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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 luglio 2020

Cassazione n. 28230/2023

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23834/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliato in Piove di Sacco (PD), via Michiel n. 81, rappresentato e difeso da sé medesimo ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, -intimato- avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE VENEZIA n. 1354/2020 depositata il7.7.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.9.2023dal ConsigliereVINCENZO PICARO. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] L'avv. [OSCURATO:PERSONA] assisteva professionalmente [OSCURATO:PERSONA], ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento n. 10755/2018 RG del Tribunale di Venezia promosso per ottenere per il predetto il riconoscimento della protezione internazionale.

Rigettata dopo l'audizione del ricorrente la richiesta, il Tribunale di Venezia con decreto del 23.1.2020 liquidava in favore del legale della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato la somma complessiva di € 691,75 oltre accessori di legge, per compensi per le sole fasi di studio ed introduttiva, applicando i valori minimi tabellari dimidiati ex art. 130 del D.P.R. n. 115/2002.

Con ricorso ex artt. 84-170 del D.P.R. n. 115/2002, art. 15 del D. Lgs. n.150/2011 ed art. 702 bis c.p.c. depositato il 10.2.2020 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] proponeva in proprio opposizione nei confronti del Ministero della Giustizia avverso tale decreto, lamentando la mancata liquidazione dei compensi relativi alla fase istruttoria (€ 258,00) ed alla fase decisionale (€691,75).

Rimasto contumace il Ministero della Giustizia, il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 7.7.2020 accoglieva parzialmente l'opposizione, liquidando a favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] anche i compensi per la fase istruttoria (€258,00), ma ribadendo il diniego dei compensi per la fase decisoria, e compensava le spese processuali del giudizio di opposizione.

Avverso tale ordinanza, comunicata il 7.7.2020, ha proposto ricorso alla Suprema Corte notificato al Ministero della Giustizia l'avv. [OSCURATO:PERSONA] l'8.9.2020, affidandosi ad un unico motivo, ed il Ministero é rimasto intimato.

La causa, udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA], é stata trattenuta indecisione nell'adunanza camerale del 26.9.2023.

Lamenta il ricorrente la violazione o falsa applicazione dell'art. 82 del D.P.R. m. 115/2002 e dell'art. 4 comma 5 del D.M. n. 55/2014 in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dalla presentazione della richiesta di liquidazione del compenso e della nota spese, in relazione all'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c..

Si duole l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del fatto che il giudice dell'opposizione abbia rigettato la sua richiesta di liquidazione dei compensi per la fase decisionale poiché, non ha considerato la presentazione della nota spese e della parcella e pur avendo riconosciuto l'espletamento di attività formalmente rientranti nella predetta fase (deposito di nota conclusiva autorizzata, partecipazione all'udienza finale per la discussione orale), non ha per esse liquidato alcun compenso ritenendole sostanzialmente rientranti nell'attività già espletata e compensata per la fase introduttiva del giudizio, ritenendo che la nota conclusiva non avesse offerto significativi e decisivi elementi di novità rispetto al ricorso sulla base dell'esito dell'istruttoria e/o delle difese avversarie e che nell'udienza finale del 21.2.2020 fossero stati solo richiamati il ricorso e le conclusioni ivi formulate senza una vera e propria attività di discussione, come già ritenuto nel decreto opposto.

Assume il ricorrente che le attività elencate alla lettera d) del comma 5 dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014, inerenti alla fase decisionale, ed aventi carattere meramente esemplificativo (Cass. ord. n.9046/2018), non possano ritenersi assorbite nelle distinte ed autonome attività proprie della fase introduttiva.

Assume in particolare il ricorrente di avere svolto per la fase decisionale le seguenti attività: 1) deposito di note conclusive autorizzate e relativi documenti l'11.9.2019; 2) deposito di richiesta di liquidazione e nota spese in data 23.9.2019; 3) partecipazione all'udienza di discussione orale del 24.9.2019; deposito di documentazione integrativa in data 15.1.2020; 5) partecipazione all'udienza di discussione orale e precisazione delle conclusioni il 21.1.2020; 6) esame e studio del decreto di rigetto della protezione internazionale.

Va anzitutto rilevato che é fondata la doglianza formulata ai sensi dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. per non avere l'ordinanza impugnata considerato che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato richiesta di liquidazione del compenso e nota spese, trattandosi di attività del legale espressamente comprese nella lettera d) del comma 5 dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014.

