CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 48533/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 25.11.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Palermo aveva riformato parzialmente quella di primo grado escludendo, per tutte le imputazioni, la circostanza aggravante di cui all'art. 4 legge 16 marzo 2006, n. 146 (oggi art. 61 -bis cod. pen.) e, per quel che qui interessa, confermato nel resto la pronuncia con la quale il GIP del Tribunale di Palermo, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere fatto parte, unitamente ad altri soggetti non identificati - in Palermo e altre località, con accertamento nel gennaio del 2017 - di un'associazione per delinquere finalizzata a commettere più delitti in materia di sostanze stupefacenti, in particolare al fine di importare in Italia dalla Colombia e dall'Ecuador, trasportare e cedere ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, da commercializzare in Italia e comunque da cedere a terzi; in specie il Civale con compiti di organizzazione delle importazioni, avrebbe tenuto i rapporti con gli acquirenti in Itala; il ricorrente era stato inoltre riconosciuto responsabile del delitto di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. cit., per avere, in Salerno il 10 marzo 2017, concorso nell'importazione in Italia, nel trasporto, nell'acquisto e nella detenzione a fine di spaccio di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina pari a circa 110 kg., avente un grado di purezza superiore al 75%, sequestrato a bordo di una motonave proveniente dal [OSCURATO:PERSONA] e arrivata nel porto di Salerno (capo 2); del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 6, d.P.R. cit., per avere, in Roma il 13 gennaio 2017, concorso nell'importazione in Italia, nel trasporto, nell'acquisito e nella detenzione a fine di spaccio di un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina pari a circa 9 kg., mescolata a carbone vegetale e inviata tramite corriere internazionale, con l'aggravante di aver agito in più di tre persone e con il contributo di un gruppo criminale organizzato internazionale (capo 3); 2. avverso tale sentenza il Civale, con atto sottoscritto dal suo difensore, aveva proposto ricorso per cassazione deducendo sette motivi di ricorso con cui aveva lamentato: 1. violazione di legge, in relazione agli artt. 266-bis e 268 cod. proc. pen. e 15 Cost., per avere la Corte di appello rigettato l'eccezione difensiva di inutilizzabilità di tutte le intercettazioni di comunicazioni criptate, in quanto eseguite con il sistema pin to pin su apparecchi Blackberry, con modalità vietate dall'art. 729 cod. proc. pen.; 2. violazione di legge, in relazione agli artt. 56, quarto comma, cod. pen. e 73 d.P.R. cit., e mancanza di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di rispondere alla richiesta difensiva di riconoscimento della ipotesi del recesso attivo con riferimento ai fatti contestati nel capo d'imputazione 3); 3. violazione di legge, in relazione all'art. 73, comma 7, d.P.R. cit., e mancanza di motivazione, per avere la Corte distrettuale omesso di rispondere alla richiesta difensiva di riconoscimento della circostanza attenuante, con riferimento al reato di cui al capo 3), dell'essersi l'imputato attivato per evitare le conseguenze ulteriori del reato commesso. 4. violazione di legge, in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. cit., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, per avere la Corte di merito ingiustificatamente confermato la pronuncia di primo grado di condanna del Civale con riferimento al reato contestatogli al capo 2); 5. violazione di legge, in relazione agli artt. 56, terzo comma, cod. pen. e 73 d.P.R. cit., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, per avere la Corte di merito ingiustificatamente confermato la pronuncia di primo grado di condanna del Civale con riferimento al reato contestatogli al capo 2); 6. violazione di legge, in relazione all'art. 74 d.P.R. cit., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, per avere la Corte palermitana erroneamente confermato la pronuncia di primo grado di condanna con riferimento al reato associativo del capo d'imputazione 1); 7. violazione di legge, in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, per avere la Corte di appello negato al Civale il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 3. con sentenza del 20.4.2021 la VI Sezione di questa Corte aveva annullato la sentenza impugnata nei confronti del Civale limitatamente al motivo articolato sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche rigettando nel resto il ricorso e rinviando ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio esclusivamente sul quell'aspetto; 4. la Corte di appello di Palermo, decidendo in sede di rinvio, ha confermato la decisione del GIP ritenendola corretta anche con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 5. ricorre nuovamente per cassazione il difensore del Civale lamentando, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione: rileva, infatti, la insufficienza ed incongruità della motivazione con cui il giudice del rinvio ha nuovamente negato le attenuanti generiche nonostante la VI Sezione di questa Corte avesse annullato la precedente sentenza di secondo grado che le aveva escluse sulla scorta dei precedenti penali in realtà insussistenti essendo il Civale assolutamente incensurato; richiama la motivazione del giudice del rinvio che ritiene di non poter condividere in primo luogo per la sua ingiustificata stringatezza al cospetto di una decisione di annullamento e per avere utilizzato quale elemento di valutazione quello della gravità del fatto già speso per la determinazione della entità della pena; segnala che, in tal modo, il giudice del rinvio ha sovrapposto due profili di valutazione che andavano invece tenuti ben distinti e non ha tenuto conto dell'apporto dichiarativo fornito dal Civale ai fini della complessiva ricostruzione della vicenda con la confessione e la chiamata in correità peraltro già considerate dal primo giudice; 6. il Procuratore Generale ha trasmesso memoria ex art. 121 cod. proc. pen. - concludendo per il rigetto del ricorso: osserva, infatti, che la doglianza relativa alla mancata considerazione dell'atteggiamento collaborativo del ricorrente era stata devoluta ed implicitamente disattesa dalla Corte rescindente che aveva annullato esclusivamente in forza del ravvisato travisamento del dato relativo ai precedenti penali; quanto al primo rilievo segnala come la gravità del "fatto" ben può essere valorizzata al fine di negare le attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Con il ricorso per cassazione contro la sentenza del 10.9.2019, la difesa del Civale aveva articolato uno specifico motivo con cui aveva denunziato violazione di legge, in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, per avere la Corte di appello negato al Civale il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, erroneamente attribuendogli precedenti penali inesistenti, trattandosi di imputato incensurato, e trascurando l'atteggiamento collaborativo assunto dal prevenuto con riferimento al reato ascrittogli al capo 3). Tra i sette motivi di ricorso la VI Sezione di questa Corte, con la sentenza del 20.4.2021, ha accolto per l'appunto quello articolato sul diniego delle attenuanti generiche facendo presente, in particolare, che "... la Corte di appello, a differenza di quanto fatto per gli altri due coimputati, ha ritenuto di dover negare al Civale le attenuanti generiche in base alla valutazione delle modalità dei reati commessi e della pericolosità manifestata, nonché del fatto di essere il prevenuto già gravato da precedenti penali: indicazione, quest'ultima, del tutto erronea dato che il predetto imputato risulta formalmente incensurato. La sentenza impugnata va, dunque, annullata nei confronti del Civale limitatamente a questo punto, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello 16 di Palermo che, nel nuovo giudizio, riformulerà la motivazione tenendo conto di quella corretta indicazione fattuale" (cfr., pagg. 16-17 della sentenza della VI Sezione). In definitiva, quindi, la sentenza rescindente aveva preso atto della erroneità della indicazione, contenuta in quella della Corte territoriale, della presenza di precedenti penali a carico dell'imputato il quale risultava invece formalmente incensurato ed aveva rinviato per una nuova valutazione che tenesse conto di questo dato fattuale. È pacifico che in caso di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, ben potendo pervenire alla medesima conclusione purché sulla base di un percorso argomentativo diverso da quello già censurato, spettandogli il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (cfr., Sez. 2 - , n. 8733 del 22/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278629 - 02; Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, PG e PC in proc. F. ed altri, Rv. 271345 - 01). Ritiene il collegio che la Corte territoriale, in sede di rinvio, si sia conformata a tale principio motivando sul diniego delle attenuanti generiche in termini del tutto esaustivi e congrui pur avendo tenuto conto del rilievo concernente la assenza di precedenti penali a carico del Civale. I giudici della fase rescissoria hanno infatti ritenuto che "... la concessione delle attenuanti generiche al Civale vada esclusa - così come correttamente ritenuto dal primo decidente - in considerazione della capacità organizzativa espressa, tale da avere consentito al sodalizio di operare efficacemente in territorio italiano e sudamericano, dove la cocaina è stata procacciata e dunque in grado di ottenere i contatti più adeguati. Per altro, in un caso la cocaina ottenuta (9 kg. capo 3) era stata mescolata, grazie ad un processo chimico, con carbone vegetale, mentre in un altro caso (110 kg) era pura oltre il 75%" (cfr., pag. 3 della sentenza in verifica). Se ne deve inferire che l'evento di pericolo cagionato è stato assai grave sia per il tipo di sostanza procacciata sia per l'elevato numero di consumatori al dettaglio cui era rivolta e su un'area territoriale assai vasta. Alla stregua di tali elementi del fatto di reato le invocate attenuanti per [OSCURATO:PERSONA], perciò, vanno denegate, come correttamente ha fatto il primo decidente, adempiendo all'obbligo di motivazione". In definitiva, la Corte ha fatto leva, da un lato, sulla oggettiva gravità dei fatti e, dall'altro, sulla capacità e pericolosità criminale del Civale ievocando, in tal modo, sia un profilo "oggettivo" che un yS profilo connesso alla personalità del reo; è comunque appena il caso di ricordare che il giudice di merito, nel motivare il k diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr.,Sez. 2 -, n. 23903 del 15/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01). Per altro verso va ribadito che non viola il divieto di bis in idem l'utilizzazione di un medesimo elemento valutativo, quale fattore di giudizio per diverse implicazioni, in quanto "... la regola per cui non può tenersi conto due volte dello stesso elemento a favore o contro il colpevole non si applica quando tale elemento non è l'unico rilevabile dagli atti oppure non sia ritenuto dal giudice il solo prevalente ... e venga in considerazione per fini diversi, come, ad esempio, al fine di determinare la pena base e di stabilire se concedere o negare una circostanza attenuante ..." (Sez. 4, n. 12224 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Navarra ed altro; Sez. 3, n. 37740 del 25.6.2015, Fusco, non massimate). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta Wr"-cii9 -- la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ric