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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2022

Cassazione n. 32523/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/07/2021 del TRIBUNALE di VASTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Vasto ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata, anche agli effetti civili, dal giudice di pace nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato dei delitti di cui agli artt. 581 e 612 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA]; - che con il ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato sono stati articolati quattro motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che le censure di cui ai primi due motivi di ricorso, con le quali si denuncia la violazione di legge e il difetto argomentativo in punto di prova della responsabilità del ricorrente, sono affidate a generiche deduzioni in fatto, non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, suscettibili di integrare, al più, sotto il profilo del travisamento della prova, il vizio di motivazione, anch'esso, tuttavia, non consentito, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); - che le censure di cui al terzo e al quarto motivo sono aspecifiche, perché non indicano quali sarebbero stati gli elementi positivamente valutabili ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, illegittimamente preteriti dal Tribunale; manifestamente infondate, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244); non consentite in questa sede, giacché afferenti ad insindacabili apprezzamenti in fatto compiuti dal giudice di merito; - che gli ulteriori rilievi in punto di graduazione della pena, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie [vedasi richiamo alla negativa personalità dell'imputato, pag. 5 della sentenza impugnata]; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/07/2021 del TRIBUNALE di VASTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Vasto ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata, anche agli effetti civili, dal giudice di pace nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato dei delitti di cui agli artt. 581 e 612 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA]; - che con il ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato sono stati articolati quattro motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che le censure di cui ai primi due motivi di ricorso, con le quali si denuncia la violazione di legge e il difetto argomentativo in punto di prova della responsabilità del ricorrente, sono affidate a generiche deduzioni in fatto, non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, suscettibili di integrare, al più, sotto il profilo del travisamento della prova, il vizio di motivazione, anch'esso, tuttavia, non consentito, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); - che le censure di cui al terzo e al quarto motivo sono aspecifiche, perché non indicano quali sarebbero stati gli elementi positivamente valutabili ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, illegittimamente preteriti dal Tribunale; manifestamente infondate, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244); non consentite in questa sede, giacché afferenti ad insindacabili apprezzamenti in fatto compiuti dal giudice di merito; - che gli ulteriori rilievi in punto di graduazione della pena, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie [vedasi richiamo alla negativa personalità dell'imputato, pag. 5 della sentenza impugnata]; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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