CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 febbraio 2023
Cassazione n. 18942/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura che la sentenza gravata affronta e disattende con argomentazioni puntuali, logiche e giuridicamente corrette, sia nel ricontrare i costituti anche soggettivi del reato di resistenza all'esito di una ricostruzione fattuale coerente alle emergenze istruttorie, s4iknell'escludere la compatibilità del fatto con la causa di non punibilità di cui all'art 131 bis mettendo in evidenza le modalità della condotta e la gravità del fatto, puntualmente descritte dal complessivo portato della decisione, quali fattori ostativi alla tenuità dell'offesa secondo un giudizio di merito non sindacabile in questa sede e del resto solo apoditticamente criticato dall'impugnazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023.