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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 29203/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 23/03/2021 del GIUD.

SORVEGLIANZA di FIRENZE(dato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso in esame è stato proposto avverso decreto del magistrato di sorveglianza che aveva respinto la richiesta di applicazione provvisoria della misura alternativa, provvedimento interinale non impugnabile.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 10 febbraio 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 23/03/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di FIRENZE(dato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso in esame è stato proposto avverso decreto del magistrato di sorveglianza che aveva respinto la richiesta di applicazione provvisoria della misura alternativa, provvedimento interinale non impugnabile. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 febbraio 2022.
Decreto Cassazione n. 29203/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris