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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 maggio 2024

Cassazione n. 18857/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso2789- 2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da sé stessa, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa altresì dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro F.E.ST. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3041/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/07/2022 R.G.N. 2060/2021; Oggetto Lavoro privato R.G.N.2789/2023 Cron.

Rep.

Ud.08/05/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.il Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 7401 del 2017, ha premesso che “con ricorso depositato in data 6.9.2017, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] esponeva di aver svolto, dall’anno 2006, attività di collaborazione professionale, in virtù del contratto sottoscritto in data 8 aprile 2006, successivamente rinnovato in data 9.3.2013; di aver reso a favore della Fondazione convenuta (i.e. [OSCURATO:PERSONA]) l’attività scientifica oggetto di contratto e di essere stata successivamente estromessa, in ragione delle complesse vicende interne e dei mutati equilibri nell’ambito della direzione dell’ente, restando così creditrice, nei confronti di quest’ultimo, delle retribuzioni non corrisposte nonché delle indennità, a suo dire, dovute”; su tali premesse, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] “adiva il Tribunale ordinario, perché accertasse il proprio diritto alle somme nella misura indicata e, conseguentemente, condannasse la Fondazione convenuta al pagamento della somma di cui ancora risulta creditrice; chiedeva, ancora, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti per l’inadempimento contrattuale della controparte; il tutto con vittoria di spese anche ex art. 96 c.p.c.”; instaurato il contraddittorio, all’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale ha così provveduto: “dichiara inammissibile la domanda in relazione alle conclusioni indicate in lettera a) da parte ricorrente; rigetta la domanda per la restante parte;condanna al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 4.015,00, oltre accessori come per legge”;

2. la Corte di Appello di Napoli, con sentenza pubblicata il 29 luglio 2022, ha respinto il gravame proposto dalla Sticco in contradditorio con la Fondazione appellata, condannando l’appellante al pagamento delle spese; in estrema sintesi, la Corte distrettuale ha innanzitutto ritenuto, come il primo giudice, che la domanda di pagamento di emolumenti relativi a un contratto di collaborazione professionale fosse inammissibile, emergendo “nell’atto introduttivo del giudizio insanabili carenze espositive e di allegazione”; la Corte ha anche respinto il tentativo di parte ricorrente volto, in corso di causa, ad “una qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato”, mancando non solo la prova ma “ancora prima l’allegazione degli elementi costitutivi della subordinazione”; infine, i giudici d’appello hanno confermato l’invalidità di entrambi i contratti di collaborazione, “sottoscritti rispettivamente dai consiglieri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ambedue in assenza di formale delega da parte dell’unico soggetto legittimato alla stipula dei contratti, ex art. 10 dello Statuto della Fondazione”;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente con otto motivi, cui ha resistito l’intimata con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memorie; disattesa dalla Prima Presidente una istanza della ricorrente di assegnazione alle Sezioni Unite, all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;[OSCURATO:PERSONA] 1.i motivi del ricorso possono essere sintetizzati come segue: i primi tre motivi di ricorso attengono alla validità del contratto di lavoro, alla esclusione del recesso ad nutum e alla illegalità ed illiceità del licenziamento in tronco; con il quarto motivo si censura l’ “oscuramento” della fase di cognizione che si sarebbe chiusa con l’emissione da parte del giudice dell’ordinanza contenente la richiesta di note sintetiche “in ordine alla modalità di determinazione del compenso annuo eventualmente spettante”; il quinto motivo riguarda il rivendicato rapporto di subordinazione e il sesto concerne il rapporto previdenziale; il settimo mezzo è relativo “alla domanda nuova per il quale vale il motivo trattato al terzo motivo”; l’ultimo motivo, infine, lamenta un “errato preteso deficit di chiarezza che ha influenzato negativamente la pronuncia nel merito del giudizio”; 2.il ricorso è inammissibile per plurime e concorrenti ragioni;

2.1. innanzitutto, per la prima e già dirimente ragione che il ricorso è formulato in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.; la disposizione prescrive che esso deve contenere, “a pena di inammissibilità”, “la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso” (numero sostituito dal comma 27, art. 3, d. lgs. n. 149 del 2002, applicabile “ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere” dal 1° gennaio 2023, ex art. 35, comma 5, d. lgs n. 149/2022); questa Corte ha già avuto modo di precisare (v.

Cass. n. 10594 del 2024) che il nuovo testo dell’art. 366, n. 3, c.p.c., “non ha fatto che esplicitare un requisito di chiarezza, concisione e strumentalità già implicito nel sistema”;ciò in continuità e coerenza con una giurisprudenza di legittimità che ha sempre interpretato il n. 3 dell’art. 366 c.p.c. -che nella precedente formulazione postulava “l’esposizione sommaria dei fatti di causa” - come preordinato allo scopo di agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa, l'esito dei gradi precedenti con eliminazione delle questioni non più controverse, ed il tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura (Cass.

SS.

UU. n. 16628 del 2009), essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Cass.

SS.

UU. n. 22575 del 2019); è stato, in particolare, rilevato che il disposto non può dirsi osservato laddove sia necessaria una faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perché tanto equivarrebbe a devolvere alla S.C. un'attività di estrapolazione della materia del contendere, che è riservata invece al ricorrente: il requisito non è adempiuto, pertanto, là dove i motivi di censura si articolino in un'inestricabile commistione di elementi di fatto, riscontri di risultanze istruttorie, riproduzione di atti e documenti incorporati nel ricorso, argomentazioni delle parti e frammenti di motivazione della sentenza di primo grado (Cass. n. n. 13312 del 2018); da ultimo è stato ribadito che il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c. e che l'inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata (cfr. Cass.

SS.UU. n. 37552 del 2021); tali princìpi sono sicuramente applicabili anche nel vigore del nuovo testo dell’art. 366, n. 3, c.p.c., laddove la “sommarietà” si è trasformata nella “essenzialità”, quale requisito che sottolinea il rapporto di pertinenza tra i fatti, sostanziali e processuali, che devono essere esposti e l’oggetto del giudizio devoluto alla Suprema Corte mediante i motivi di ricorso, per cui i primi vanno narrati nella stretta misura in cui siano funzionali proprio alla “illustrazione” dei secondi; il tutto attraverso una esposizione che sia “chiara”, ossia intelligibile senza equivoci, tale da esprimere nitidamente e sinteticamente a chi legge i fatti rilevanti ai fini del decidere; nella specie, la premessa ai motivi, si dipana per oltre 27 pagine, che pedissequamente ripercorrono l’iter processuale, laddove gli stralci delle sentenze di merito, degli atti di causa e dei documenti sono intercalati con la denuncia di pretese “contraddizioni”, tanto da rendere indecifrabile e oscuro il legame di pertinenza tra quanto narrato e le censure successivamente sottoposte al giudice di legittimità; né compete a questa Corte, nell’indistinto coacervo di elementi di fatto, risultanze probatorie, riproduzione documentali, frammenti di motivazione, il tutto frammisto a valutazioni e argomentazioni critiche, sceverare la “chiara esposizione dei fatti della causa” e ricavarne la “essenzialità” ai fini della “illustrazione dei motivi”; tale compito, infatti, spetta, come ammonito dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass.

SS.UU. n. 5698 del 2012) al “difensore del ricorrente che, per essere iscritto all'albo speciale di cui al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 33 (convertito in L. 22 gennaio 1934, n. 36, come successivamente modificata), ha l'esperienza e la competenza necessarie ad un non delegabile compito di sintesi, non sempre del tutto agevole e, tuttavia, assolutamente ineludibile”;

2.2. in secondo luogo, tutte le censure sono prospettate evocando contestualmente sia violazioni di legge che l’omesso esame di fatti decisivi, senza che, per quest’ultimo aspetto, siano rispettate le prescrizioni imposte da Cass.

SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014, le qualihanno espresso su tale norma i seguenti princìpi di diritto (princìpi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici): a) la disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 disp. prel. cod. civ., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile"; b) il nuovo testo introduce nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia); c) l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie; d) la parte ricorrente dovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), c. p. c. e 369, secondo comma, n. 4), c. p. c. - il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il "come" e il "quando" (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la "decisività" del fatto stesso; i motivi in esame risultano ampiamente irrispettosi di tali enunciati; non enucleano, fra l’altro, fatti storici realmente omessi nella sentenza impugnata, facendo piuttosto riferimento a valutazioni dei materiali probatori, e, comunque, ritenuti “decisivi” non nel senso inteso da questa Corte, secondo cui è fatto decisivo quello che, se fosse stato esaminato, avrebbe portato ad una soluzione diversa della vertenza con un giudizio di certezza e non di mera probabilità (v., tra molte, Cass.

SS.UU. n. 3670 del 2015 e n. 14477 del 2015), ma nel senso patrocinato dalla parte soccombente, come è confermato anche dalla loro stessa molteplicità (cfr. Cass. n. 21439 del 2015); inoltre, parte ricorrente trascura del tutto di considerare che la deduzione del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. è preclusa nella ricorrenza di una cd.

“doppia conforme” (cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360, comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall’art. 3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022), laddove non siano indicate – come nella specie - le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v.

Cass. n. 26774 del 2016; conf.

Cass.n. 20944 del 2019).

2.3. infine, il vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 c.p.c. è dedotto sempre invocando la violazione di plurime norme di legge, di volta in volta sostanziale e processuale, senza alcun rispetto del canone della specificità; il rispetto del principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione - da intendere alla luce del canone generale "della strumentalità delle forme processuali" - comporta, fra l'altro, l'esposizione di argomentazioni chiare ed esaurienti, illustrative delle dedotte inosservanze di norme o principi di diritto, che precisino come abbia avuto luogo la violazione ascritta alla pronuncia di merito (Cass. n. 23675 del 2013), in quanto è solo la esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Cass. n. 25044 del 2013; Cass. n. 17739 del 2011; Cass. n. 7891 del 2007; Cass. n. 7882 del 2006; Cass. n. 3941 del 2002); è dunque inammissibile un ricorso che non consenta diindividuare in che modo e come le numerose norme invocate sarebbero state violate nella sentenza impugnata, quali sarebbero i principi di diritto asseritamente trasgrediti nonché i punti della motivazione specificamente viziati (tra tutte v.

Cass.n. 17178 del 2014 e giurisprudenza ivi richiamata); come noto, infatti, il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass.n. 25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012); nel caso all’attenzione del Collegio si ravvisa una modalità di formulazione dei motivi che è inosservantedi detto canone della specificità, in quanto dalla parte argomentativa di ognimezzo di impugnazione non risulta possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’una o dell’altra violazione di legge lamentata, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile la corretta operazione di interpretazione e sussunzione delle censure;

3. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, il che rende priva di fondamento l’istanza della ricorrente di discussione in udienza pubblica, che il nuovo art. 375, c.p.c., comma 1, riserva alle questioni di diritto di “particolare rilevanza”; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 6.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso2789- 2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da sé stessa, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa altresì dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro F.E.ST. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3041/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/07/2022 R.G.N. 2060/2021; Oggetto Lavoro privato R.G.N.2789/2023 Cron. Rep. Ud.08/05/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.il Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 7401 del 2017, ha premesso che “con ricorso depositato in data 6.9.2017, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] esponeva di aver svolto, dall’anno 2006, attività di collaborazione professionale, in virtù del contratto sottoscritto in data 8 aprile 2006, successivamente rinnovato in data 9.3.2013; di aver reso a favore della Fondazione convenuta (i.e. [OSCURATO:PERSONA]) l’attività scientifica oggetto di contratto e di essere stata successivamente estromessa, in ragione delle complesse vicende interne e dei mutati equilibri nell’ambito della direzione dell’ente, restando così creditrice, nei confronti di quest’ultimo, delle retribuzioni non corrisposte nonché delle indennità, a suo dire, dovute”; su tali premesse, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] “adiva il Tribunale ordinario, perché accertasse il proprio diritto alle somme nella misura indicata e, conseguentemente, condannasse la Fondazione convenuta al pagamento della somma di cui ancora risulta creditrice; chiedeva, ancora, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti per l’inadempimento contrattuale della controparte; il tutto con vittoria di spese anche ex art. 96 c.p.c.”; instaurato il contraddittorio, all’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale ha così provveduto: “dichiara inammissibile la domanda in relazione alle conclusioni indicate in lettera a) da parte ricorrente; rigetta la domanda per la restante parte;condanna al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 4.015,00, oltre accessori come per legge”; 2. la Corte di Appello di Napoli, con sentenza pubblicata il 29 luglio 2022, ha respinto il gravame proposto dalla Sticco in contradditorio con la Fondazione appellata, condannando l’appellante al pagamento delle spese; in estrema sintesi, la Corte distrettuale ha innanzitutto ritenuto, come il primo giudice, che la domanda di pagamento di emolumenti relativi a un contratto di collaborazione professionale fosse inammissibile, emergendo “nell’atto introduttivo del giudizio insanabili carenze espositive e di allegazione”; la Corte ha anche respinto il tentativo di parte ricorrente volto, in corso di causa, ad “una qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato”, mancando non solo la prova ma “ancora prima l’allegazione degli elementi costitutivi della subordinazione”; infine, i giudici d’appello hanno confermato l’invalidità di entrambi i contratti di collaborazione, “sottoscritti rispettivamente dai consiglieri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ambedue in assenza di formale delega da parte dell’unico soggetto legittimato alla stipula dei contratti, ex art. 10 dello Statuto della Fondazione”; 3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente con otto motivi, cui ha resistito l’intimata con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memorie; disattesa dalla Prima Presidente una istanza della ricorrente di assegnazione alle Sezioni Unite, all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;[OSCURATO:PERSONA] 1.i motivi del ricorso possono essere sintetizzati come segue: i primi tre motivi di ricorso attengono alla validità del contratto di lavoro, alla esclusione del recesso ad nutum e alla illegalità ed illiceità del licenziamento in tronco; con il quarto motivo si censura l’ “oscuramento” della fase di cognizione che si sarebbe chiusa con l’emissione da parte del giudice dell’ordinanza contenente la richiesta di note sintetiche “in ordine alla modalità di determinazione del compenso annuo eventualmente spettante”; il quinto motivo riguarda il rivendicato rapporto di subordinazione e il sesto concerne il rapporto previdenziale; il settimo mezzo è relativo “alla domanda nuova per il quale vale il motivo trattato al terzo motivo”; l’ultimo motivo, infine, lamenta un “errato preteso deficit di chiarezza che ha influenzato negativamente la pronuncia nel merito del giudizio”; 2.il ricorso è inammissibile per plurime e concorrenti ragioni; 2.1. innanzitutto, per la prima e già dirimente ragione che il ricorso è formulato in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.; la disposizione prescrive che esso deve contenere, “a pena di inammissibilità”, “la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso” (numero sostituito dal comma 27, art. 3, d. lgs. n. 149 del 2002, applicabile “ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere” dal 1° gennaio 2023, ex art. 35, comma 5, d. lgs n. 149/2022); questa Corte ha già avuto modo di precisare (v. Cass. n. 10594 del 2024) che il nuovo testo dell’art. 366, n. 3, c.p.c., “non ha fatto che esplicitare un requisito di chiarezza, concisione e strumentalità già implicito nel sistema”;ciò in continuità e coerenza con una giurisprudenza di legittimità che ha sempre interpretato il n. 3 dell’art. 366 c.p.c. -che nella precedente formulazione postulava “l’esposizione sommaria dei fatti di causa” - come preordinato allo scopo di agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa, l'esito dei gradi precedenti con eliminazione delle questioni non più controverse, ed il tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura (Cass. SS. UU. n. 16628 del 2009), essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Cass. SS. UU. n. 22575 del 2019); è stato, in particolare, rilevato che il disposto non può dirsi osservato laddove sia necessaria una faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perché tanto equivarrebbe a devolvere alla S.C. un'attività di estrapolazione della materia del contendere, che è riservata invece al ricorrente: il requisito non è adempiuto, pertanto, là dove i motivi di censura si articolino in un'inestricabile commistione di elementi di fatto, riscontri di risultanze istruttorie, riproduzione di atti e documenti incorporati nel ricorso, argomentazioni delle parti e frammenti di motivazione della sentenza di primo grado (Cass. n. n. 13312 del 2018); da ultimo è stato ribadito che il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c. e che l'inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata (cfr. Cass. SS.UU. n. 37552 del 2021); tali princìpi sono sicuramente applicabili anche nel vigore del nuovo testo dell’art. 366, n. 3, c.p.c., laddove la “sommarietà” si è trasformata nella “essenzialità”, quale requisito che sottolinea il rapporto di pertinenza tra i fatti, sostanziali e processuali, che devono essere esposti e l’oggetto del giudizio devoluto alla Suprema Corte mediante i motivi di ricorso, per cui i primi vanno narrati nella stretta misura in cui siano funzionali proprio alla “illustrazione” dei secondi; il tutto attraverso una esposizione che sia “chiara”, ossia intelligibile senza equivoci, tale da esprimere nitidamente e sinteticamente a chi legge i fatti rilevanti ai fini del decidere; nella specie, la premessa ai motivi, si dipana per oltre 27 pagine, che pedissequamente ripercorrono l’iter processuale, laddove gli stralci delle sentenze di merito, degli atti di causa e dei documenti sono intercalati con la denuncia di pretese “contraddizioni”, tanto da rendere indecifrabile e oscuro il legame di pertinenza tra quanto narrato e le censure successivamente sottoposte al giudice di legittimità; né compete a questa Corte, nell’indistinto coacervo di elementi di fatto, risultanze probatorie, riproduzione documentali, frammenti di motivazione, il tutto frammisto a valutazioni e argomentazioni critiche, sceverare la “chiara esposizione dei fatti della causa” e ricavarne la “essenzialità” ai fini della “illustrazione dei motivi”; tale compito, infatti, spetta, come ammonito dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass. SS.UU. n. 5698 del 2012) al “difensore del ricorrente che, per essere iscritto all'albo speciale di cui al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 33 (convertito in L. 22 gennaio 1934, n. 36, come successivamente modificata), ha l'esperienza e la competenza necessarie ad un non delegabile compito di sintesi, non sempre del tutto agevole e, tuttavia, assolutamente ineludibile”; 2.2. in secondo luogo, tutte le censure sono prospettate evocando contestualmente sia violazioni di legge che l’omesso esame di fatti decisivi, senza che, per quest’ultimo aspetto, siano rispettate le prescrizioni imposte da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014, le qualihanno espresso su tale norma i seguenti princìpi di diritto (princìpi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici): a) la disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 disp. prel. cod. civ., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile"; b) il nuovo testo introduce nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia); c) l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie; d) la parte ricorrente dovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), c. p. c. e 369, secondo comma, n. 4), c. p. c. - il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il "come" e il "quando" (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la "decisività" del fatto stesso; i motivi in esame risultano ampiamente irrispettosi di tali enunciati; non enucleano, fra l’altro, fatti storici realmente omessi nella sentenza impugnata, facendo piuttosto riferimento a valutazioni dei materiali probatori, e, comunque, ritenuti “decisivi” non nel senso inteso da questa Corte, secondo cui è fatto decisivo quello che, se fosse stato esaminato, avrebbe portato ad una soluzione diversa della vertenza con un giudizio di certezza e non di mera probabilità (v., tra molte, Cass. SS.UU. n. 3670 del 2015 e n. 14477 del 2015), ma nel senso patrocinato dalla parte soccombente, come è confermato anche dalla loro stessa molteplicità (cfr. Cass. n. 21439 del 2015); inoltre, parte ricorrente trascura del tutto di considerare che la deduzione del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. è preclusa nella ricorrenza di una cd. “doppia conforme” (cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360, comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall’art. 3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022), laddove non siano indicate – come nella specie - le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v. Cass. n. 26774 del 2016; conf. Cass.n. 20944 del 2019). 2.3. infine, il vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 c.p.c. è dedotto sempre invocando la violazione di plurime norme di legge, di volta in volta sostanziale e processuale, senza alcun rispetto del canone della specificità; il rispetto del principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione - da intendere alla luce del canone generale "della strumentalità delle forme processuali" - comporta, fra l'altro, l'esposizione di argomentazioni chiare ed esaurienti, illustrative delle dedotte inosservanze di norme o principi di diritto, che precisino come abbia avuto luogo la violazione ascritta alla pronuncia di merito (Cass. n. 23675 del 2013), in quanto è solo la esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Cass. n. 25044 del 2013; Cass. n. 17739 del 2011; Cass. n. 7891 del 2007; Cass. n. 7882 del 2006; Cass. n. 3941 del 2002); è dunque inammissibile un ricorso che non consenta diindividuare in che modo e come le numerose norme invocate sarebbero state violate nella sentenza impugnata, quali sarebbero i principi di diritto asseritamente trasgrediti nonché i punti della motivazione specificamente viziati (tra tutte v. Cass.n. 17178 del 2014 e giurisprudenza ivi richiamata); come noto, infatti, il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass.n. 25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012); nel caso all’attenzione del Collegio si ravvisa una modalità di formulazione dei motivi che è inosservantedi detto canone della specificità, in quanto dalla parte argomentativa di ognimezzo di impugnazione non risulta possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’una o dell’altra violazione di legge lamentata, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile la corretta operazione di interpretazione e sussunzione delle censure; 3. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, il che rende priva di fondamento l’istanza della ricorrente di discussione in udienza pubblica, che il nuovo art. 375, c.p.c., comma 1, riserva alle questioni di diritto di “particolare rilevanza”; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 6.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussis
Sentenza Cassazione n. 18857/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris