Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 marzo 2022

Cassazione n. 21637/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24971/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in FIRENZE, [OSCURATO:PERSONA]' FRESCOBALDI 4 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

TOSCANA n. 472/ 05/ 22 depositata il 24/03/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 472/05/22 del 24/03/2022, la Commissione tributaria regionale della Toscana (di seguito CTR), adita in sede di rinvio a seguito di Cass. n. 34261 del 21/12/2019, rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito CME) avverso la sentenza n. 185/01/15 della Commissione tributaria provinciale di Arezzo (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso della società contribuente nei confronti di un diniego tacito di rimborso delle accise relative al periodo tra il 2 marzo 2010 e il 20 novembre 2012. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, la società contribuente aveva chiesto il rimborso della quota parte delle accise sul gasolio utilizzato per la produzione a mezzo generatori di energia elettrica (gruppi elettrogeni) , accise versate in misura maggiore rispetto alle agevolazioni previste in favore di produttori o autoproduttori dalla legge. 2.CME impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 3.L’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) resisteva in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va pregiudizialmente evidenziato che CME ha presentato atto di formale rinuncia al ricorso, notificato alla controparte, in ragione della intervenuta adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 186 ss., della l. 29 dicembre 2022, n. 197. 2.Deve, pertanto, essere dichiarata l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese del procedimento, in ragione dei motivi che hanno indotto la ricorrente alla rinuncia.

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] estinto il giudizio e compensate tra le parti le spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24971/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in FIRENZE, [OSCURATO:PERSONA]' FRESCOBALDI 4 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANA n. 472/ 05/ 22 depositata il 24/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 472/05/22 del 24/03/2022, la Commissione tributaria regionale della Toscana (di seguito CTR), adita in sede di rinvio a seguito di Cass. n. 34261 del 21/12/2019, rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito CME) avverso la sentenza n. 185/01/15 della Commissione tributaria provinciale di Arezzo (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso della società contribuente nei confronti di un diniego tacito di rimborso delle accise relative al periodo tra il 2 marzo 2010 e il 20 novembre 2012. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, la società contribuente aveva chiesto il rimborso della quota parte delle accise sul gasolio utilizzato per la produzione a mezzo generatori di energia elettrica (gruppi elettrogeni) , accise versate in misura maggiore rispetto alle agevolazioni previste in favore di produttori o autoproduttori dalla legge. 2.CME impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 3.L’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) resisteva in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va pregiudizialmente evidenziato che CME ha presentato atto di formale rinuncia al ricorso, notificato alla controparte, in ragione della intervenuta adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 186 ss., della l. 29 dicembre 2022, n. 197. 2.Deve, pertanto, essere dichiarata l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese del procedimento, in ragione dei motivi che hanno indotto la ricorrente alla rinuncia. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] estinto il giudizio e compensate tra le parti le spese
Sentenza Cassazione n. 21637/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris