Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 gennaio 2025

Cassazione n. 18495/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 27 ottobre 2025 il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato, su istanza del Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale, il beneficio della sospensione condizionale della pena disposto in favore di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza emessa il 16 gennaio 2025 nel procedimento penale n. 8277/2023 r.g.n.r.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando due motivi.

2.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge processuale prevista a pena di nullità ai sensi degli artt. 178, lett. c), 179, 666 e 674 cod. proc. pen. per essere stata emessa l'ordinanza impugnata de plano, senza la preventiva fissazione dell'udienza e, quindi, in violazione del principio del contraddittorio.

2.2. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione degli artt. 168 bis e 164 cod. pen., nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione.

Le cause ostative alla concessione del beneficio erano note al giudice della cognizione che ha erroneamente concesso il beneficio senza che a tale statuizione sia seguita l'impugnazione del pubblico ministero, con conseguente formazione del giudicato.

L'errore di diritto nel quale è incorso il giudice della cognizione avrebbe potuto essere emendato solo con l'impugnazione; infatti, agli atti, era presente il certificato del casellario giudiziale come risultante al momento della pronuncia della decisione modificata con il provvedimento impugnato.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.

2. Il giudice dell'esecuzione ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale inaudita altera parte e senza la preventiva fissazione dell'udienza di cui all'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. che, nel caso di specie, vertendosi in materia diversa da quelle di cui agli artt. 667 e 676, comma 1, cod. proc. pen. sarebbe stata indispensabile.

La conseguenza è quella descritta dal consolidato orientamento di questa Corte secondo cui «il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione abbia provveduto alla revoca della sospensione condizionale della pena senza fissare 2udienza in camera di consiglio, alla stregua di quanto previsto, per tutti i procedimenti di esecuzione, dall'art. 666 cod. proc. pen., è affetto da una nullità d'ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto determinante l'omessa citazione del condannato e l'assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza» (Sez. 1, n. 54869 del 05/06/2018, Cusinatti, Rv. 274556; Sez. 1, n. 20290 del 06/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239994 e numerose altre conformi precedenti).

In ordine al disposto rinvio si ritiene di doversi conformare al più recente indirizzo della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 14568 del 21/12/2021, dep. 2022, Scaglione, Rv. 283306; Sez. 1, n. 6107 del 01/12/2020, Selis, Rv. 280524; Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, Mascolo, Rv. 279397) che esclude possa pronunciarsi annullamento senza rinvio al di fuori dei casi previsti dall'art. 620 cod. proc. pen.

Nel caso di specie, non si verte in tema di provvedimento non consentito dalla legge (lett. d)) quanto, piuttosto, di un provvedimento affetto da nullità assoluta in quanto, non ricorrendo alcuna delle ipotesi che consentono al giudice dell'esecuzione di provvedere de plano, questi avrebbe dovuto fissare un'udienza nel contraddittorio delle parti.

3. Consegue, previo quindi, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce, con assorbimento di qualsiasi ulteriore questione sollevata in ricorso.

P.Q.M P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 27 ottobre 2025 il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato, su istanza del Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale, il beneficio della sospensione condizionale della pena disposto in favore di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza emessa il 16 gennaio 2025 nel procedimento penale n. 8277/2023 r.g.n.r. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando due motivi. 2.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge processuale prevista a pena di nullità ai sensi degli artt. 178, lett. c), 179, 666 e 674 cod. proc. pen. per essere stata emessa l'ordinanza impugnata de plano, senza la preventiva fissazione dell'udienza e, quindi, in violazione del principio del contraddittorio. 2.2. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione degli artt. 168 bis e 164 cod. pen., nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione. Le cause ostative alla concessione del beneficio erano note al giudice della cognizione che ha erroneamente concesso il beneficio senza che a tale statuizione sia seguita l'impugnazione del pubblico ministero, con conseguente formazione del giudicato. L'errore di diritto nel quale è incorso il giudice della cognizione avrebbe potuto essere emendato solo con l'impugnazione; infatti, agli atti, era presente il certificato del casellario giudiziale come risultante al momento della pronuncia della decisione modificata con il provvedimento impugnato. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti. 2. Il giudice dell'esecuzione ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale inaudita altera parte e senza la preventiva fissazione dell'udienza di cui all'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. che, nel caso di specie, vertendosi in materia diversa da quelle di cui agli artt. 667 e 676, comma 1, cod. proc. pen. sarebbe stata indispensabile. La conseguenza è quella descritta dal consolidato orientamento di questa Corte secondo cui «il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione abbia provveduto alla revoca della sospensione condizionale della pena senza fissare 2udienza in camera di consiglio, alla stregua di quanto previsto, per tutti i procedimenti di esecuzione, dall'art. 666 cod. proc. pen., è affetto da una nullità d'ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto determinante l'omessa citazione del condannato e l'assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza» (Sez. 1, n. 54869 del 05/06/2018, Cusinatti, Rv. 274556; Sez. 1, n. 20290 del 06/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239994 e numerose altre conformi precedenti). In ordine al disposto rinvio si ritiene di doversi conformare al più recente indirizzo della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 14568 del 21/12/2021, dep. 2022, Scaglione, Rv. 283306; Sez. 1, n. 6107 del 01/12/2020, Selis, Rv. 280524; Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, Mascolo, Rv. 279397) che esclude possa pronunciarsi annullamento senza rinvio al di fuori dei casi previsti dall'art. 620 cod. proc. pen. Nel caso di specie, non si verte in tema di provvedimento non consentito dalla legge (lett. d)) quanto, piuttosto, di un provvedimento affetto da nullità assoluta in quanto, non ricorrendo alcuna delle ipotesi che consentono al giudice dell'esecuzione di provvedere de plano, questi avrebbe dovuto fissare un'udienza nel contraddittorio delle parti. 3. Consegue, previo quindi, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce, con assorbimento di qualsiasi ulteriore questione sollevata in ricorso. P.Q.M P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 18495/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris