Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione LDecisione del 14 dicembre 2016

Cassazione n. 03002/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14321/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente e controricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 161, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 5200/2016 depositata il 14/12/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 14321/17 Rilevato che: Con sentenza depositata il giorno 14.12.2016, la Corte d'appello di Roma ha accolto parzialmente l'appello del Comune di Varese avverso la sentenza del tribunale di Roma, in funzione del giudice del lavoro ; che n aveva rigettato l'opposizione proposta dallo stesso Comune dA~ í &m le decreto ingiuntivo emesso dal medesimo tribunale su richiesta ( dell'Inpgi per complessivi €67.249,00 a titolo di contributi e sanzioni civili, in relazione alla posizione della giornalista [OSCURATO:PERSONA] che l'Ente territoriale aveva formalmente inquadrata come collaboratrice coordinata e continuativa e che invece l'Istituto previdenziale, sulla base delle risultanze dell'accertamento svolto dai propri ispettori, aveva ritenuto lavoratrice subordinata nel periodo 1.5.2004-30.4.2009.

Il tribunale, premesso che non era in contestazione la natura giornalistica della prestazione lavorativa resa dalla Catelli ed il possesso da parte della medesima della qualifica di giornalista professionista, ha ritenuto che l'attività di addetto stampa svolta dalla Catelli all'interno dell'ufficio stampa del Comune di Varese era riconducibile allo schema causalg di cui ct, all'art. 2094 c.c. e non allo schema della collaborazione ~3 e continuativa ed, inoltre, nella fattispecie si configurava un'ipotesi di evasione contributiva e non di mera omissione, che si caratterizza invece mero ritardo nel pagamento dei contributi previdenziali ricavabili da denunce che nel caso specifico non erano state effettuate.

A supporto, invece, delle ragioni del parziale accoglimento del gravame, la Corte d'appello ha ritenuto che si versasse in ipotesi di omissione contributiva e non di evasione, non essendo emersa l'intenzione specifica di non pagare i contributi da parte dell'Ente territoriale per volontario occultamento del rapporto lavorativo, visto che il rapporto lavorativo e i compensi corrisposti erano stati oggetto di specifici impegni di bilancio.

Avverso tale sentenza, l'INPGI ha proposto ricorso affidato a un motivo, illustrato da memoria, mentre il Comune di Varese ha resistito con controricorso e ricorso incidentale sulla base di un motivo, al quale ha resistito con controricorso l'Istituto previdenziale.

Considerato che: Con il motivo di ricorso principale, l'Istituto previdenziale ricorrente deduce la violazione dell'art. 116 comma 8 della legge n. 388/200 e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d'appello aveva ritenuto che la condotta posta in essere dal Comune di Varese non avesse integrato la fattispecie dell'evasione contributiva ma l'ipotesi gradata della mera omissione, mancando il fine fraudolento dell'Ente di non pagare i contributi previdenziali.

Con il motivo di ricorso incidentale, il Comune di Varese deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 2222 c.c. e dell'art. 409 comma 3 3 c.p.c. e dell'art. 2094 c.c., perché erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto la natura subordinata del rapporto di lavoro oggetto di controversia, in luogo di un rapporto di lavoro coordinato e continuativo.

Il motivo di ricorso principale è inammissibile, perché contesta l'accertamento di fatto espresso dalla Corte d'appello secondo cui nella vicenda oggetto di controversia non poteva ravvisarsi un intento fraudolento in capo al datore di lavoro pubblico di voler occultare i previsti 2.-klì -e contributi per la natura subordinata e non di collaborazione • girgEl- e continuativa del rapporto di lavoro dell'addetto stampa del comune di Varese e ciò in ragione sia del fatto che i rapporti e i compensi corrisposti erano stati oggetto di specifici impegni inseriti nel bilancio dell'Ente pubblico e sia in considerazione del fatto che nel contratto stipulato fra le parti era previsto il versamento del contributo all'Inpgi e la conseguente denuncia del rapporto a tale ente.

Inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di obblighi contributivi verso le gestioni previdenziali e assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all'INPS circa i rapporti di lavoro e le retribuzioni erogate, integra un'evasione contributiva" ex art. 116, comma 8, lett. b), della

I. n. 388 del 2000, e non la meno grave "omissione contributiva" di cui alla lettera a) della medesima norma, dovendosi presumere una finalità datoriale di occultamento dei dati, sicché grava sul datore di lavoro l'onere di provare l'assenza d'intento fraudolento (Cass. n. 20446/22): ma nella specie, tale prova è emersa dall'accertamento della Corte d'appello, come sopra esposto.

Ritenuta pertanto l'inammissibilità del ricorso principale, segue l'inefficacia ex art. 334 c.p.c. del ricorso incidentale: trattandosi di processo iniziato dopo l'entrata in vigore della novella apportata all'art. 4 327 c.p.c., comma 1, dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, esso, per poter essere ugualmente trattato, avrebbe dovuto essere proposto entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (14.12.2016), ossia entro il 14.6.2017, mentre il relativo procedimento notificatorio risulta invece perfezionato per la ricorrente solo in data 14.7.2017; nè rileva in contrario che il ricorso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 371 c.p.c., comma 2, ossia di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale, costituendo anzi tale tempestività "interna" il presupposto stesso dell'operatività della sanzione di inefficacia per il caso di inosservanza del termine "esterno" di impugnazione (così Cass. n. 3419 del 2004 e, da ult., Cass. n. 17707 del 2021).

Il ricorso principale va, quindi, dichiarato inammissibile, mentre il ricorso incidentale va dichiarato inefficace.

Atteso l'esito della lite, le spese possono compensarsi.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo pari a quello versato a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, mentre la condanna al pagamento del "doppio" del contributo unificato non può essere pronunciata nei confronti del ricorrente incidentale tardivo il cui gravame abbia perso efficacia ex art. 334, comma 2, c.p.c., trattandosi di una sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (vedi Cass. n. 18348/17, 1343/19).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale.

Spese compensate.

