gestito gli appalti irregolari.

Al proposito in un caso analogo si è ritenuto che in tema di reati tributari, il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti della persona fisica è ammissibile anche nel caso di intervenuto fallimento della persona giuridica, che determina il passaggio dei beni nella disponibilità della curatela, con conseguente impossibilità di ablazione attraverso il sequestro in via diretta nei confronti di detta persona giuridica. (Sez. 3, n. 14766 del 26/02/2020, Rv. 279382). 2.3 In relazione al terzo motivo va precisato che il profitto illecito appare essere stato frutto di precisa determinazione da parte del tribunale del riesame che ha anche scomputato la quota attribuibile al reato di cui al capo n. 28 per il quale è stato ritenuto insussistente il presupposto del fumus e, poi, proceduto al calcolo secondo le risultanze delle disposte consulenze.

In relazione alla seconda doglianza contenuta nel terzo motivo, va ricordato come in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca, il provvedimento cautelare può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, ma non può complessivamente eccedere nel "quantum" l'ammontare del profitto complessivo e ciò perché il sequestro preventivo non può avere un ambito più vasto della futura confisca. (Sez. 2, n. 29395 del 26/04/2018, Rv. 272968).

Così che l'avvenuta emissione del sequestro nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] classe '90 per l'intero profitto illecito non viola alcuna disposizione.

Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, il ricorso deve essere respinto ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, 12 ottobre 2021 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 34048/2021 che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 26 giugno 2020, il tribunale della libertà di [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento della istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] classe '90, avverso il decreto di sequestro preventivo per equivalente del G.I.P. di [OSCURATO:PERSONA] datato 30 aprile 2020, riduceva l'importo del titolo fino alla somma di C 4.362.606,84. Riteneva il tribunale che nei confronti del Bagalà sussistesse il fumus commissi delicti in relazione ai reati di frode in pubbliche forniture e truffa finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche relativamente alla realizzazione di varie opere pubbliche nella città di [OSCURATO:PERSONA] che risultavano assegnate a seguito di appalti pubblici ad aziende ritenute riconducibili al Bagalà e realizzate in maniera difforme dai progetti approvati. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'indagato tramite il proprio difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA], la quale deduceva, con distinti motivi ivi riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - violazione dell'articolo 606 comma primo lettera b) e c) cod.proc. pen. per assenza di fumus del delitto di cui all'art. 640 bis cod.pen. in relazione all'accertata partecipazione agli stessi fatti quali concorrenti nei delitti dei pubblici funzionari comunali preposti al controllo, direzione e pagamento dei lavori e quindi dei rappresentanti dell'ente che si assumeva vittima dei reati; si deduceva inoltre l'estraneità del Bagalà all'aggiudicazione delle gare ed alla realizzazione dei lavori oltre che la mancata percezione da parte dello stesso degli utili; - violazione dell'articolo 606 comma primo lettera b) e e) cod.proc. pen. quanto all'omessa motivazione delle ragioni per cui non era possibile procedere al sequestro diretto del profitto del reato ossia delle somme liquidate alle imprese aggiudicatarie degli appalti; difatti il presupposto del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente doveva rinvenirsi nella impossibilità di sequestrare in via diretta i beni che costituiscono il profitto del reato, circostanza questa non valutata dal P.M. e dal G.I.P.; - violazione dell'articolo 606 comma primo lettera b) e c) cod.proc. pen. in relazione alla quantificazione del profitto poiché, non potendo farsi riferimento a criteri aziendalistici, doveva calcolarsi il vantaggio economico conseguito dal reo al netto delle utilità conseguite dal danneggiato dal reato; inoltre, aveva errato il provvedimento nel confermare il sequestro nei confronti dell'indagato per l'intero importo benchè lo stesso non fosse stato materialmente destinatario di alcun pagamento, non potendo farsi valere un principio di solidarietà passiva fra più concorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto. Quanto al primo motivo, la doglianza con la quale si contesta la non configurabilità del delitto di cui all'art. 640 bis cod.pen. per il coinvolgimento di funzionari dell'ente pubblico nella consumazione dei fatti, non tiene conto della circostanza che il rappresentante del comune di [OSCURATO:PERSONA] non è certamente individuabile negli amministrativi coinvolti negli appalti pubblici le cui irregolarità sono state contestate bensì nel Sindaco quale organo apicale dell'ente territoriale, soggetto certamente estraneo alla consumazione dei reati. Al proposito, va inoltre segnalato come secondo l'orientamento di questa Corte il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche può concorrere sia con quello di frode nelle pubbliche forniture - che non richiede una condotta implicante artifici o raggiri, né un evento di danno per la parte offesa coincidente con il profitto dell'agente, ma solo la dolosa mancata esecuzione del contratto di fornitura di cose o servizi - sia con il reato di corruzione, in quanto l'accordo corruttivo, pur non potendo integrare l'induzione in errore del pubblico ufficiale che partecipa all'accordo, può comunque indurre in errore gli altri funzionari dell'ente pubblico e, in particolare, gli organi di controllo (Sez. 5, n. 15487 del 01/02/2021, Rv. 281077). Ne deriva pertanto affermare che il delitto di cui all'art. 640 bis cod.pen. è configurabile quando ad essere tratti in inganno siano stati sia gli organi di controllo dell'ente che l'organo rappresentativo, poiché in tal caso non vi è dimostrazione di una volontaria partecipazione degli stessi al danno procurato alla P.A.. Il precedente citato dal ricorso e secondo cui il reato di truffa ai danni di ente pubblico, richiedendo l'induzione in errore, presuppone che siano tratti in inganno i pubblici funzionari che operano per l'ente, non potendo la persona giuridica in quanto tale essere soggetto passivo di artifici e raggiri; ne consegue che nell'ipotesi in cui i responsabili degli artifici e raggiri siano i rappresentanti degli organi sociali dell'ente, è configurabile esclusivamente il reato di frode in pubbliche forniture che non richiede una condotta implicante i suddetti requisiti (Sez. 2, n. 35638 del 28/06/2017, Rv. 271246) si riferisce all'ipotesi in cui siano stati tratti in inganno gli organi rappresentativi mentre nel caso in esame non risulta né che il Sindaco di [OSCURATO:PERSONA] né che gli enti finanziatori gli appalti avessero in qualche modo concorso alla truffa. Quanto alla seconda doglianza contenuta nel primo motivo, non sussiste alcuna violazione di legge nell'impugnato provvedimento del riesame di [OSCURATO:PERSONA] che dedica ampia argomentazioni per ritenere il coinvolgimento diretto del Bagalà nei fatti, pur non essendo lo stesso aggiudicatario dei lavori, realizzati tramite imprese allo stesso riconducibili unitamente al Morabito. Irrilevante è poi la circostanza dedotta del mancato percepimento del profitto illecito sia in relazione all'attività concorsuale che con riguardo alla genericità dell'affermazione. In ogni caso deve ancora essere segnalato come proprio con riferimento alle doglianze contenute nel primo motivo di ricorso assuma ulteriore valenza il giudicato cautelare personale emergente dalla decisione di questa Corte di cassazione n. 5443/2021 del 18 dicembre 2020 nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] classe '90; in tale giudizio si è già ritenuta la gravità indiziaria nei confronti del predetto circa la truffa ex art. 640 bis cod.pen. in relazione a ciascuno dei lavori presi in considerazione nel presente procedimento avente ad oggetto la misura reale così che le contestazioni trovano tale ulteriore ostacolo anche nel precedente definitivo di questa corte di legittimità. 2.2 Anche il secondo motivo non è fondato posto che il tribunale del riesame ha adeguatamente spiegato alla pagina 48 del provvedimento impugnato come il sequestro diretto nei confronti delle imprese aggiudicatarie sia reso impossibile dall'intervenuto fallimento delle stesse o dall'accertata cessazione delle loro attività così che correttamente si procedeva al sequestro per equivalente nei confronti dei soggetti che avevano di fatto gestito gli appalti irregolari. Al proposito in un caso analogo si è ritenuto che in tema di reati tributari, il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti della persona fisica è ammissibile anche nel caso di intervenuto fallimento della persona giuridica, che determina il passaggio dei beni nella disponibilità della curatela, con conseguente impossibilità di ablazione attraverso il sequestro in via diretta nei confronti di detta persona giuridica. (Sez. 3, n. 14766 del 26/02/2020, Rv. 279382). 2.3 In relazione al terzo motivo va precisato che il profitto illecito appare essere stato frutto di precisa determinazione da parte del tribunale del riesame che ha anche scomputato la quota attribuibile al reato di cui al capo n. 28 per il quale è stato ritenuto insussistente il presupposto del fumus e, poi, proceduto al calcolo secondo le risultanze delle disposte consulenze. In relazione alla seconda doglianza contenuta nel terzo motivo, va ricordato come in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca, il provvedimento cautelare può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, ma non può complessivamente eccedere nel "quantum" l'ammontare del profitto complessivo e ciò perché il sequestro preventivo non può avere un ambito più vasto della futura confisca. (Sez. 2, n. 29395 del 26/04/2018, Rv. 272968). Così che l'avvenuta emissione del sequestro nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] classe '90 per l'intero profitto illecito non viola alcuna disposizione. Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, il ricorso deve essere respinto ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 12 ottobre 2021 I
Decreto Cassazione n. 40343/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris