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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31036/2026

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ribunale di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinviolimitatamente alle esigenze cautelari e il rigetto, nel resto, del ricorso;uditi gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA], chehanno concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale per il riesame di Catanzaro,in parziale riforma dell'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari cheaveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcerein relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ha escluso leaggravanti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 74, confermando, nel resto, ilprovvedimento genetico.Il 22 maggio 2026, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale diCatanzaro ha sostituito la misura della custodia cautelare con quella degli arrestidomiciliari, da eseguirsi presso la propria abitazione, con l'utilizzo di modalitàelettroniche di controllo.2.

Avverso l’ordinanza del Tribunale per il riesame hanno proposto ricorso perCassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA] deducendo i motivi di annullamento diseguito sintetizzati.2.1.

Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 309,comma 5, 291, comma 1, 293, comma 3, e 268 cod. proc. pen. per la mancatatrasmissione integrale dei brogliacci relativi alle intercettazioni ambientali etelefoniche, che ha impedito alla difesa non solo di verificare la pertinenza e lafedeltà del materiale indiziario selezionato unilateralmente dal pubblico ministero,ma anche di individuare elementi sopravvenuti a favore del ricorrente e idonei aricostruire in senso diverso i rapporti tra i membri della famiglia.

Infatti,conversazioni attestanti conflitti interni avrebbero escluso l'esistenza di un pactumsceleris unitario e condiviso e avrebbero consentito una diversa ricostruzione deifatti.2.2.

Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 273,commi 1 e 1-bis cod. proc. pen, e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, per difetto di graviindizi del delitto di associazione dedita al traffico di stupefacenti (esistenza di ungruppo organizzato per il compimento di una serie indeterminata di reati in materiadi stupefacenti; ripartizione dei ruoli; cassa comune, che, nell’ordinanzaimpugnata, verrebbe confusa con la semplice rendicontazione del bilanciofamiliare).

I presunti associati sono membri gli un unico nucleo familiare e lecondotte di [OSCURATO:PERSONA], madre di [OSCURATO:PERSONA], e di [OSCURATO:PERSONA],fratello dello stesso, sarebbero occasionali e meramente sussidiarie, volte acoprire, aiutare o sostituire temporaneamente il figlio e il fratello e non il socio.Nessun ruolo operativo potrebbe, inoltre, essere attribuito al padre,ininterrottamente detenuto in carcere da marzo 2015.Mancherebbe anche una organizzazione, seppur rudimentale, di beni e mezziper il perseguimento del fine comune, in quanto l'abitazione è quella ove la famigliarisiede, i telefoni utilizzati sono quelli personali e le automobili sono quellepersonali.

La stessa reazione al pestaggio di [OSCURATO:PERSONA] da parte dellamadre, che ha minacciato di rivolgersi ai carabinieri, renderebbe evidente chequesti, lungi dall’essere al vertice di un'associazione familiare, opera da solo ed èesposto alle ritorsioni della criminalità organizzata.Sono poi riportate nel ricorso una serie di conversazioni intercettate ritenuterilevanti per dimostrare la personale insofferenza di [OSCURATO:PERSONA] verso leregole del “sistema” e la circostanza che egli agiva senza alcun accordo con ifamiliari.La difesa contesta, inoltre, l’interpretazione della conversazione con EttoreTorchiaro, di cui non è stata verificata l'attendibilità e che riferisce di fatti da altriappresi, senza che sia stata individuata la sua fonte.Viene evidenziato, infine, che vi è stato un unico sequestro di droga e che nonvi è alcun elemento a sostegno dell’esistenza dell'elemento soggettivo del reatoassociativo.Quanto al ruolo, la difesa deduce che difettano gravi indizi di un contributoeffettivo all’attività dell'associazione: il ricorrente non ha alcun compito specificoe la sua condotta si risolve semmai in sporadici, e a volte addirittura improvvisati,configurazione del reato associativo.2.3.

Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 273,commi 1 e 1-bis, e 192 cod. proc. pen. con riferimento ai singoli reati finecontestati ai capi n. 7, n. 25, n. 29, n. 36.La responsabilità del ricorrente è stata dedotta da dialoghi frammentari, prividi organicità e rigore logico.Quanto al capo n. 7, la responsabilità è stata fondata su una soggettiva edarbitraria interpretazione di una conversazione, avvenuta all'internodell'abitazione, da cui non sarebbe possibile desumere che il ricorrente stesse,con i suoi familiari, pesando o frazionando quanto presumibilmente acquistato.Quanto al capo n. 25 (cessione di stupefacente in concorso con il fratellofratello del fatto che era arrivata una persona, ignorando totalmente la natura deipregressi accordi da questa presi con il fratello.Quanto al capo n. 29 (cessione di stupefacente a tale Raffaele GiuseppeSantelli), si rileva che le immagini di videosorveglianza riprendono la consegna diuna cosa che non è possibile individuare, senza che vi sia alcun precedente ocontestuale dato captato che supporti l'esistenza di un accordo illecito.Quanto al capo n. 36, si rileva che [OSCURATO:PERSONA] si è assunto laresponsabilità esclusiva della detenzione dello stupefacente e che la co-detenzionenon può essere desunta dalla mera presenza in casa della sostanza.2.4.