Ai sensi del_D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della sola parte ricorrente principale, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per il ricorso ex art. 13, comma 1 quater cit., se dovuto.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14321/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente e controricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 161, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 5200/2016 depositata il 14/12/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 14321/17 Rilevato che: Con sentenza depositata il giorno 14.12.2016, la Corte d'appello di Roma ha accolto parzialmente l'appello del Comune di Varese avverso la sentenza del tribunale di Roma, in funzione del giudice del lavoro ; che n aveva rigettato l'opposizione proposta dallo stesso Comune dA~ í &m le decreto ingiuntivo emesso dal medesimo tribunale su richiesta ( dell'Inpgi per complessivi €67.249,00 a titolo di contributi e sanzioni civili, in relazione alla posizione della giornalista [OSCURATO:PERSONA] che l'Ente territoriale aveva formalmente inquadrata come collaboratrice coordinata e continuativa e che invece l'Istituto previdenziale, sulla base delle risultanze dell'accertamento svolto dai propri ispettori, aveva ritenuto lavoratrice subordinata nel periodo 1.5.2004-30.4.2009. Il tribunale, premesso che non era in contestazione la natura giornalistica della prestazione lavorativa resa dalla Catelli ed il possesso da parte della medesima della qualifica di giornalista professionista, ha ritenuto che l'attività di addetto stampa svolta dalla Catelli all'interno dell'ufficio stampa del Comune di Varese era riconducibile allo schema causalg di cui ct, all'art. 2094 c.c. e non allo schema della collaborazione ~3 e continuativa ed, inoltre, nella fattispecie si configurava un'ipotesi di evasione contributiva e non di mera omissione, che si caratterizza invece mero ritardo nel pagamento dei contributi previdenziali ricavabili da denunce che nel caso specifico non erano state effettuate. A supporto, invece, delle ragioni del parziale accoglimento del gravame, la Corte d'appello ha ritenuto che si versasse in ipotesi di omissione contributiva e non di evasione, non essendo emersa l'intenzione specifica di non pagare i contributi da parte dell'Ente territoriale per volontario occultamento del rapporto lavorativo, visto che il rapporto lavorativo e i compensi corrisposti erano stati oggetto di specifici impegni di bilancio. Avverso tale sentenza, l'INPGI ha proposto ricorso affidato a un motivo, illustrato da memoria, mentre il Comune di Varese ha resistito con controricorso e ricorso incidentale sulla base di un motivo, al quale ha resistito con controricorso l'Istituto previdenziale. Considerato che: Con il motivo di ricorso principale, l'Istituto previdenziale ricorrente deduce la violazione dell'art. 116 comma 8 della legge n. 388/200 e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d'appello aveva ritenuto che la condotta posta in essere dal Comune di Varese non avesse integrato la fattispecie dell'evasione contributiva ma l'ipotesi gradata della mera omissione, mancando il fine fraudolento dell'Ente di non pagare i contributi previdenziali. Con il motivo di ricorso incidentale, il Comune di Varese deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 2222 c.c. e dell'art. 409 comma 3 3 c.p.c. e dell'art. 2094 c.c., perché erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto la natura subordinata del rapporto di lavoro oggetto di controversia, in luogo di un rapporto di lavoro coordinato e continuativo. Il motivo di ricorso principale è inammissibile, perché contesta l'accertamento di fatto espresso dalla Corte d'appello secondo cui nella vicenda oggetto di controversia non poteva ravvisarsi un intento fraudolento in capo al datore di lavoro pubblico di voler occultare i previsti 2.-klì -e contributi per la natura subordinata e non di collaborazione • girgEl- e continuativa del rapporto di lavoro dell'addetto stampa del comune di Varese e ciò in ragione sia del fatto che i rapporti e i compensi corrisposti erano stati oggetto di specifici impegni inseriti nel bilancio dell'Ente pubblico e sia in considerazione del fatto che nel contratto stipulato fra le parti era previsto il versamento del contributo all'Inpgi e la conseguente denuncia del rapporto a tale ente. Inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di obblighi contributivi verso le gestioni previdenziali e assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all'INPS circa i rapporti di lavoro e le retribuzioni erogate, integra un'evasione contributiva" ex art. 116, comma 8, lett. b), della I. n. 388 del 2000, e non la meno grave "omissione contributiva" di cui alla lettera a) della medesima norma, dovendosi presumere una finalità datoriale di occultamento dei dati, sicché grava sul datore di lavoro l'onere di provare l'assenza d'intento fraudolento (Cass. n. 20446/22): ma nella specie, tale prova è emersa dall'accertamento della Corte d'appello, come sopra esposto. Ritenuta pertanto l'inammissibilità del ricorso principale, segue l'inefficacia ex art. 334 c.p.c. del ricorso incidentale: trattandosi di processo iniziato dopo l'entrata in vigore della novella apportata all'art. 4 327 c.p.c., comma 1, dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, esso, per poter essere ugualmente trattato, avrebbe dovuto essere proposto entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (14.12.2016), ossia entro il 14.6.2017, mentre il relativo procedimento notificatorio risulta invece perfezionato per la ricorrente solo in data 14.7.2017; nè rileva in contrario che il ricorso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 371 c.p.c., comma 2, ossia di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale, costituendo anzi tale tempestività "interna" il presupposto stesso dell'operatività della sanzione di inefficacia per il caso di inosservanza del termine "esterno" di impugnazione (così Cass. n. 3419 del 2004 e, da ult., Cass. n. 17707 del 2021). Il ricorso principale va, quindi, dichiarato inammissibile, mentre il ricorso incidentale va dichiarato inefficace. Atteso l'esito della lite, le spese possono compensarsi. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo pari a quello versato a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, mentre la condanna al pagamento del "doppio" del contributo unificato non può essere pronunciata nei confronti del ricorrente incidentale tardivo il cui gravame abbia perso efficacia ex art. 334, comma 2, c.p.c., trattandosi di una sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (vedi Cass. n. 18348/17, 1343/19). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale. Spese compensate. Ai sensi del_D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della sola parte ricorrente principale, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per il ricorso ex art. 13, comma 1 quater cit., se dovuto. Così dec
Decreto Cassazione n. 03002/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris