CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 maggio 2021
Cassazione n. 27188/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso 21706/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] li, 4 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], - intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di TRIESTE, depositato il 22/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA] R.G. 21706/20 Rilevato che: 1. Il Tribunale di Trieste, con decreto del 22 giugno 2020, rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], cittadino pakistano, avverso il decreto di trasferimento in uno Stato membro emesso dal Ministero dell'interno, [OSCURATO:PERSONA]. 2. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] prospettando un motivo di doglianza. Considerato che: 3. L'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25/2008, nella parte in cui prevede che "la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima", richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 cod. proc. civ., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso" nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. Nella procura predetta, pertanto, deve essere contenuta in modo esplicito - secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. U., 15177/2021) - l'indicazione della data che deve essere successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato ed il difensore può certificare, anche solo con un'unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l'autenticità della firma del conferente.4. Nel caso di specie, la procura speciale conferita al difensore in calce al ricorso per cassazione indica soltanto la data di rilascio, ma non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che tale data fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, recando soltanto l'autenticazione della firma. Il ricorso alla luce dell'art. 35 bis comma 13 cit. per come interpretato dalle sezioni unite di questa Corte è, pertanto, inammissibile, mentre la mancata costituzione dell'amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma in data 28.5.2021 e, a seguito di riconvocazione, in data 1.6.21. [OSCURATO:PERSONA] sident [OSCURATO:PERSONA] G novese CORTE ROMPA 03 (14-5900