CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 marzo 1985
Cassazione n. 10143/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sol ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/03/1985 avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 27.1.2023 la Corte di Appello di Bari ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole dei reato di bancarotta fraudolenta documentale ai medesimo contestata per avere, in qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 5.3.2018, tenuto i libri e le scritture contabili obbligatorie in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari ed in particolare non consegnava (non istituiva) i libri e registri contabili. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., 2.1.Col primo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla insussistenza dell'elemento psicologico richiesto per la configurabilità del reato contestato e l'apparenza di motivazione in ordine alle censure articolate nel primo motivo dell'atto di appello. La Corte di appello, pur avendo ravvisato la fattispecie della omessa consegna/tenuta dei libri contabili ha ritenuto sufficiente ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo il dolo generico laddove secondo il costante orientamento di questa Corte la mancanza dei libri e delle scritture contabili deve essere ricondotta all'ipotesi della bancarotta semplice e quindi non fraudolenta ove sia assente o insufficiente l'accertamento in ordine allo scopo che si è proposto l'agente che deve consistere nel dolo specifico di profitto o di recare pregiudizio ai creditori. 2.2.Col secondo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 62-bis, 99 e 69 cod. pen. in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella misura massima di 1/3 e all'insussistenza della contestata aggravante della recidiva specifica infraquinquennale. La Corte territoriale ha riconosciuto le attenuanti generiche prevalenti rispetto alla recidiva ma nella misura di 1/6 anziché nella misura più ampia di 1/3 (pena base anni tre ridotta ad anni due, mesi sei per le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva) laddove il contegno collaborativo avuto dall'imputato nei rapporti con gli organi della procedura fallimentare, la condotta tutt'altro che fraudolenta ma tutt'al più negligente, la mancanza di una grave offensività in danno del fallimento, la sussistenza di un precedente lieve, avrebbero potuto condurre il giudice alla concessione delle attenuanti generiche in misura più ampia, con un trattamento sanzionatorio più mite. 3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 17 dl. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata con rinvio; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. Fondato è il primo motivo con assorbimento del secondo. Va premesso che l'imputazione, che menziona l'impossibilità di ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari (riguardante l'ipotesi di tenuta irregolare), concerne sia la fattispecie di irregolare tenuta della contabilità sia quella di omessa consegna (o non istituzione) dei libri e registri contabili. Tale essendo il tenore dell'imputazione, la Corte d'appello, in sentenza, ha affermato che è stata accertata la omessa consegna del libro giornale, libro inventari, libri IVA, libro cespitì ammortizzabili, dei quali "non vi è traccia" e che nella documentazione consegnata al curatore "non risultano le scritture obbligatorie". La totale carenza delle scritture contabili, secondo quanto accertato dai giudici del merito, ha impedito la ricostruzione del patrimonio della società fallita e del movimento degli affari. Ciò è certamente vero ma la Corte di appello non è tuttavia andata oltre tale dato come avrebbe dovuto dal momento che in caso di omessa consegna/tenuta delle stesse scritture contabili obbligatorie, che costituiscono l'asse portante dell'assetto contabile di una società, non si può ritenere, tout court, che si versi nella tenuta irregolare delle scritture contabili di cui alla seconda parte dell'art. 216 comma 1 n. 2 I.f., che presuppone che quanto meno alcune scritture contabili siano state consegnate. Come noto, la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, legge fall. prevede due fattispecie alternative: a) quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili (cui è parificata l'omessa tenuta, anche parziale), che richiede il dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o dì recare pregiudizio ai creditori; b) quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita, che presuppone (diversamente dalla prima ipotesi) un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e si realizza attraverso una falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l'annotazione originaria di dati oggettivamente falsi o l'omessa annotazione di dati veri, realizzata con le 4 ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321), che richiede il dolo generico (ex multis, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838). Tuttavia, va al riguardo evidenziato che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), I. fai!. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904, che ha censurato la sentenza impugnata che, a fronte di una contestazione di occultamento "ovvero" di irregolare tenuta delle scritture contabili, pur ritenendo consumato il primo, ne aveva motivato la sussistenza attraverso una "fusione" con la seconda, trasformandola in evento della condotta di occultamento e sostituendo il dolo generico sufficiente ad integrare la stessa a quello specifico necessario per l'occultamento; nonché Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611: "la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che richiede il dolo generico"; Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271753). Tanto premesso, la sentenza impugnata appare dunque contraddittoria in quanto ha affermato la responsabilità dell'imputato per la fattispecie a dolo generico di irregolare tenuta della contabilità, nonostante non fosse emersa (quanto meno dalla motivazione) una sia pur parziale tenuta dei libri contabili; e in ogni caso nulla ha argomentato rispetto alla fattispecie di cui all'art. 217 I.f. che nell'ottica difensiva sarebbe stata al più ravvisabile nel caso di specie; ed invero, l'avere ritenuto la fattispecie della tenuta irregolare avrebbe imposto le dovute differenziazioni del caso rispetto alla bancarotta semplice. 2.Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Bari, affinché provveda ad una compiuta ricostruzione della fattispecie concreta, tenendo conto degli specifici motivi di appello articolati nell'interesse dell'imputato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio pe