Il provvedimento impugnato ha poi motivato l'esclusione del compenso per la fase decisoria per la precisazione delle conclusioni e l'udienza di discussione, in quanto l'avv. [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitato a riportarsi alle conclusioni dell'atto introduttivo, a richiamarne alcuni stralci nelle note senza proporre argomentazioni nuove basate su sopravvenienze istruttorie e non vi sarebbe stata un'effettiva discussione orale, sicché al di là degli atti compiuti ai fini della liquidazione del compenso nell'interesse proprio del professionista, si sarebbe trattato di una mera attività ripetitiva di quelle già compiute ed autonomamente retribuite per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria, in quanto tali inidonee a giustificare un ulteriore compenso per la fase decisoria di del procedimento di protezione internazionale.

Il diniego del compenso per la fase decisoria viola però l'art. 82 del D.P.R. m. 115/2002 e l'art. 4 comma 5 del D.M. n. 55/2014, in quanto la stessa sentenza impugnata ha riconosciuto il compimento da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] di una serie di attività difensive che rientrano nell'elencazione dell'art. 4 comma 5 del D.M. n. 55/2014 (precisazione delle conclusioni, partecipazione a due udienze di discussione, discussione orale e deposito di note autorizzate), nella quale sono comprese anche il deposito della parcella e della nota spese, e l'asserito scarso contributo di novità di quest'attività rispetto all'istruttoria svolta ed alle deduzioni e conclusioni dell'atto introduttivo poteva semmai giustificare la liquidazione dei compensi per la fase decisoria nella misura minima consentita, ma non addirittura l'esclusione di qualsiasi compenso che la normativa vigente considera dovuto per le attività elencate della fase decisoria, che per la loro diversità funzionale ed anche temporale non possono ritenersi già compensate dagli importi, riconosciuti per le precedenti fasi di studio, introduttiva ed istruttoria.

Il ricorso va quindi accolto e l'impugnata ordinanza va cassata con rinvio al Tribunale di Venezia in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, accoglie il ricorso, cassa l'impugnata ordinanza e rinvia al Tribunale di Venezia in person