Violazione di legge il difetto di motivazione in relazione all'art. 274,comma 1, lett. c) e 275, commi 1 e 2, cod. proc. pen. con riferimento alla ritenutasussistenza del requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione di reati dellastessa specie di quello per cui si procede e del pericolo di inquinamento probatorio,nonostante lo stato di incensuratezza dell’indagato e il tempo di circa un annotrascorso tra l’ultima condotta ipotizzata e l’applicazione della misura cautelare,nonché con riferimento al mancato rispetto del principio di adeguatezza eproporzionalità, che avrebbe imposto l’applicazione di una misura meno afflittiva,quale quella degli arresti domiciliari.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo diidentica censura già adeguatamente vagliata e disattesa dal Tribunale per ilriesame, con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delledoglianze difensive.In ogni caso esso è manifestamente infondato.Al Tribunale per il riesame devono essere depositati, ai sensi dell’art. 309,comma 5, cod. proc. pen., gli atti di cui all’art. 291, comma 1, cod. proc. pen. chestabilisce che «le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, chepresenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi iverbali di cui all'articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni econversazioni rilevanti, e comunque conferiti nell'archivio di cui all'articolo 269,nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memoriedifensive già depositate», cioè tutti gli atti trasmessi dal pubblico ministero algiudice per le indagini preliminari e posti a fondamento della misura.Dunque, la parte non può chiedere il deposito di atti diversi rispetto a quelliposti a fondamento della misura cautelare, non potendo il suo esame estendersi asegmenti investigativi non utilizzati ai fini della decisione genetica.Il Tribunale per il riesame ha fatto corretta applicazione di tali principi,rilevando, innanzitutto, che la parte che lamenta l'omessa trasmissione di atti nonpuò limitarsi, come accaduto nel caso di specie, ad allegazioni generiche ma hal'onere di indicare quali documenti sarebbero stati omessi, fornendo la provastorica o anche logica che l'atto non trasmesso contenesse elementi in séfavorevoli.Ha, infine, rilevato che è rimasta meramente dedotta l'effettiva esistenza diulteriori registrazioni, diverse da quelle depositate.3.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.3.1.

È opportuno premettere che, in tema di misure cautelari personali,allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione delprovvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine ai gravi indizi dicolpevolezza, la Corte di cassazione è tenuta a verificare, nei limiti consentiti dallapeculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia datoadeguato conto delle ragioni che l’hanno determinato ad affermare la gravità delquadro indiziario a carico dell’indagato, verificando il rispetto dei canoni dellalogica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanzeprobatorie.

Non è, dunque, consentito proporre censure riguardanti laricostruzione dei fatti o che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanzeesaminate dal giudice di merito, come invece richiesto dal ricorrente, soprattuttoapprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità se non quandomanifestamente illogico ed irragionevole (tra le tante Sez. 3, n.44938 del5/10/2021, Rv. 282337).3.2.

Va, altresì, precisato che l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto dicui all'art. 74, d.P.R. n. 309/1990, rispetto alla fattispecie del concorso di personenel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato nonsolo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di unaserie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincoloassociativo, ma anche nell'esistenza di un'organizzazione che consenta larealizzazione concreta del programma criminoso (Sez. 6, n. 17467 del21/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275550; Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018,Canale, Rv. 273008).In altri termini, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all’art. 74d.P.R. n. 309/1990 sono necessarie: a) l'esistenza di un gruppo, i componenti delquale siano aggregati consapevolmente per il compimento di una serieindeterminata di reati in materia di stupefacenti; b) l'organizzazione di attivitàpersonali e di beni economici per il perseguimento del fine illecito comune, conl'assunzione dell'impegno di apportarli anche in futuro per attuare il pianopermanente criminoso.La partecipazione al sodalizio richiede, invece, un apporto individualeapprezzabile e non episodico, con cui il singolo concretamente contribuisce alladelinquere finalizzata al traffico di stupefacenti può risolversi anche in contributotemporalmente limitato, purché concretamente apprezzabile e dimostrativodell'adesione all'associazione criminosa e, dunque, dell'affectio societatis.3.3.

Ciò premesso, sono inammissibili le doglianze relative all’interpretazionedelle intercettazioni, che costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazionedel giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime diesperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 22471 del26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01).Sono manifestamente infondate le doglianze relative ai gravi indizi dicolpevolezza.Nell’ordinanza impugnata si è dato conto in maniera esauriente, conmotivazione congrua, diffusa e priva di vizi logici, dei numerosi elementi chedimostrano in maniera inequivocabile l’esistenza di un vincolo associativo el’operatività, per l’intero anno 2024, di un gruppo criminale a base familiare.L'affectio societatis e la stabilità del vincolo associativo tra i vari sodali è statadesunta da plurime circostanze.Anzitutto, è stata evidenziata la disponibilità di una stabile base logistica,individuata nell'abitazione della famiglia [OSCURATO:PERSONA], luogo nel quale venivanoeffettuati gli approvvigionamenti della sostanza stupefacente, custodito lostupefacente destinato allo spaccio e realizzate le successive attività diconfezionamento e cessione.È stata, inoltre, ricostruita la precisa articolazione dei ruoli all'interno delgruppo.

In tale contesto, [OSCURATO:PERSONA] è stato individuato quale promotoree organizzatore dell'associazione, essendo a lui demandate le attività più rilevanticoncernenti l'approvvigionamento della droga e la successiva immissione sulmercato.

Accanto alla sua figura, l'ordinanza evidenzia il contributo stabile econsapevole prestato dalla madre, [OSCURATO:PERSONA], e dal fratello, [OSCURATO:PERSONA] DeRango, entrambi partecipi delle decisioni strategiche del sodalizio e coinvolti nellegestione dei proventi dell'attività illecita e, in talune occasioni, anche nella direttacessione della sostanza agli acquirenti.Il Tribunale per il riesame ha, altresì, dato rilievo alla continuità dell'attivitàcriminale, nonostante il grave pestaggio subito da [OSCURATO:PERSONA] il 10 maggio2023 -episodio ricondotto alla scelta del gruppo familiare di operare mediante ilsistema del cosiddetto "sottobanco", ossia attraverso una gestione autonoma deltraffico di stupefacenti, svincolata dal controllo delle organizzazioni criminalitradizionalmente operanti sul territorio-.L'ordinanza ha sottolineato, inoltre, la capacità del sodalizio di assicurarsi uncostante canale di approvvigionamento attraverso il fornitore [OSCURATO:PERSONA],circostanza, questa, che consentiva la commercializzazione continuativa diconsistenti quantitativi di cocaina e hashish.

Le intercettazioni richiamate nelprovvedimento documentano, da un lato, la sistematicità dei rifornimenti e,dall'altro, gli ingenti profitti derivanti dall'attività di spaccio.

È stato, altresì,evidenziato che, successivamente all'aggressione subita da [OSCURATO:PERSONA], ilnucleo familiare, facendo leva su una rete di relazioni ormai consolidata, haproseguito l'attività di traffico sia secondo le ordinarie dinamiche del mercatoillecito sia mediante il ricorso al sistema del "sottobanco", provvedendoautonomamente all'approvvigionamento e alla distribuzione di rilevantiquantitativi di sostanze stupefacenti, all'insaputa delle organizzazioni criminalidominanti.Il Tribunale per il riesame ha, infine, valorizzato l'esistenza di una cassacomune, alimentata con parte dei proventi derivanti dalle sistematiche cessioni didroga e destinata a costituire una riserva economica funzionale al finanziamentodelle successive operazioni di acquisto e distribuzione dello stupefacente.Secondo l’ordinanza impugnata, dunque, le risultanze investigative, costituitedalle intercettazioni telefoniche e ambientali, dalle attività di videoripresa e dalsequestro di sostanza stupefacente eseguito nel corso delle indagini, delineanoun'organizzazione caratterizzata da stabilità, ripartizione di compiti e capacità diperseguire in modo continuativo il programma criminoso.Né assume rilievo decisivo, in senso contrario, il richiamo operato dalla difesaai rapporti di parentela intercorrenti tra gli imputati, posto che tali legami, lungidall'offrire una diversa chiave di lettura delle condotte accertate, risultanopienamente compatibili con la configurazione di un'associazione per delinquere,quando, come nel caso di specie, si accompagnino a una stabile organizzazione,alla ripartizione dei ruoli e alla sistematica cooperazione nella realizzazione delprogramma criminoso.Parimenti irrilevante è la circostanza che nel corso delle indagini sia statoeseguito un solo sequestro di sostanza stupefacente, trattandosi di dato che nonè idoneo a scalfire il quadro indiziario complessivamente ricostruito attraverso lenumerose ulteriori emergenze investigative, le quali documentano in modounivoco la stabile operatività del sodalizio.Con specifico riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale per ilriesame ha ritenuto sussistenti gravi indizi della sua partecipazione al sodalizio,richiamando una pluralità di elementi convergenti dai quali emerge il suo stabileinserimento nell'organizzazione.

In particolare, è stato evidenziato come ilricorrente prendesse parte alle decisioni strategiche del gruppo, partecipando alleconversazioni con il fratello [OSCURATO:PERSONA] e con la madre [OSCURATO:PERSONA] concernenti la sceltadi operare in autonomia rispetto alle consorterie criminali del territorio medianteil sistema del cosiddetto "sottobanco", nonché alla gestione della cassa comune,alla ripartizione dei proventi dell'attività di spaccio e alle modalità di gestione deirapporti con gli acquirenti.L'ordinanza ha, inoltre, posto in rilievo il contributo operativo prestato dalricorrente nelle principali attività del sodalizio -documentato dalla sua presenzadurante gli approvvigionamenti di sostanza stupefacente presso l'abitazionefamiliare-, nelle successive operazioni di pesatura e confezionamento della drogae, in più occasioni, nelle cessioni agli acquirenti, eseguite secondo le direttiveimpartite da [OSCURATO:PERSONA].4.

Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché postula una rilettura dellefonti probatorie, proponendo una interpretazione diversa, e più favorevole alladifesa, delle intercettazioni telefoniche.In ogni caso esso è manifestamente infondato in quanto l’ordinanzaimpugnata contiene una diffusa motivazione sui singoli reati fine, rispetto ai qualii gravi indizi di colpevolezza sono stati desunti dal chiaro contenuto diintercettazioni e riprese video, che hanno documentato la partecipazione attiva econsapevole di [OSCURATO:PERSONA], sia all’acquisto della cocaina fornita da SaverioCorigliano, sia alla detenzione illecita di hashish all’interno dell’abitazione, siainfine alle cessioni di narcotico effettuate in prima persona a favore di dueacquirenti.Il coinvolgimento volontario del ricorrente emerge dalle modalità di attuazionedi tali condotte, nonché dal tentativo di disfarsi dei panetti di hashish illecitamentedetenuti presso l’abitazione familiare in occasione del controllo operato daicarabinieri in data 25 maggio 2024.5.

Il quarto motivo di ricorso è infondato nella parte in cui contesta lasussistenza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie.Sul punto va precisato che, in tema di misure cautelari riguardanti il reato diassociazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la prognosi di pericolosità non sirapporta solo all'operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine, ma ha adoggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione dellamedesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiticriminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza e postula, pertanto,una valutazione complessiva, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo unodegli elementi rilevanti, sicché la mera rescissione del vincolo non è di per séidonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esigenzecautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16357 del12/01/2021, Rv. 281293 – 01).Il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione dei principirichiamati, dando adeguatamente conto della concretezza e attualità delpericolo di reiterazione di reati della stessa specie.

Il Tribunale del riesame hadato rilievo alla pluralità delle condotte di acquisto e rivendita di stupefacenti,protrattesi per oltre un anno, all'ingente quantitativo di droga movimentato e allemodalità operative, stabili e collaudate, nell'ambito di un'organizzazione direttadal ricorrente, ritenendo, pertanto, irrilevante il non significativo lasso di tempotrascorso dall'ultimo episodio accertato.6.

Fondata è la censura relativa al difetto dell’esigenza cautelare di cui all’art.274 lett. a) cod. proc. pen.Tale disposizione richiede precisi requisiti: a) il pericolo concreto e attuale perl’acquisizione o la genuinità della prova; b) specifiche e inderogabili esigenzeespressamente indicate nel provvedimento.Al fine di evitare che la misura cautelare venga disposta sulla base dellagenerica esigenza di tutelare l’attività di acquisizione probatoria, la norma richiedeche sia dimostrata la concreta e attuale possibilità che l’indagato impediscal’acquisizione della prova ovvero ne comprometta la genuinità.

È inoltre necessarioche il provvedimento illustri le ragioni per cui la misura adottata sia necessaria eidonea ad escludere tale pericolo, indicando specificamente le indagini ancora dasvolgere e le concrete funzioni preventive della misura.Il pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova va identificato in tuttequelle situazioni dalle quali sia possibile desumere, secondo la regola dell’id quodplerumque accidit, che l’indagato possa realmente turbare il processo formativodella prova, ostacolandone la ricerca o inquinandone le relative fonti.In questa prospettiva, il requisito della “specificità” e “dell’inderogabilità” delleesigenze relative alle indagini può ritenersi soddisfatto soltanto quando sianoesplicitate le ragioni che impongono la loro salvaguardia.

Non è, pertanto,sufficiente il mero richiamo all’esistenza di indagini ancora in corso, poichél’inderogabilità implica la dimostrazione dell’assenza di alternative praticabilirispetto all’adozione della misura cautelare.Il Tribunale per il riesame non ha fatto corretta applicazione di tali principi, inquanto ha ritenuto sussistente l’esigenza cautelare in esame in ragione deltentativo di disfarsi dei panetti di hashish illecitamente detenuti presso l’abitazionefamiliare, senza, tuttavia, indicare specificamente le indagini ancora da svolgerené individuare le concrete funzioni preventive della misura.La fondatezza della censura in esame, tuttavia, non comporta l'annullamentodell'ordinanza impugnata, poiché la misura cautelare trova autonomagiustificazione anche nella distinta esigenza cautelare di prevenire il pericolo direiterazione di reati della stessa specie.7.

L’intervenuta sostituzione della misura cautelare della custodia in carcerecon quella degli arresti domiciliari, come richiesto dalla difesa, rende superfluol'esame delle doglianze concernenti la sua adeguatezza e proporzionalità.8.

