Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 38286/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 28/04/2022 del TRIBUNALE DI FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Luigi CUOMO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio con le conseguenti statuizioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 28/04/2022 il Tribunale di Firenze, ad esito di rito abbreviato, ha pronunciato sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi due di reclusione ed euro 320,00 di multa per i delitti allo stesso ascritti ai sensi dell'art. 648, 474 cod. pen. 2.

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in considerazione della riqualificazione del fatto da parte del Giudice monocratico ai sensi dell'art. 648, comma quarto, cod. pen. 3.

Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze.

2. Il Procuratore Generale di Firenze ha impugnato deducendo violazione ed erronea applicazione dell'art. 648, comma secondo, ora comma quarto, cod. pen., atteso che non ricorrevano i presupposti applicativi della fattispecie attenuata, in considerazione del valore economico dei beni, che, con valutazione erronea, secondo il Tribunale presentavano "una rilevanza criminosa assolutamente marginale".

Il ricorrente ha contestato tale conclusioni con argomentazioni condivisibili, anche considerato che la condotta oggetto di imputazione è stata commessa da un imprenditore (titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA]).

3. Di fatto sul punto della gravità della condotta e della conseguente qualificazione giuridica della stessa è stata resa una motivazione sostanzialmente apodittica e impropria.

Il giudice ha, infatti, espresso un proprio personale convincimento affermando che:"il fatto, valutato il reale danno economico procurato alle persone offese in proporzione al giro commerciale delle stesse, appare qualificabile come di particolare tenuità ed è quindi inquadrabile nella previsione di cui al comma 2 dell'art. 648 c.p.".

4. Nel rendere tale giudizio non ha tenuto conto delle caratteristiche della disciplina evocata e della giurisprudenza di questa Corte che ha ripetutamente evidenziato che in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è particolarmente lieve, deve sempre escludersi la tenuità del fatto, risultando superflua ogni ulteriore indagine; soltanto se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall'art. 133 cod. pen., che consentono di configurare l'attenuante "de qua" e che va, al contrario, esclusa quando emergano elementi negativi, sia sotto il profilo strettamente obiettivo (ad es., l'entità del profitto), sia sotto il profilo soggettivo (ad es., capacità a delinquere dell'agente).

Nel caso di specie, il valore commerciale del compendio descritto nell'imputazione non è stato quantificato e, comunque, l'elevato numero dei beni contraffatti avrebbe dovuto condurre il Tribunale ad una più approfondita valutazione, anche tenuto conto del principio di diritto che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all'art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto (l'entità del profitto) e a quello soggettivo della capacità a delinquere dell'agente (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340- 01).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze, in diversa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 28/04/2022 del TRIBUNALE DI FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Luigi CUOMO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio con le conseguenti statuizioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28/04/2022 il Tribunale di Firenze, ad esito di rito abbreviato, ha pronunciato sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi due di reclusione ed euro 320,00 di multa per i delitti allo stesso ascritti ai sensi dell'art. 648, 474 cod. pen. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in considerazione della riqualificazione del fatto da parte del Giudice monocratico ai sensi dell'art. 648, comma quarto, cod. pen. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze. 2. Il Procuratore Generale di Firenze ha impugnato deducendo violazione ed erronea applicazione dell'art. 648, comma secondo, ora comma quarto, cod. pen., atteso che non ricorrevano i presupposti applicativi della fattispecie attenuata, in considerazione del valore economico dei beni, che, con valutazione erronea, secondo il Tribunale presentavano "una rilevanza criminosa assolutamente marginale". Il ricorrente ha contestato tale conclusioni con argomentazioni condivisibili, anche considerato che la condotta oggetto di imputazione è stata commessa da un imprenditore (titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA]). 3. Di fatto sul punto della gravità della condotta e della conseguente qualificazione giuridica della stessa è stata resa una motivazione sostanzialmente apodittica e impropria. Il giudice ha, infatti, espresso un proprio personale convincimento affermando che:"il fatto, valutato il reale danno economico procurato alle persone offese in proporzione al giro commerciale delle stesse, appare qualificabile come di particolare tenuità ed è quindi inquadrabile nella previsione di cui al comma 2 dell'art. 648 c.p.". 4. Nel rendere tale giudizio non ha tenuto conto delle caratteristiche della disciplina evocata e della giurisprudenza di questa Corte che ha ripetutamente evidenziato che in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è particolarmente lieve, deve sempre escludersi la tenuità del fatto, risultando superflua ogni ulteriore indagine; soltanto se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall'art. 133 cod. pen., che consentono di configurare l'attenuante "de qua" e che va, al contrario, esclusa quando emergano elementi negativi, sia sotto il profilo strettamente obiettivo (ad es., l'entità del profitto), sia sotto il profilo soggettivo (ad es., capacità a delinquere dell'agente). Nel caso di specie, il valore commerciale del compendio descritto nell'imputazione non è stato quantificato e, comunque, l'elevato numero dei beni contraffatti avrebbe dovuto condurre il Tribunale ad una più approfondita valutazione, anche tenuto conto del principio di diritto che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all'art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto (l'entità del profitto) e a quello soggettivo della capacità a delinquere dell'agente (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340- 01). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze, in diversa
Sentenza Cassazione n. 38286/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris