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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22440/2026

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istrato di sorveglianza di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza del 24 giugno 2025, il Magistrato di sorveglianza di Romarigettava l’istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], già destinatario del beneficiodella liberazione condizionale, con la quale questi chiedeva l’autorizzazione atrasferire il proprio domicilio da Roma in Sicilia, nel Comune di Corlentini (SR)presso la compagna, dimorante presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA].

Motivaval’autorizzazione sulla base delle risultanze istruttorie costituite dalle notizie fornite daiCarabinieri del [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa dalla quale si evinceva cheBombaci [OSCURATO:PERSONA] convive con [OSCURATO:PERSONA] e che entrambi sono esponenti delComitato territoriale AN.TU.DO Lentini e che il padre di [OSCURATO:PERSONA] è [OSCURATO:PERSONA],ex brigatista, “che mantiene relazioni qualificate”.2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrentededucendo che, per effetto del disposto dell’art. 230 cod. pen., [OSCURATO:PERSONA],beneficiario della liberazione condizionale, è stato sottoposto alla misura della libertàvigilata per anni cinque con divieto di trasferire la dimora senza autorizzazione delmagistrato di sorveglianza.

Osserva che, nonostante l’art. 678, comma 1-bis cod.proc. pen., non preveda il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di modificadelle prescrizioni della liberazione condizionale, tuttavia, trattandosi diprovvedimento che incide sulla libertà personale deve ritenersi ricorribile percassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7 della Costituzione.Tanto premesso, eccepisce violazione di legge per difetto assoluto dimotivazione per avere fondato la pronuncia di rigetto su constatazioni prive diefficacia esplicativa.

Evidenzia che non è stato chiarito perché l’appartenenza diBombaci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al Comitato territoriale AN.TU.DO Lentini costituiscaostacolo al trasferimento, trattandosi di Comitato lecito.

Lamenta, altresì, che siastato ritenuto ostativo il fatto che il padre di [OSCURATO:PERSONA] sia un ex brigatista, nonostanteegli non sia più attivo in alcuna organizzazione terroristica, sicché appare priva dirilievo la circostanza che egli manterrebbe “relazioni qualificate”.Infine, rileva che il ricorrente è stato già autorizzato più volte in passato arecarsi in Sicilia presso [OSCURATO:PERSONA] in occasione di permessi premio.3.

I l [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsil’inammissibilità del ricorso.

Ha premesso che sussiste più di una perplessità in ordine allaimpugnabilità di detto diniego con ricorso in Cassazione, piuttosto che col reclamo altribunale di sorveglianza.

Nel merito, ha osservato che, «anche a prescindere da tale profilodi inammissibilità, a differenza di quanto lamentato è evidente, per quanto sopra riportato,come non sussista il censurato “difetto assoluto di motivazione in relazione alle ragioniostative al trasferimento del [OSCURATO:PERSONA]”(pag.3 del ricorso), in quanto il giudice di merito,facendo uso del suo prudente apprezzamento, insindacabile in questa sede, ha ritenuto le“relazioni qualificate”, che il padre di [OSCURATO:PERSONA] continua a mantenere con esponenti diorganizzazioni terroristiche, ostative al suo trasferimento».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

L’art. 230, comma 1, n. 2 cod. pen. dispone che la misura di sicurezzapersonale della libertà vigilata è sempre ordinata quando il condannato èammesso alla liberazione condizionale.L’art. 228, commi 2 e 3 cod. pen. dispone che alle persone in stato dilibertà vigilata sono imposte dal giudice prescrizioni idonee ad evitare leoccasioni di nuovi reati e che tali prescrizioni possano essere dal giudicesuccessivamente eliminate o modificate.Ai sensi dell’art. 679 cod. proc. pen., competente a provvedere sullamateria è il magistrato di sorveglianza, il quale, ai sensi dell’art. 190 disp. att.cod. proc. pen. stabilisce le prescrizioni alle quali deve attenersi la personasottoposta alla libertà vigilata.

La norma menzionata dispone altresì che ilvigilato non possa senza autorizzazione del magistrato di sorveglianza trasferirela propria residenza o dimora in un comune diverso.Contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza concernenti le misuredi sicurezza possono proporre appello al Tribunale di sorveglianza il pubblicoministero, l’interessato e il difensore ai sensi dell’art. 680, comma 1 cod. proc.pen.Questa Corte ha affermato che «I provvedimenti del magistrato disorveglianza di modifica o di diniego della modifica delle prescrizioni inerenti ilregime delle misure di sicurezza sono appellabili, ai sensi dell'art. 680 cod. proc.pen., perché direttamente incidenti sulla libertà personale. (Fattispecie in temadi libertà vigilata, in cui la Corte ha ritenuto appellabile il provvedimento didiniego della richiesta di modifica dell'orario di rientro)» (Sez. 1, n. 49578 del14/09/2022, Rv. 283888-01).

Ha evidenziato che «Come si evince dal chiarotenore letterale di tale disposizione, il mezzo di impugnazione dell’“appello" puòessere proposto contro tutti i provvedimenti del magistrato di sorveglianzacomunque "concernenti le misure di sicurezza"».Nel caso di specie, nel quale si verte in tema di rigetto della richiesta dimodifica del domicilio ovvero su questione “concernente la misura di sicurezza”,deve, quindi, ritenersi che il mezzo di impugnazione proponibile sia quellodell’appello al Tribunale di sorveglianza.

Ai sensi dell’art. 568, comma 5 cod.proc. pen., deve, quindi disporsi la conversione del ricorso in appello e latrasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma.

P.Q.MQualificato il ricorso come appello, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale disorveglianza di RomaCosì è deciso, 03/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
istrato di sorveglianza di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 24 giugno 2025, il Magistrato di sorveglianza di Romarigettava l’istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], già destinatario del beneficiodella liberazione condizionale, con la quale questi chiedeva l’autorizzazione atrasferire il proprio domicilio da Roma in Sicilia, nel Comune di Corlentini (SR)presso la compagna, dimorante presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA]. Motivaval’autorizzazione sulla base delle risultanze istruttorie costituite dalle notizie fornite daiCarabinieri del [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa dalla quale si evinceva cheBombaci [OSCURATO:PERSONA] convive con [OSCURATO:PERSONA] e che entrambi sono esponenti delComitato territoriale AN.TU.DO Lentini e che il padre di [OSCURATO:PERSONA] è [OSCURATO:PERSONA],ex brigatista, “che mantiene relazioni qualificate”.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrentededucendo che, per effetto del disposto dell’art. 230 cod. pen., [OSCURATO:PERSONA],beneficiario della liberazione condizionale, è stato sottoposto alla misura della libertàvigilata per anni cinque con divieto di trasferire la dimora senza autorizzazione delmagistrato di sorveglianza. Osserva che, nonostante l’art. 678, comma 1-bis cod.proc. pen., non preveda il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di modificadelle prescrizioni della liberazione condizionale, tuttavia, trattandosi diprovvedimento che incide sulla libertà personale deve ritenersi ricorribile percassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7 della Costituzione.Tanto premesso, eccepisce violazione di legge per difetto assoluto dimotivazione per avere fondato la pronuncia di rigetto su constatazioni prive diefficacia esplicativa. Evidenzia che non è stato chiarito perché l’appartenenza diBombaci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al Comitato territoriale AN.TU.DO Lentini costituiscaostacolo al trasferimento, trattandosi di Comitato lecito. Lamenta, altresì, che siastato ritenuto ostativo il fatto che il padre di [OSCURATO:PERSONA] sia un ex brigatista, nonostanteegli non sia più attivo in alcuna organizzazione terroristica, sicché appare priva dirilievo la circostanza che egli manterrebbe “relazioni qualificate”.Infine, rileva che il ricorrente è stato già autorizzato più volte in passato arecarsi in Sicilia presso [OSCURATO:PERSONA] in occasione di permessi premio.3. I l [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsil’inammissibilità del ricorso. Ha premesso che sussiste più di una perplessità in ordine allaimpugnabilità di detto diniego con ricorso in Cassazione, piuttosto che col reclamo altribunale di sorveglianza. Nel merito, ha osservato che, «anche a prescindere da tale profilodi inammissibilità, a differenza di quanto lamentato è evidente, per quanto sopra riportato,come non sussista il censurato “difetto assoluto di motivazione in relazione alle ragioniostative al trasferimento del [OSCURATO:PERSONA]”(pag.3 del ricorso), in quanto il giudice di merito,facendo uso del suo prudente apprezzamento, insindacabile in questa sede, ha ritenuto le“relazioni qualificate”, che il padre di [OSCURATO:PERSONA] continua a mantenere con esponenti diorganizzazioni terroristiche, ostative al suo trasferimento».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L’art. 230, comma 1, n. 2 cod. pen. dispone che la misura di sicurezzapersonale della libertà vigilata è sempre ordinata quando il condannato èammesso alla liberazione condizionale.L’art. 228, commi 2 e 3 cod. pen. dispone che alle persone in stato dilibertà vigilata sono imposte dal giudice prescrizioni idonee ad evitare leoccasioni di nuovi reati e che tali prescrizioni possano essere dal giudicesuccessivamente eliminate o modificate.Ai sensi dell’art. 679 cod. proc. pen., competente a provvedere sullamateria è il magistrato di sorveglianza, il quale, ai sensi dell’art. 190 disp. att.cod. proc. pen. stabilisce le prescrizioni alle quali deve attenersi la personasottoposta alla libertà vigilata. La norma menzionata dispone altresì che ilvigilato non possa senza autorizzazione del magistrato di sorveglianza trasferirela propria residenza o dimora in un comune diverso.Contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza concernenti le misuredi sicurezza possono proporre appello al Tribunale di sorveglianza il pubblicoministero, l’interessato e il difensore ai sensi dell’art. 680, comma 1 cod. proc.pen.Questa Corte ha affermato che «I provvedimenti del magistrato disorveglianza di modifica o di diniego della modifica delle prescrizioni inerenti ilregime delle misure di sicurezza sono appellabili, ai sensi dell'art. 680 cod. proc.pen., perché direttamente incidenti sulla libertà personale. (Fattispecie in temadi libertà vigilata, in cui la Corte ha ritenuto appellabile il provvedimento didiniego della richiesta di modifica dell'orario di rientro)» (Sez. 1, n. 49578 del14/09/2022, Rv. 283888-01). Ha evidenziato che «Come si evince dal chiarotenore letterale di tale disposizione, il mezzo di impugnazione dell’“appello" puòessere proposto contro tutti i provvedimenti del magistrato di sorveglianzacomunque "concernenti le misure di sicurezza"».Nel caso di specie, nel quale si verte in tema di rigetto della richiesta dimodifica del domicilio ovvero su questione “concernente la misura di sicurezza”,deve, quindi, ritenersi che il mezzo di impugnazione proponibile sia quellodell’appello al Tribunale di sorveglianza. Ai sensi dell’art. 568, comma 5 cod.proc. pen., deve, quindi disporsi la conversione del ricorso in appello e latrasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma. P.Q.MQualificato il ricorso come appello, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale disorveglianza di RomaCosì è deciso, 03/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
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