In conclusione il ricorso va rigettato, con conseguente condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 30/06/2026.Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ribunale di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinviolimitatamente alle esigenze cautelari e il rigetto, nel resto, del ricorso;uditi gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA], chehanno concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale per il riesame di Catanzaro,in parziale riforma dell'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari cheaveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcerein relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ha escluso leaggravanti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 74, confermando, nel resto, ilprovvedimento genetico.Il 22 maggio 2026, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale diCatanzaro ha sostituito la misura della custodia cautelare con quella degli arrestidomiciliari, da eseguirsi presso la propria abitazione, con l'utilizzo di modalitàelettroniche di controllo.2. Avverso l’ordinanza del Tribunale per il riesame hanno proposto ricorso perCassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA] deducendo i motivi di annullamento diseguito sintetizzati.2.1. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 309,comma 5, 291, comma 1, 293, comma 3, e 268 cod. proc. pen. per la mancatatrasmissione integrale dei brogliacci relativi alle intercettazioni ambientali etelefoniche, che ha impedito alla difesa non solo di verificare la pertinenza e lafedeltà del materiale indiziario selezionato unilateralmente dal pubblico ministero,ma anche di individuare elementi sopravvenuti a favore del ricorrente e idonei aricostruire in senso diverso i rapporti tra i membri della famiglia. Infatti,conversazioni attestanti conflitti interni avrebbero escluso l'esistenza di un pactumsceleris unitario e condiviso e avrebbero consentito una diversa ricostruzione deifatti.2.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 273,commi 1 e 1-bis cod. proc. pen, e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, per difetto di graviindizi del delitto di associazione dedita al traffico di stupefacenti (esistenza di ungruppo organizzato per il compimento di una serie indeterminata di reati in materiadi stupefacenti; ripartizione dei ruoli; cassa comune, che, nell’ordinanzaimpugnata, verrebbe confusa con la semplice rendicontazione del bilanciofamiliare). I presunti associati sono membri gli un unico nucleo familiare e lecondotte di [OSCURATO:PERSONA], madre di [OSCURATO:PERSONA], e di [OSCURATO:PERSONA],fratello dello stesso, sarebbero occasionali e meramente sussidiarie, volte acoprire, aiutare o sostituire temporaneamente il figlio e il fratello e non il socio.Nessun ruolo operativo potrebbe, inoltre, essere attribuito al padre,ininterrottamente detenuto in carcere da marzo 2015.Mancherebbe anche una organizzazione, seppur rudimentale, di beni e mezziper il perseguimento del fine comune, in quanto l'abitazione è quella ove la famigliarisiede, i telefoni utilizzati sono quelli personali e le automobili sono quellepersonali. La stessa reazione al pestaggio di [OSCURATO:PERSONA] da parte dellamadre, che ha minacciato di rivolgersi ai carabinieri, renderebbe evidente chequesti, lungi dall’essere al vertice di un'associazione familiare, opera da solo ed èesposto alle ritorsioni della criminalità organizzata.Sono poi riportate nel ricorso una serie di conversazioni intercettate ritenuterilevanti per dimostrare la personale insofferenza di [OSCURATO:PERSONA] verso leregole del “sistema” e la circostanza che egli agiva senza alcun accordo con ifamiliari.La difesa contesta, inoltre, l’interpretazione della conversazione con EttoreTorchiaro, di cui non è stata verificata l'attendibilità e che riferisce di fatti da altriappresi, senza che sia stata individuata la sua fonte.Viene evidenziato, infine, che vi è stato un unico sequestro di droga e che nonvi è alcun elemento a sostegno dell’esistenza dell'elemento soggettivo del reatoassociativo.Quanto al ruolo, la difesa deduce che difettano gravi indizi di un contributoeffettivo all’attività dell'associazione: il ricorrente non ha alcun compito specificoe la sua condotta si risolve semmai in sporadici, e a volte addirittura improvvisati,configurazione del reato associativo.2.3. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 273,commi 1 e 1-bis, e 192 cod. proc. pen. con riferimento ai singoli reati finecontestati ai capi n. 7, n. 25, n. 29, n. 36.La responsabilità del ricorrente è stata dedotta da dialoghi frammentari, prividi organicità e rigore logico.Quanto al capo n. 7, la responsabilità è stata fondata su una soggettiva edarbitraria interpretazione di una conversazione, avvenuta all'internodell'abitazione, da cui non sarebbe possibile desumere che il ricorrente stesse,con i suoi familiari, pesando o frazionando quanto presumibilmente acquistato.Quanto al capo n. 25 (cessione di stupefacente in concorso con il fratellofratello del fatto che era arrivata una persona, ignorando totalmente la natura deipregressi accordi da questa presi con il fratello.Quanto al capo n. 29 (cessione di stupefacente a tale Raffaele GiuseppeSantelli), si rileva che le immagini di videosorveglianza riprendono la consegna diuna cosa che non è possibile individuare, senza che vi sia alcun precedente ocontestuale dato captato che supporti l'esistenza di un accordo illecito.Quanto al capo n. 36, si rileva che [OSCURATO:PERSONA] si è assunto laresponsabilità esclusiva della detenzione dello stupefacente e che la co-detenzionenon può essere desunta dalla mera presenza in casa della sostanza.2.4. Violazione di legge il difetto di motivazione in relazione all'art. 274,comma 1, lett. c) e 275, commi 1 e 2, cod. proc. pen. con riferimento alla ritenutasussistenza del requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione di reati dellastessa specie di quello per cui si procede e del pericolo di inquinamento probatorio,nonostante lo stato di incensuratezza dell’indagato e il tempo di circa un annotrascorso tra l’ultima condotta ipotizzata e l’applicazione della misura cautelare,nonché con riferimento al mancato rispetto del principio di adeguatezza eproporzionalità, che avrebbe imposto l’applicazione di una misura meno afflittiva,quale quella degli arresti domiciliari.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo diidentica censura già adeguatamente vagliata e disattesa dal Tribunale per ilriesame, con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delledoglianze difensive.In ogni caso esso è manifestamente infondato.Al Tribunale per il riesame devono essere depositati, ai sensi dell’art. 309,comma 5, cod. proc. pen., gli atti di cui all’art. 291, comma 1, cod. proc. pen. chestabilisce che «le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, chepresenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi iverbali di cui all'articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni econversazioni rilevanti, e comunque conferiti nell'archivio di cui all'articolo 269,nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memoriedifensive già depositate», cioè tutti gli atti trasmessi dal pubblico ministero algiudice per le indagini preliminari e posti a fondamento della misura.Dunque, la parte non può chiedere il deposito di atti diversi rispetto a quelliposti a fondamento della misura cautelare, non potendo il suo esame estendersi asegmenti investigativi non utilizzati ai fini della decisione genetica.Il Tribunale per il riesame ha fatto corretta applicazione di tali principi,rilevando, innanzitutto, che la parte che lamenta l'omessa trasmissione di atti nonpuò limitarsi, come accaduto nel caso di specie, ad allegazioni generiche ma hal'onere di indicare quali documenti sarebbero stati omessi, fornendo la provastorica o anche logica che l'atto non trasmesso contenesse elementi in séfavorevoli.Ha, infine, rilevato che è rimasta meramente dedotta l'effettiva esistenza diulteriori registrazioni, diverse da quelle depositate.3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.3.1. È opportuno premettere che, in tema di misure cautelari personali,allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione delprovvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine ai gravi indizi dicolpevolezza, la Corte di cassazione è tenuta a verificare, nei limiti consentiti dallapeculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia datoadeguato conto delle ragioni che l’hanno determinato ad affermare la gravità delquadro indiziario a carico dell’indagato, verificando il rispetto dei canoni dellalogica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanzeprobatorie. Non è, dunque, consentito proporre censure riguardanti laricostruzione dei fatti o che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanzeesaminate dal giudice di merito, come invece richiesto dal ricorrente, soprattuttoapprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità se non quandomanifestamente illogico ed irragionevole (tra le tante Sez. 3, n.44938 del5/10/2021, Rv. 282337).3.2. Va, altresì, precisato che l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto dicui all'art. 74, d.P.R. n. 309/1990, rispetto alla fattispecie del concorso di personenel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato nonsolo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di unaserie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincoloassociativo, ma anche nell'esistenza di un'organizzazione che consenta larealizzazione concreta del programma criminoso (Sez. 6, n. 17467 del21/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275550; Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018,Canale, Rv. 273008).In altri termini, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all’art. 74d.P.R. n. 309/1990 sono necessarie: a) l'esistenza di un gruppo, i componenti delquale siano aggregati consapevolmente per il compimento di una serieindeterminata di reati in materia di stupefacenti; b) l'organizzazione di attivitàpersonali e di beni economici per il perseguimento del fine illecito comune, conl'assunzione dell'impegno di apportarli anche in futuro per attuare il pianopermanente criminoso.La partecipazione al sodalizio richiede, invece, un apporto individualeapprezzabile e non episodico, con cui il singolo concretamente contribuisce alladelinquere finalizzata al traffico di stupefacenti può risolversi anche in contributotemporalmente limitato, purché concretamente apprezzabile e dimostrativodell'adesione all'associazione criminosa e, dunque, dell'affectio societatis.3.3. Ciò premesso, sono inammissibili le doglianze relative all’interpretazionedelle intercettazioni, che costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazionedel giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime diesperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01).Sono manifestamente infondate le doglianze relative ai gravi indizi dicolpevolezza.Nell’ordinanza impugnata si è dato conto in maniera esauriente, conmotivazione congrua, diffusa e priva di vizi logici, dei numerosi elementi chedimostrano in maniera inequivocabile l’esistenza di un vincolo associativo el’operatività, per l’intero anno 2024, di un gruppo criminale a base familiare.L'affectio societatis e la stabilità del vincolo associativo tra i vari sodali è statadesunta da plurime circostanze.Anzitutto, è stata evidenziata la disponibilità di una stabile base logistica,individuata nell'abitazione della famiglia [OSCURATO:PERSONA], luogo nel quale venivanoeffettuati gli approvvigionamenti della sostanza stupefacente, custodito lostupefacente destinato allo spaccio e realizzate le successive attività diconfezionamento e cessione.È stata, inoltre, ricostruita la precisa articolazione dei ruoli all'interno delgruppo. In tale contesto, [OSCURATO:PERSONA] è stato individuato quale promotoree organizzatore dell'associazione, essendo a lui demandate le attività più rilevanticoncernenti l'approvvigionamento della droga e la successiva immissione sulmercato. Accanto alla sua figura, l'ordinanza evidenzia il contributo stabile econsapevole prestato dalla madre, [OSCURATO:PERSONA], e dal fratello, [OSCURATO:PERSONA] DeRango, entrambi partecipi delle decisioni strategiche del sodalizio e coinvolti nellegestione dei proventi dell'attività illecita e, in talune occasioni, anche nella direttacessione della sostanza agli acquirenti.Il Tribunale per il riesame ha, altresì, dato rilievo alla continuità dell'attivitàcriminale, nonostante il grave pestaggio subito da [OSCURATO:PERSONA] il 10 maggio2023 -episodio ricondotto alla scelta del gruppo familiare di operare mediante ilsistema del cosiddetto "sottobanco", ossia attraverso una gestione autonoma deltraffico di stupefacenti, svincolata dal controllo delle organizzazioni criminalitradizionalmente operanti sul territorio-.L'ordinanza ha sottolineato, inoltre, la capacità del sodalizio di assicurarsi uncostante canale di approvvigionamento attraverso il fornitore [OSCURATO:PERSONA],circostanza, questa, che consentiva la commercializzazione continuativa diconsistenti quantitativi di cocaina e hashish. Le intercettazioni richiamate nelprovvedimento documentano, da un lato, la sistematicità dei rifornimenti e,dall'altro, gli ingenti profitti derivanti dall'attività di spaccio. È stato, altresì,evidenziato che, successivamente all'aggressione subita da [OSCURATO:PERSONA], ilnucleo familiare, facendo leva su una rete di relazioni ormai consolidata, haproseguito l'attività di traffico sia secondo le ordinarie dinamiche del mercatoillecito sia mediante il ricorso al sistema del "sottobanco", provvedendoautonomamente all'approvvigionamento e alla distribuzione di rilevantiquantitativi di sostanze stupefacenti, all'insaputa delle organizzazioni criminalidominanti.Il Tribunale per il riesame ha, infine, valorizzato l'esistenza di una cassacomune, alimentata con parte dei proventi derivanti dalle sistematiche cessioni didroga e destinata a costituire una riserva economica funzionale al finanziamentodelle successive operazioni di acquisto e distribuzione dello stupefacente.Secondo l’ordinanza impugnata, dunque, le risultanze investigative, costituitedalle intercettazioni telefoniche e ambientali, dalle attività di videoripresa e dalsequestro di sostanza stupefacente eseguito nel corso delle indagini, delineanoun'organizzazione caratterizzata da stabilità, ripartizione di compiti e capacità diperseguire in modo continuativo il programma criminoso.Né assume rilievo decisivo, in senso contrario, il richiamo operato dalla difesaai rapporti di parentela intercorrenti tra gli imputati, posto che tali legami, lungidall'offrire una diversa chiave di lettura delle condotte accertate, risultanopienamente compatibili con la configurazione di un'associazione per delinquere,quando, come nel caso di specie, si accompagnino a una stabile organizzazione,alla ripartizione dei ruoli e alla sistematica cooperazione nella realizzazione delprogramma criminoso.Parimenti irrilevante è la circostanza che nel corso delle indagini sia statoeseguito un solo sequestro di sostanza stupefacente, trattandosi di dato che nonè idoneo a scalfire il quadro indiziario complessivamente ricostruito attraverso lenumerose ulteriori emergenze investigative, le quali documentano in modounivoco la stabile operatività del sodalizio.Con specifico riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale per ilriesame ha ritenuto sussistenti gravi indizi della sua partecipazione al sodalizio,richiamando una pluralità di elementi convergenti dai quali emerge il suo stabileinserimento nell'organizzazione. In particolare, è stato evidenziato come ilricorrente prendesse parte alle decisioni strategiche del gruppo, partecipando alleconversazioni con il fratello [OSCURATO:PERSONA] e con la madre [OSCURATO:PERSONA] concernenti la sceltadi operare in autonomia rispetto alle consorterie criminali del territorio medianteil sistema del cosiddetto "sottobanco", nonché alla gestione della cassa comune,alla ripartizione dei proventi dell'attività di spaccio e alle modalità di gestione deirapporti con gli acquirenti.L'ordinanza ha, inoltre, posto in rilievo il contributo operativo prestato dalricorrente nelle principali attività del sodalizio -documentato dalla sua presenzadurante gli approvvigionamenti di sostanza stupefacente presso l'abitazionefamiliare-, nelle successive operazioni di pesatura e confezionamento della drogae, in più occasioni, nelle cessioni agli acquirenti, eseguite secondo le direttiveimpartite da [OSCURATO:PERSONA].4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché postula una rilettura dellefonti probatorie, proponendo una interpretazione diversa, e più favorevole alladifesa, delle intercettazioni telefoniche.In ogni caso esso è manifestamente infondato in quanto l’ordinanzaimpugnata contiene una diffusa motivazione sui singoli reati fine, rispetto ai qualii gravi indizi di colpevolezza sono stati desunti dal chiaro contenuto diintercettazioni e riprese video, che hanno documentato la partecipazione attiva econsapevole di [OSCURATO:PERSONA], sia all’acquisto della cocaina fornita da SaverioCorigliano, sia alla detenzione illecita di hashish all’interno dell’abitazione, siainfine alle cessioni di narcotico effettuate in prima persona a favore di dueacquirenti.Il coinvolgimento volontario del ricorrente emerge dalle modalità di attuazionedi tali condotte, nonché dal tentativo di disfarsi dei panetti di hashish illecitamentedetenuti presso l’abitazione familiare in occasione del controllo operato daicarabinieri in data 25 maggio 2024.5. Il quarto motivo di ricorso è infondato nella parte in cui contesta lasussistenza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie.Sul punto va precisato che, in tema di misure cautelari riguardanti il reato diassociazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la prognosi di pericolosità non sirapporta solo all'operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine, ma ha adoggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione dellamedesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiticriminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza e postula, pertanto,una valutazione complessiva, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo unodegli elementi rilevanti, sicché la mera rescissione del vincolo non è di per séidonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esigenzecautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16357 del12/01/2021, Rv. 281293 – 01).Il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione dei principirichiamati, dando adeguatamente conto della concretezza e attualità delpericolo di reiterazione di reati della stessa specie. Il Tribunale del riesame hadato rilievo alla pluralità delle condotte di acquisto e rivendita di stupefacenti,protrattesi per oltre un anno, all'ingente quantitativo di droga movimentato e allemodalità operative, stabili e collaudate, nell'ambito di un'organizzazione direttadal ricorrente, ritenendo, pertanto, irrilevante il non significativo lasso di tempotrascorso dall'ultimo episodio accertato.6. Fondata è la censura relativa al difetto dell’esigenza cautelare di cui all’art.274 lett. a) cod. proc. pen.Tale disposizione richiede precisi requisiti: a) il pericolo concreto e attuale perl’acquisizione o la genuinità della prova; b) specifiche e inderogabili esigenzeespressamente indicate nel provvedimento.Al fine di evitare che la misura cautelare venga disposta sulla base dellagenerica esigenza di tutelare l’attività di acquisizione probatoria, la norma richiedeche sia dimostrata la concreta e attuale possibilità che l’indagato impediscal’acquisizione della prova ovvero ne comprometta la genuinità. È inoltre necessarioche il provvedimento illustri le ragioni per cui la misura adottata sia necessaria eidonea ad escludere tale pericolo, indicando specificamente le indagini ancora dasvolgere e le concrete funzioni preventive della misura.Il pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova va identificato in tuttequelle situazioni dalle quali sia possibile desumere, secondo la regola dell’id quodplerumque accidit, che l’indagato possa realmente turbare il processo formativodella prova, ostacolandone la ricerca o inquinandone le relative fonti.In questa prospettiva, il requisito della “specificità” e “dell’inderogabilità” delleesigenze relative alle indagini può ritenersi soddisfatto soltanto quando sianoesplicitate le ragioni che impongono la loro salvaguardia. Non è, pertanto,sufficiente il mero richiamo all’esistenza di indagini ancora in corso, poichél’inderogabilità implica la dimostrazione dell’assenza di alternative praticabilirispetto all’adozione della misura cautelare.Il Tribunale per il riesame non ha fatto corretta applicazione di tali principi, inquanto ha ritenuto sussistente l’esigenza cautelare in esame in ragione deltentativo di disfarsi dei panetti di hashish illecitamente detenuti presso l’abitazionefamiliare, senza, tuttavia, indicare specificamente le indagini ancora da svolgerené individuare le concrete funzioni preventive della misura.La fondatezza della censura in esame, tuttavia, non comporta l'annullamentodell'ordinanza impugnata, poiché la misura cautelare trova autonomagiustificazione anche nella distinta esigenza cautelare di prevenire il pericolo direiterazione di reati della stessa specie.7. L’intervenuta sostituzione della misura cautelare della custodia in carcerecon quella degli arresti domiciliari, come richiesto dalla difesa, rende superfluol'esame delle doglianze concernenti la sua adeguatezza e proporzionalità.8. In conclusione il ricorso va rigettato, con conseguente condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 30/06/2026.Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 31036/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris