Corte costituzionalesentenzaSezione I
Corte costituzionale n. 2/1974
ECLI:IT:COST:1974:2
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso di cinque procedimenti, relativi ad impugnazioni di
sentenze della sezione disciplinare del Consiglio superiore della
magistratura, promossi con ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contro il Ministero di
grazia e giustizia ed altri, e con ricorso del Procuratore generale
presso la suprema Corte nei confronti del Ministero di grazia e
giustizia e rispettivamente di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte di cassazione -
sezioni unite civili -, con cinque ordinanze di contenuto
sostanzialmente identico, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e
24 della Costituzione, una questione di legittimità costituzionale
sull'art. 380, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte
in cui non esclude che il Procuratore generale assista alle
deliberazioni in camera di consiglio delle decisioni sui ricorsi in cui
egli è attivamente o passivamente legittimato come parte.
Secondo la Corte suprema, il Procuratore generale, anche nel
giudizio di cassazione instaurato in seguito ad impugnazione delle
decisioni della sezione disciplinare del Consiglio superiore della
magistratura, conserva la qualità di parte, contrapposta al magistrato
incolpato, che ha assunto durante tutto il corso del procedimento
disciplinare.
Pertanto, a differenza di quanto avviene nel normale giudizio di
cassazione, in cui il Procuratore generale concludente non è parte,
ma è al di sopra delle parti, anche se una di queste sia il
Procuratore generale presso la Corte d'appello, nei giudizi in cui il
Procuratore generale è attivamente o passivamente legittimato come
parte, l'assistenza del pubblico ministero in camera di consiglio alla
deliberazione della sentenza sul ricorso da lui stesso proposto o al
quale egli resiste, sembra in contrasto con il principio di parità tra
le parti, con conseguente violazione del principio di eguaglianza e del
diritto di difesa tutelati rispettivamente dagli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
Le ordinanze sono state ritualmente notificate, comunicate e
pubblicate.
Nei giudizi dinanzi alla Corte si sono costituiti i magistrati
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali con deduzioni depositate
in cancelleria, rispettivamente, il 23 marzo e il 16 maggio 1972,
chiedono che la Corte dichiari la illegittimità costituzionale della
norma impugnata.
Si è, inoltre, costituito nel giudizio relativo al procedimento
promosso dal Diez il Ministero di grazia e giustizia, rimettendosi alla
giustizia della Corte in ordine alla soluzione della questione di
legittimità costituzionale.
All'udienza di discussione le parti hanno ulteriormente illustrato
le loro conclusioni.
:
1. - I giudizi proposti con le ordinanze indicate in epigrafe
sollevano la stessa questione di legittimità costituzionale: pertanto,
essi, congiuntamente discussi, vengono decisi con unica sentenza.
2. - Le sezioni unite della Corte di cassazione, nell'esame di
alcuni ricorsi avverso decisioni della sezione disciplinare del
Consiglio superiore della magistratura, hanno proposto questione sulla
legittimità costituzionale dell'art. 380 del codice di procedura
civile il quale dispone che, avanti la Cassazione in sede civile, la
decisione della sentenza in camera di consiglio debba avvenire con
l'assistenza del pubblico ministero. Secondo le sezioni unite, questa
disposizione violerebbe "il principio di parità fra le parti" -
espresso dagli artt. 3 e 24 della Costituzione - tutte le volte che il
pubblico ministero ha veste di parte nel giudizio. Il che certamente si
verifica nei procedimenti relativi ad impugnazioni di sentenze della
sezione disciplinare del Consiglio superiore, nei quali egli ha il
compito di iniziare l'azione disciplinare, esercitare le funzioni di
accusa ed infine, ove occorra, di proporre e discutere avanti le
sezioni unite il ricorso avverso la decisione della sezione
disciplinare (artt. 59 e 60 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916).
3. - La questione è fondata.
A parte il più ampio problema che, in rapporto alla norma
denunziata, potrebbe porsi quanto all'assistenza in genere del pubblico
ministero in camera di consiglio - problema che non si ha qui motivo di
esaminare - non può esser dubbio che quella norma sia illegittima, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, allorché il pubblico
ministero intervenga avanti le sezioni unite civili, non per svolgere
le sue normali funzioni di organo incaricato di vegliare
sull'osservanza della legge, ma in qualità di parte, per avere egli,
nei casi previsti dalla legge, assolto il compito di promuovere ed
esercitare l'azione in giudizio.
Questa Corte che, con sentenza n. 27 del 1972, ebbe a ritenere
l'illegittimità costituzionale della norma che consentiva l'assistenza
del pubblico ministero alle decisioni del Consiglio nazionale forense,
non può che confermare, per le stesse ragioni, la decisione allora
espressa. Tali ragioni si compendiano sostanzialmente nel principio che
la deliberazione della sentenza è compito esclusivo dell'organo
giudicante, sicché la presenza di una parte, sia pure investita, come
il pubblico ministero, di un'alta funzione di giustizia, nel momento in
cui la causa viene decisa, altera le regole del contraddittorio le
quali postulano che in ogni giudizio, salvo che non ostino gravi motivi
razionalmente giustificabili con il pubblico interesse, le parti siano
poste in condizioni di completa ed effettiva eguaglianza.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 380 del codice
di procedura civile nella parte in cui consente l'assistenza del
procuratore generale della Corte di cassazione alla deliberazione in
camera di consiglio delle decisioni sui ricorsi in cui lo stesso
procuratore generale è attivamente o passivamente legittimato come
parte.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1974.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere