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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 novembre 1987

Cassazione n. 30525/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6/11/1987 avverso la sentenza del 5/03/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso - relativo alla eccessività del trattamento sanzionatorio, alla mancata esclusione della recidiva e al manc:ato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche sull'aggravante contestata - non sono consentiti in sede di legittimità, a fronte della puntuale motivazione della Corte di appello, che ha evidenziato la gravità della condotta dell'imputato e i precedenti penali dello stesso.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] e es nsore [OSCURATO:PERSONA] idente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6/11/1987 avverso la sentenza del 5/03/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso - relativo alla eccessività del trattamento sanzionatorio, alla mancata esclusione della recidiva e al manc:ato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche sull'aggravante contestata - non sono consentiti in sede di legittimità, a fronte della puntuale motivazione della Corte di appello, che ha evidenziato la gravità della condotta dell'imputato e i precedenti penali dello stesso. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] e es nsore [OSCURATO:PERSONA] idente
Sentenza Cassazione n. 30525/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris