CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 marzo 2026
Cassazione n. 23443/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], del[OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 2628/2022;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del25/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso;Numero registro generale 2170/2024Numero sezionale 1516/2026Data pubblicazione 17/07/20261. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], giudicando in sede diopposizione alla stato passivo, ex art. 98 l. fall., proposta da[OSCURATO:PERSONA] ha accolto parzialmente il ricorso ed haammesso l'opponente allo stato passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. in via privilegiata, ai sensi dell'articolo 2751 bis n.1 c.c., oltre che per gli importi già riconosciuti dal curatore, perl'importo di euro 1.044,42; ha invece respinto la domanda diammissione al passivo della quota di TFR maturato alledipendenze della cedente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nell’ambito delrapporto cessato per dimissioni volontarie il 24.5.2022, permancata prova del quantum. Ciò perché l’importo del TFRrichiesto dalla lavoratrice è di euro 11.955,57, maturatodall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e non vi sarebbe, a parere del tribunale,possibilità di individuare il quantum relativo al periodo anterioreal 31.12.2006, per cui la cedente non sarebbe legittimatapassiva, e il quantum relativo al periodo successivo all’[OSCURATO:DATA_NASCITA],per cui la legittimazione passiva della cedente sarebbe limitataalle somme non versate al Fondo di tesoreria (o alla previdenzacomplementare).2. Avverso tale decreto la lavoratrice soccombente ha propostoricorso per cassazione affidato a due motivi. Il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese. L’Avvocata Generale hadepositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsaapplicazione degli artt. 105 L. Fall., 47 L. 428/1990 e 2112 c.c.in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. per avere iltribunale ritenuto insussistente il fatto costitutivo del dirittoall’ammissione allo stato passivo della somma vantata a titolodi TFR.Numero registro generale 2170/20242. Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazioneN umero sezionale 1516/2026Numero di raccolta generale 23443/2026degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c., 2120 c.c., 2, legge 297/1982,Data pubblicazione 17/07/2026art. 1, commi 755 e 756, legge n. 296/2006, in relazioneall'articolo 360 n. 3 c.p.c., essendo il decreto impugnato viziatonella parte in cui il tribunale non ha ammesso al passivo il t.f.r.a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, avendosostenuto che per la parte del t.f.r. maturato presso il cedentefallito fino al 31.12.2006, dovesse rispondere il Fondo diGaranzia; mentre per il periodo successivo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in cuisi sarebbe dovuto versare il t.f.r. al Fondo di Tesoreria, nonsarebbe stato possibile accertare il quantum di t.f.r. maturatonel periodo corrispondente.3. Il secondo motivo di ricorso è fondato, come già statuito daquesta Corte in precedenti pronunce su analoghe controversie(Cass. n. 16928 del 2024; Cass. n. 10082 del 2025), le cuimotivazioni si richiamano ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.3.1. Giova premettere come non siano in discussione:a) l’esigibilità del credito per T.f.r. alla cessazione del rapportodi lavoro (Cass. 7 marzo 2005, n. 4822; Cass. 11 maggio 2015,n. 23087; Cass. 28 maggio 2019, n. 14510);b) il suo riconoscimento dallo stesso Tribunale nell’entitàinsinuata (al punto VII di pg. 6 del decreto);c) la natura retributiva della contribuzione del lavoratore fino alcompimento del versamento da parte del datore di lavoro (Cass.28 giugno 2023, n. 18477, in motivazione sub p.to 13, inspecifico riferimento ai fondi pensione complementari, ma taleanche in riferimento ai diversi regimi di gestione del T.f.r.).3.2. Tanto premesso, la lavoratrice ha diritto all’ammissione delcredito per T.f.r. allo stato passivo del datore insolvente perottenerne il pagamento, ai sensi dell’art. 2, secondo commalegge n. 297/1982, dal Fondo di Garanzia istituito presso l’Inps,Numero registro generale 2170/2024Numero sezionale 1516/2026surrogato di diritto, per il pagamento fatto, nei dirNitumtie rod dei ral ccolta generale 23443/2026Data pubblicazione 17/07/2026predetto, ai sensi dell’art. 2, quinto comma legge cit.; sicchéesso, una volta che abbia corrisposto al lavoratore il t.f.r. nonversato dal datore di lavoro insolvente, è surrogato per leggenel privilegio di cui agli artt. 2751bis e 2776 c.c., essendo tenutoa provare, in sede di azione di surrogazione, non già lasussistenza degli elementi costitutivi dell'autonoma fattispecieprevidenziale, bensì soltanto l'avvenuta erogazione dellaprestazione assicurativa e la sussistenza del diritto al t.f.r. incapo al lavoratore (Cass. 11 ottobre 2019, n. 25682); essendoammesso nella procedura fallimentare nella stessa posizioneche avrebbe assunto il lavoratore (Cass. 27 luglio 2011, n.16447; Cass. 25 novembre 2013, n. 26294; Cass. 14 dicembre2015, n. 25168).3.3. Inoltre, nella ricostruzione del sistema di previdenzacomplementare, il datore di lavoro non ha la qualità di un meroadiectus solutionis causa, non perdendo la titolarità passivadell'obbligazione di corrispondere il t.f.r. stesso; posto che gliarticoli 1, comma 755 – 757 legge n. 296/2006 e del d.m. 30gennaio 2007 delineano un sistema in cui l'intervento del Fondo,nei casi in cui è previsto, dà luogo ad un rapporto trilaterale trail datore di lavoro, il Fondo ed il prestatore di lavoro, in virtù delquale: a) il primo è obbligato nei confronti del secondo a versareil T.f.r., al pari di quanto avviene per le contribuzioniprevidenziali; b) il secondo è tenuto ad erogare le prestazionisecondo le modalità previste dall'art. 2120 c.c., nei limiti dellaquota maturata a decorrere dall’1 gennaio 2007, mentre laparte rimanente resta a carico del datore di lavoro; c) lamateriale erogazione del T.f.r. è affidata al datore di lavoroanche per la parte di competenza del Fondo, salvo conguagliosui contributi dovuti al Fondo stesso ed agli altri entiNumero registro generale 2170/2024Numero sezionale 1516/2026previdenziali; sicché, il lavoratore è legittimato all'ammNiusmseiroo ndi era ccolta generale 23443/2026Data pubblicazione 17/07/2026allo stato passivo del datore di lavoro fallito per le quote di t.f.r.maturate e non versate al [OSCURATO:PERSONA] dello Stato gestitodall'Inps (Cass. 16 maggio 2018, n. 12009; Cass. 10 settembre2021, n. 24510; Cass. 13 luglio 2022, n. 22131), non essendoemerso dall'istruttoria, né prima ancora stata oggetto diallegazione, l’esistenza di una cessione del credito in favore del18477, citata).3.4. È pertanto indifferente il periodo di maturazione (tempo pertempo) del credito per T.f.r., in ragione del mancato versamentodatoriale delle somme trattenute a titolo di contributi allalavoratrice, comportante la sua ammissione allo stato passivodel fallimento della datrice di lavoro per l’importo insinuato.4. Deve quindi accogliersi il secondo motivo di ricorso, assorbitoil primo, con la cassazione del decreto in relazione al motivoaccolto e, con decisione nel merito in assenza di necessità diulteriori accertamenti in fatto, ammissione allo stato passivo delfallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione in via privilegiata, aisensi dell’art. 2751bis n.1 c.c., per l’ulteriore credito di €11.955,57 per t.f.r., oltre interessi ai sensi degli artt. 53 e 54 l.fall., con regolazione le spese dei giudizi di merito e di legittimitàsecondo il regime di soccombenza. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo,cassa il decreto impugnato in relazione ad esso e, decidendo nelmerito, ammette la lavoratrice allo stato passivo del fallimentoVilla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione in via privilegiata, ai sensidell’art. 2751bis n.1 c.c., per l’ulteriore credito di € 11.955,57per t.f.r., oltre interessi ai sensi degli artt. 53 e 54 l. fall.Numero registro generale 2170/2024Numero sezionale 1516/2026Condanna il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla rifusione, inN ufmaevroo dri era ccolta generale 23443/2026Data pubblicazione 17/07/2026della ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida: per ilgiudizio di merito, in € 100,00 per esborsi e € 2.500,00 percompensi professionali; per il giudizio di legittimità, in € 200,00per esborsi e € 3.000,00 per compensi professionali; tutto oltrerimborso per spese generali in misura del 15% e accessori dilegge.Così deciso in Roma il 25 marzo 2026La Consigliera est. La PresidenteCarla [OSCURATO:PERSONA]