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23834/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliato in Piove di Sacco (PD), via Michiel n. 81, rappresentato e difeso da sé medesimo ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, -intimato- avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE VENEZIA n. 1354/2020 depositata il7.7.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.9.2023dal ConsigliereVINCENZO PICARO. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] L'avv. [OSCURATO:PERSONA] assisteva professionalmente [OSCURATO:PERSONA], ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento n. 10755/2018 RG del Tribunale di Venezia promosso per ottenere per il predetto il riconoscimento della protezione internazionale. Rigettata dopo l'audizione del ricorrente la richiesta, il Tribunale di Venezia con decreto del 23.1.2020 liquidava in favore del legale della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato la somma complessiva di € 691,75 oltre accessori di legge, per compensi per le sole fasi di studio ed introduttiva, applicando i valori minimi tabellari dimidiati ex art. 130 del D.P.R. n. 115/2002. Con ricorso ex artt. 84-170 del D.P.R. n. 115/2002, art. 15 del D. Lgs. n.150/2011 ed art. 702 bis c.p.c. depositato il 10.2.2020 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] proponeva in proprio opposizione nei confronti del Ministero della Giustizia avverso tale decreto, lamentando la mancata liquidazione dei compensi relativi alla fase istruttoria (€ 258,00) ed alla fase decisionale (€691,75). Rimasto contumace il Ministero della Giustizia, il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 7.7.2020 accoglieva parzialmente l'opposizione, liquidando a favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] anche i compensi per la fase istruttoria (€258,00), ma ribadendo il diniego dei compensi per la fase decisoria, e compensava le spese processuali del giudizio di opposizione. Avverso tale ordinanza, comunicata il 7.7.2020, ha proposto ricorso alla Suprema Corte notificato al Ministero della Giustizia l'avv. [OSCURATO:PERSONA] l'8.9.2020, affidandosi ad un unico motivo, ed il Ministero é rimasto intimato. La causa, udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA], é stata trattenuta indecisione nell'adunanza camerale del 26.9.2023. Lamenta il ricorrente la violazione o falsa applicazione dell'art. 82 del D.P.R. m. 115/2002 e dell'art. 4 comma 5 del D.M. n. 55/2014 in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dalla presentazione della richiesta di liquidazione del compenso e della nota spese, in relazione all'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c.. Si duole l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del fatto che il giudice dell'opposizione abbia rigettato la sua richiesta di liquidazione dei compensi per la fase decisionale poiché, non ha considerato la presentazione della nota spese e della parcella e pur avendo riconosciuto l'espletamento di attività formalmente rientranti nella predetta fase (deposito di nota conclusiva autorizzata, partecipazione all'udienza finale per la discussione orale), non ha per esse liquidato alcun compenso ritenendole sostanzialmente rientranti nell'attività già espletata e compensata per la fase introduttiva del giudizio, ritenendo che la nota conclusiva non avesse offerto significativi e decisivi elementi di novità rispetto al ricorso sulla base dell'esito dell'istruttoria e/o delle difese avversarie e che nell'udienza finale del 21.2.2020 fossero stati solo richiamati il ricorso e le conclusioni ivi formulate senza una vera e propria attività di discussione, come già ritenuto nel decreto opposto. Assume il ricorrente che le attività elencate alla lettera d) del comma 5 dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014, inerenti alla fase decisionale, ed aventi carattere meramente esemplificativo (Cass. ord. n.9046/2018), non possano ritenersi assorbite nelle distinte ed autonome attività proprie della fase introduttiva. Assume in particolare il ricorrente di avere svolto per la fase decisionale le seguenti attività: 1) deposito di note conclusive autorizzate e relativi documenti l'11.9.2019; 2) deposito di richiesta di liquidazione e nota spese in data 23.9.2019; 3) partecipazione all'udienza di discussione orale del 24.9.2019; deposito di documentazione integrativa in data 15.1.2020; 5) partecipazione all'udienza di discussione orale e precisazione delle conclusioni il 21.1.2020; 6) esame e studio del decreto di rigetto della protezione internazionale. Va anzitutto rilevato che é fondata la doglianza formulata ai sensi dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. per non avere l'ordinanza impugnata considerato che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato richiesta di liquidazione del compenso e nota spese, trattandosi di attività del legale espressamente comprese nella lettera d) del comma 5 dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014. Il provvedimento impugnato ha poi motivato l'esclusione del compenso per la fase decisoria per la precisazione delle conclusioni e l'udienza di discussione, in quanto l'avv. [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitato a riportarsi alle conclusioni dell'atto introduttivo, a richiamarne alcuni stralci nelle note senza proporre argomentazioni nuove basate su sopravvenienze istruttorie e non vi sarebbe stata un'effettiva discussione orale, sicché al di là degli atti compiuti ai fini della liquidazione del compenso nell'interesse proprio del professionista, si sarebbe trattato di una mera attività ripetitiva di quelle già compiute ed autonomamente retribuite per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria, in quanto tali inidonee a giustificare un ulteriore compenso per la fase decisoria di del procedimento di protezione internazionale. Il diniego del compenso per la fase decisoria viola però l'art. 82 del D.P.R. m. 115/2002 e l'art. 4 comma 5 del D.M. n. 55/2014, in quanto la stessa sentenza impugnata ha riconosciuto il compimento da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] di una serie di attività difensive che rientrano nell'elencazione dell'art. 4 comma 5 del D.M. n. 55/2014 (precisazione delle conclusioni, partecipazione a due udienze di discussione, discussione orale e deposito di note autorizzate), nella quale sono comprese anche il deposito della parcella e della nota spese, e l'asserito scarso contributo di novità di quest'attività rispetto all'istruttoria svolta ed alle deduzioni e conclusioni dell'atto introduttivo poteva semmai giustificare la liquidazione dei compensi per la fase decisoria nella misura minima consentita, ma non addirittura l'esclusione di qualsiasi compenso che la normativa vigente considera dovuto per le attività elencate della fase decisoria, che per la loro diversità funzionale ed anche temporale non possono ritenersi già compensate dagli importi, riconosciuti per le precedenti fasi di studio, introduttiva ed istruttoria. Il ricorso va quindi accolto e l'impugnata ordinanza va cassata con rinvio al Tribunale di Venezia in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, accoglie il ricorso, cassa l'impugnata ordinanza e rinvia al Tribunale di Venezia in person
Decreto Cassazione n. 28230/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris