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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:306
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62025CC0135

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 30 aprile 2025 ( 1 ) Causa C‑135/25 PPU [Kachev] ( i ) M.S.T. con l’intervento di: Varhovna kasatsionna prokuratura na [OSCURATO:PERSONA] [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, [OSCURATO:PERSONA])] «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Articolo 8 – Diritto di presenziare al processo – Informazione relativa al processo e alle conseguenze di una mancata comparizione – Impossibilità di rintracciare l’imputato – Sforzi ragionevoli profusi dalle autorità competenti – Proporzionalità – Possibilità di un processo e di una decisione in contumacia – Articolo 9 – Diritto a un nuovo processo – Insussistenza di tale diritto quando l’interessato si sottrae all’azione della giustizia – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea»

1. Una volta sancito nella legge il principio fondamentale secondo cui nessuno può essere condannato senza essersi potuto difendere, la responsabilità del giudice, il quale è tenuto ad assicurare le garanzie necessarie all’applicazione di tale principio, al fine di garantire un equilibrio tra gli imperativi di giustizia e le esigenze pratiche del processo, appare in tutta la sua ampiezza e la sua complessità.

2. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 4, e dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali ( 2 ), nonché dei principi di equivalenza e di effettività.

Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una domanda di riapertura di un procedimento penale presentata da M.S.T. a seguito della sua condanna in contumacia a una pena detentiva di un anno per furto aggravato, che egli sta attualmente scontando in carcere in [OSCURATO:PERSONA].

3. Il rinvio pregiudiziale verte sulla medesima problematica relativa ai procedimenti penali in contumacia trattata nella recente giurisprudenza della Corte ( 3 ).

Infatti, il giudice del rinvio afferma di incontrare difficoltà di interpretazione e di applicazione di tale giurisprudenza della Corte.

Tali difficoltà sorgerebbero in particolare nel caso in cui l’imputato si sia deliberatamente dato alla fuga dopo essere stato informato dell’accusa formulata a suo carico nell’ambito delle indagini preliminari del procedimento penale, il che ha reso impossibile la sua comparizione.

I. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

1. Direttiva 2016/343

4. Il considerando 35 della direttiva 2016/343 così recita: «Il diritto degli indagati e imputati di presenziare al processo non è assoluto: a determinate condizioni, gli indagati e imputati dovrebbero avere la possibilità di rinunciarvi, esplicitamente o tacitamente, purché in modo inequivocabile».

5. Il considerando 37 di tale direttiva prevede quanto segue: «Dovrebbe inoltre essere possibile celebrare un processo che possa concludersi con una decisione di colpevolezza o innocenza in assenza dell’indagato o imputato qualora quest’ultimo sia stato informato del processo e abbia conferito mandato a un difensore, nominato da lui o dallo Stato, per rappresentarlo in giudizio e che abbia rappresentato l’indagato o imputato».

6. L’articolo 8 di detta direttiva, intitolato «Diritto di presenziare al processo», ai paragrafi da 1 a 4 così dispone: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano il diritto di presenziare al proprio processo.

2. [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere che un processo che può concludersi con una decisione di colpevolezza o innocenza dell’indagato o imputato possa svolgersi in assenza di quest’ultimo, a condizione che: a) l’indagato o imputato sia stato informato in un tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione; oppure b) l’indagato o imputato, informato del processo, sia rappresentato da un difensore incaricato, nominato dall’indagato o imputato oppure dallo Stato.

3. Una decisione adottata a norma del paragrafo 2 può essere eseguita nei confronti dell’indagato o imputato.

4. Qualora gli [OSCURATO:PERSONA] membri prevedano la possibilità di svolgimento di processi in assenza dell’indagato o imputato, ma non sia possibile soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo perché l’indagato o imputato non può essere rintracciato nonostante i ragionevoli sforzi profusi, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono consentire comunque l’adozione di una decisione e l’esecuzione della stessa.

In tal caso, gli [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che gli indagati o imputati, una volta informati della decisione, in particolare quando siano arrestati, siano informati anche della possibilità di impugnare la decisione e del diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, in conformità dell’articolo 9».

7. L’articolo 9 della direttiva 2016/343, intitolato «Diritto a un nuovo processo», è così formulato: «[OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che, laddove gli indagati o imputati non siano stati presenti al processo e non siano state soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, questi abbiano il diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, che consenta di riesaminare il merito della causa, incluso l’esame di nuove prove, e possa condurre alla riforma della decisione originaria.

In tale contesto, gli [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che tali indagati o imputati abbiano il diritto di presenziare, di partecipare in modo efficace, in conformità delle procedure previste dal diritto nazionale e di esercitare i diritti della difesa».

2. Regolamento (UE) 2018/1862

8. L’articolo 34, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della [OSCURATO:PERSONA] ( 4 ) prevede quanto segue: «1.

Ai fini della comunicazione della residenza o del domicilio di una persona, gli [OSCURATO:PERSONA] membri inseriscono nel SIS, su richiesta dell’autorità competente, segnalazioni relativ[e] a: (...) c) persone alle quali deve essere notificata una sentenza penale o altri documenti connessi con un procedimento penale per rispondere di fatti che sono stati loro ascritti».

B. Diritto bulgaro

9. L’articolo 219, paragrafo 3, punto 3, del Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale) ( 5 ), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «NPK»), prevede quanto segue: «L’ordinanza di rinvio a giudizio (...) deve specificare (...) i fatti dei quali [l’interessato] è imputato e la qualificazione giuridica di tali fatti».

10. L’articolo 247 c, paragrafo 1, del NPK così dispone: «Per ordine del giudice relatore, all’imputato viene consegnata una copia dell’atto di imputazione.

La notifica dell’atto di imputazione informa l’imputato della data fissata per l’udienza preliminare (...) e del fatto che la causa può essere esaminata e giudicata in sua assenza, alle condizioni previste all’articolo 269».

11. Ai sensi dell’articolo 269 del NPK: «1.

La presenza dell’imputato al processo è obbligatoria quando quest’ultimo è accusato di un reato grave. (...)

3. La causa può essere esaminata in assenza dell’imputato, qualora ciò non impedisca di accertare la verità oggettiva, se: 1) quest’ultimo non si trovi all’indirizzo da lui indicato o abbia cambiato indirizzo senza informarne l’autorità competente; 2) il suo luogo di residenza in [OSCURATO:PERSONA] non sia conosciuto e non sia stato individuato a seguito di una ricerca approfondita; (...) 4) si trovi al di fuori del territorio bulgaro e (...) il suo luogo di residenza sia sconosciuto».

12. L’articolo 423, paragrafo 1, del NPK prevede quanto segue: «Entro sei mesi dalla conoscenza della condanna penale definitiva (...), la persona condannata in contumacia può chiedere la riapertura del [procedimento] penale facendo valere la sua assenza nel corso di [detto procedimento].

La domanda è accolta salvo che la persona condannata, dopo la comunicazione dei capi di imputazione nel corso delle indagini, non si sia data alla fuga rendendo impossibile l’attuazione della procedura di cui all’articolo 247 c, paragrafo 1, oppure, dopo l’attuazione di tale procedura, non sia comparsa in udienza senza un valido motivo».

II. Fatti all’origine della controversia, procedimento principale e questioni pregiudiziali

13. Con ordinanza del pubblico ministero del 5 febbraio 2024, a M.S.T. e al suo avvocato nominato d’ufficio è stato notificato l’atto di imputazione preliminare, redatto conformemente all’articolo 219 del NPK (in prosieguo: l’«atto di imputazione preliminare»), relativo a un furto aggravato commesso nel mese di ottobre 2023.

Tale atto imponeva in particolare a M.S.T. di firmare periodicamente un registro tenuto dalle autorità di polizia del suo luogo di residenza.

L’atto di imputazione preliminare informava inoltre M.S.T. del fatto che egli non doveva lasciare tale luogo e avrebbe dovuto presentarsi alle autorità competenti in caso di convocazione.

14. Dopo il suo rinvio a giudizio, M.S.T. è stato interrogato e ha fornito un indirizzo presso il quale avrebbe potuto essere reperito dalle autorità competenti.

Egli ha inoltre dichiarato di essere stato informato dell’obbligo di pagare, in caso di condanna, le spese dell’avvocato d’ufficio.

15. Il 28 febbraio 2024 il Procuratore ha redatto un atto di imputazione, ai sensi dell’articolo 246 del NPK, e ha adito il Rayonen sad [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale distrettuale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]).

L’accusa formulata in tale atto corrispondeva, in fatto e in diritto, a quella contenuta nell’atto di imputazione preliminare che era stato consegnato all’imputato nel corso della fase istruttoria.

16. Non essendo riuscito a notificare tale atto di imputazione a M.S.T. presso l’indirizzo fornito da quest’ultimo, il Rayonen sad [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale distrettuale di [OSCURATO:PERSONA]) ha cercato di citare M.S.T. di persona, in particolare ordinando che fosse convocato telefonicamente, procedendo ad una verifica dei suoi viaggi all’estero e ordinando a un agente del servizio di sicurezza presso il Ministero della Giustizia di ricercarlo.

Tuttavia, tali tentativi si sono rivelati infruttuosi.

17. In tali circostanze, il Rayonen sad [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale distrettuale di [OSCURATO:PERSONA]) ha esaminato l’accusa nei confronti di M.S.T. in sua assenza.

L’avvocato d’ufficio che aveva assistito M.S.T. nella fase istruttoria ha partecipato al procedimento svoltosi dinanzi a tale organo giurisdizionale.

18. L’8 maggio 2024 detto organo giurisdizionale ha condannato M.S.T. alla pena di un anno di reclusione.

Tale sentenza è divenuta definitiva il 24 maggio 2024 e M.S.T. ha iniziato a scontare la sua pena il 16 giugno 2024.

19. M.S.T. ha presentato, dinanzi al Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio, una domanda di riapertura del procedimento penale che aveva portato alla sua condanna in contumacia.

20. Tale organo giurisdizionale afferma che, in applicazione della propria giurisprudenza, una persona condannata in contumacia non può chiedere la riapertura del suo processo se la sua assenza è dovuta alla sua fuga, che ha reso impossibile notificarle l’atto di imputazione e informarla della data e del luogo del suo processo e delle conseguenze della mancata comparizione.

In tal caso, la sua domanda di riapertura è respinta per malafede, in quanto detta persona non può trarre vantaggio dalla sua condotta illecita.

Su questa base, il giudice del rinvio ritiene che l’articolo 423, paragrafo 1, del NPK sia conforme al diritto dell’Unione, in particolare agli articoli 8 e 9 della direttiva 2016/343.

21. Esso si interroga, tuttavia, sulla compatibilità di tale soluzione con l’interpretazione data dalla Corte a dette disposizioni nella sentenza Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante), e nella sentenza Stangalov.

Esso si chiede, in particolare, se la ricezione di un atto di imputazione preliminare possa essere equiparata alla conoscenza, da parte della persona oggetto di tale atto, del fatto che verrà celebrato un processo nei suoi confronti e delle conseguenze giuridiche della sua fuga prima del suo rinvio a giudizio.

22. In tali circostanze, il Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se i requisiti normativi del diritto [dell’Unione], stabiliti all’articolo 9 e all’articolo 8, paragrafo 4, della [direttiva 2016/343], ammettano una normativa nazionale, come l’articolo 423, paragrafo 1, del [NPK], che esclude la riapertura di un procedimento penale e nega il diritto a un nuovo processo a un condannato in contumacia quando questi si sia dato alla fuga dopo che l’imputazione gli è stata comunicata personalmente nell’ambito del procedimento istruttorio, il che non ha consentito al Tribunale di informarlo in merito alla data e al luogo del processo, né in merito alle conseguenze della sua mancata comparizione dinanzi al Tribunale, ossia che la causa può essere esaminata e definita in sua assenza. 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se, conformemente ai principi di equivalenza e di effettività, il giudice nazionale possa considerare che il condannato in contumacia non ha diritto a un nuovo processo quando: 2.1 il Tribunale ha profuso tutti gli sforzi ragionevoli per informarlo del processo, ma, pur essendo stato ufficialmente informato di essere accusato di aver commesso un reato e sapendo quindi che un processo si sarebbe svolto nei suoi confronti, questi abbia deliberatamente agito in modo da evitare di ricevere ufficialmente le informazioni relative alla data e al luogo di detto processo allontanandosi dall’indirizzo presso cui doveva scontare la misura di sicurezza adottata nei suoi confronti nell’ambito del procedimento istruttorio, vale a dire l’obbligo di firma periodica di un registro tenuto dalle autorità di polizia del suo luogo di residenza; 2.2 l’atto di imputazione redatto ai sensi dell’articolo 246 del [NPK] e il documento che menziona la data e il luogo della prevista udienza sono stati inviati ed effettivamente consegnati all’indirizzo che il condannato aveva comunicato alle autorità incaricate dell’istruzione penale dopo la ricezione dell’atto di imputazione preliminare di cui all’articolo 219 del [NPK], fermo restando che l’atto di imputazione e l’[atto di] imputazione [preliminare redatto] nell’ambito del procedimento istruttorio coincidono sotto il profilo dei fatti e della loro qualificazione giuridica[, e] 2.3 il condannato è stato difeso da un avvocato nominato d’ufficio nel corso dell’intero procedimento giudiziario condotto in sua assenza».

III. Procedimento d’urgenza dinanzi alla Corte

23. Il giudice del rinvio ha chiesto che il rinvio pregiudiziale in esame sia trattato con il procedimento d’urgenza di cui all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte.

A sostegno di tale richiesta, esso ha affermato che la causa verte sull’interpretazione di disposizioni del diritto dell’Unione rientranti nel titolo V della parte terza del Trattato FUE.

24. Per quanto riguarda il criterio relativo all’urgenza, il giudice del rinvio ha rilevato che M.S.T. è attualmente in stato di detenzione, che la riapertura del procedimento penale potrebbe portare alla sua liberazione in attesa di un nuovo processo e che le questioni sollevate mirano precisamente a determinare se debba essere disposta una siffatta riapertura.

25. Alla luce di tali circostanze, la Terza Sezione della Corte ha deciso, il 26 febbraio 2025, di accogliere la domanda di tale giudice di trattare la presente causa con procedimento pregiudiziale d’urgenza.

26. Sono state depositate osservazioni scritte dalla Varhovna kasatsionna prokuratura na [OSCURATO:PERSONA] (Procura presso la Corte suprema di cassazione della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]) e dalla [OSCURATO:PERSONA] europea. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato osservazioni orali all’udienza di discussione tenutasi il 3 aprile 2025.

IV. Analisi A. Sulla riformulazione delle questioni pregiudiziali

27. Anzitutto, poiché le due questioni pregiudiziali sono intrinsecamente connesse, propongo alla Corte di riformularle e di esaminarle congiuntamente, anche se la seconda è posta solo nel caso in cui la prima richieda una risposta affermativa.

28. Inoltre, devo ricordare che i diritti a un ricorso effettivo e a un equo processo costituiscono principi fondamentali del diritto dell’Unione, sanciti all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

A tale riguardo, la direttiva 2016/343 concretizza il diritto a un equo processo, stabilendo norme minime comuni relative, in particolare, al diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

Tale direttiva deve pertanto essere interpretata alla luce dell’articolo 47 della Carta ( 6 ).

29. Nei procedimenti penali, il diritto a un equo processo include il diritto di presenziare al processo e, in caso di violazione di tale diritto, il diritto a un nuovo processo.

Tali due diritti sono concretizzati, rispettivamente, dagli articoli 8 e 9 della direttiva 2016/343.

Peraltro, tale articolo 9 dispone, in sostanza, che, qualora gli indagati o gli imputati non abbiano rinunciato al diritto di presenziare al proprio processo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che gli stessi «abbiano il diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, che consenta di riesaminare il merito della causa, incluso l’esame di nuove prove, e possa condurre alla riforma della decisione originaria». [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda l’articolo 47 della Carta, l’articolo 9 della direttiva 2016/343 concretizza, oltre al diritto a un equo processo, il diritto a un ricorso effettivo, che obbliga gli [OSCURATO:PERSONA] membri a prevedere mezzi di ricorso che consentano di rendere effettivo il diritto a un nuovo processo.

30. Una normativa nazionale che recepisce le norme minime comuni previste dalla direttiva 2016/343 costituisce un’attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta ( 7 ).

Poiché la direttiva 2016/343 non prevede un livello uniforme di tutela, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono applicare gli standard di tutela nazionali, «a patto che tale applicazione non comprometta il livello di tutela previsto dalla Carta, come interpretata dalla Corte, né il primato, l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione» ( 8 ).

31. Ne consegue che standard nazionali che non rispettino i requisiti imposti dagli articoli 8 e 9 della direttiva 2016/343 costituiscono un’attuazione inadeguata o non conforme dell’articolo 47 della Carta.

32. Per quanto riguarda il rinvio all’autonomia processuale al fine di rispondere alle questioni pregiudiziali, che è stato anche oggetto di una risposta da parte della [OSCURATO:PERSONA] in udienza, ritengo che – poiché la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale attua l’articolo 9 della direttiva 2016/343, che prevede il diritto a un nuovo processo quando le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva non siano soddisfatte – sia difficile affermare che ci si trova in un caso di «mancanza di una disciplina da parte del diritto dell’Unione», che darebbe luogo all’applicazione della giurisprudenza della Corte relativa a tale autonomia ( 9 ).

Del resto, poiché nella presente causa si applica l’articolo 47 della Carta, ritengo che un esame delle questioni pregiudiziali sulla base del principio di effettività sia superfluo.

Inoltre, per quanto riguarda il principio di equivalenza, ritengo che esso non sia pertinente nel caso di specie, poiché nel fascicolo non vi è nulla che indichi la sussistenza di una differenza di trattamento tra i ricorsi fondati sul diritto dell’Unione e quelli fondati sul diritto interno aventi un oggetto e una causa analoghi.

33. Ritengo pertanto che le questioni pregiudiziali vertano sull’interpretazione degli articoli 8 e 9 della direttiva 2016/343, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta.

34. Infine, nella domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio esprime dubbi riguardo all’interpretazione da adottare a causa delle precisazioni fornite dalla Corte ai punti da 37 a 43 della sentenza Stangalov, che conterrebbero una contraddizione intrinseca.

Più in particolare, tale giudice chiede alla Corte, da un lato, se la ricezione dell’imputazione da parte dell’imputato personalmente, nell’ambito della fase istruttoria, debba essere assimilata alla conoscenza da parte sua del fatto che sarà celebrato un processo nei suoi confronti e, dall’altro, quali siano le conseguenze giuridiche della sua fuga prima del suo rinvio a giudizio.

35. Di conseguenza, si deve ritenere che con le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se gli articoli 8 e 9 della direttiva 2016/343, interpretati alla luce dell’articolo 47 della Carta, ostino a una normativa e a una prassi nazionali che privano una persona condannata in contumacia del suo diritto a un nuovo processo per il motivo che tale persona si è data alla fuga dopo aver ricevuto un atto di imputazione preliminare redatto a suo carico e durante la fase istruttoria del procedimento penale che si è concluso con tale condanna, impedendo così alle autorità competenti di informarla di persona dell’atto di imputazione definitivo nonché della data e del luogo di svolgimento del processo nei suoi confronti e delle conseguenze della mancata comparizione.

Inoltre, il giudice del rinvio si interroga sulla nozione di «ragionevoli sforzi», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2016/343, per ritenere che la persona interessata sia sufficientemente informata della data e del luogo del processo, nonché su quella di «difensore incaricato», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva, al fine di determinare se la rappresentanza da parte di un avvocato d’ufficio designato dall’ordine forense per l’intera durata del procedimento giudiziario sia sufficiente ad adempiere l’obbligo di rappresentanza della persona condannata in contumacia.

B. Sui principi generali relativi al diritto degli imputati di presenziare al proprio processo

36. Occorre ricordare che la direttiva 2016/343, conformemente al suo articolo 1, ha lo scopo di stabilire norme minime comuni concernenti alcuni aspetti dei procedimenti penali, tra cui il «diritto di presenziare al processo».

Come espressamente confermato dal considerando 33 di tale direttiva, detto diritto costituisce parte integrante del diritto fondamentale a un equo processo ( 10 ), che è sancito dall’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»).

A tale disposizione corrispondono, come precisato nelle spiegazioni relative alla Carta ( 11 ), l’articolo 47, secondo e terzo comma, nonché l’articolo 48 di quest’ultima.

La Corte deve, pertanto, sincerarsi che l’interpretazione da essa fornita di queste ultime disposizioni assicuri un livello di protezione che non conculchi quello garantito dall’articolo 6 della CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») ( 12 ).

37. È applicando tali disposizioni della Carta che, nella sua sentenza del 26 febbraio 2013, Melloni ( 13 ), la Corte ha dichiarato che, sebbene il diritto dell’imputato a comparire personalmente al processo costituisca un elemento essenziale del diritto a un equo processo, tale diritto non è assoluto.

L’imputato può rinunciarvi di sua spontanea volontà, espressamente o tacitamente, a condizione che la rinuncia risulti in modo inequivocabile, sia accompagnata da garanzie minime corrispondenti alla sua gravità e non contrasti con un interesse pubblico importante.

In particolare, anche quando l’imputato non sia comparso personalmente, la violazione del diritto a un equo processo non sussiste allorché egli è stato informato della data e del luogo del processo o è stato assistito da un difensore da lui nominato a tal fine.

38. Codificando la giurisprudenza derivante da tale sentenza e applicandola nell’ambito dei procedimenti penali, l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri l’obbligo di garantire il rispetto del diritto di presenziare al processo.

Tuttavia, ai sensi dell’articolo 8, paragrafi da 2 a 4, di tale direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono, a determinate condizioni, prevedere lo svolgimento di un processo in contumacia ( 14 ).

39. Qualora le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di detta direttiva siano soddisfatte, l’articolo 8, paragrafo 3, della medesima direttiva prevede che una decisione di colpevolezza o innocenza dell’indagato o imputato possa essere eseguita nei suoi confronti.

40. Per contro, se tali condizioni non sono soddisfatte, gli indagati o imputati possono essere oggetto di una decisione emessa in contumacia ed esecutiva, ma, quando vengono informati di tale decisione, «in particolare quando siano arrestati», devono essere informati anche di tutti i mezzi di ricorso giurisdizionale di cui dispongono nei confronti di detta decisione.

A tale riguardo, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, e dell’articolo 9 della direttiva 2016/343, che hanno efficacia diretta, l’interessato ha diritto «a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, che consenta di riesaminare il merito della causa (...) e possa condurre alla riforma della decisione originaria» (in prosieguo: il «diritto a un nuovo processo») ( 15 ).

41. Ne consegue che una persona condannata in contumacia può essere privata del diritto a un nuovo processo solo se siano soddisfatte le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 ( 16 ).

Tuttavia, tenuto conto della giurisprudenza della Corte derivante dalle sentenze Melloni ( 17 ) e Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante) ( 18 ), tale frase deve essere interpretata nel senso che essa include anche il requisito di una rinuncia volontaria e inequivoca, ancorché quest’ultima non risulti dalla formulazione dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343.

Infatti, anche se tale disposizione non menziona esplicitamente la rinuncia, la Corte l’ha interpretata come un requisito sotteso ai criteri da essa enunciati.

A mio avviso, un siffatto requisito potrebbe essere fondato sul diritto di presenziare al processo, sancito all’articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva, che non è assoluto ( 19 ).

C. Sui tre requisiti derivanti dalla giurisprudenza

42. L’esame dei punti da 37 a 43 della sentenza Stangalov, che rinvia dal canto suo alla sentenza Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante), rivela che, per decidere se una persona giudicata in sua assenza abbia diritto a un nuovo processo, il giudice nazionale deve determinare se le garanzie di un equo processo siano state rispettate nel procedimento che ha portato alla sua condanna in contumacia.

43. [OSCURATO:PERSONA], occorre osservare che, nella sentenza Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante) ( 20 ), la Corte ha sottolineato che la facoltà riconosciuta agli [OSCURATO:PERSONA] membri di svolgere un processo in contumacia e di eseguire la decisione senza prevedere il diritto a un nuovo processo si basa su tre requisiti cumulativi.

In primo luogo, l’interessato deve essere debitamente informato (requisito dell’informazione).

In secondo luogo, egli deve aver rinunciato volontariamente e inequivocabilmente ad esercitare il diritto di presenziare al processo (requisito della rinuncia).

In terzo e ultimo luogo, lo svolgimento di un processo in contumacia deve soddisfare il requisito risultante dal testo dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343, il quale impone due condizioni alternative, vale a dire che l’interessato sia stato debitamente informato delle conseguenze della mancata comparizione [articolo 8, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva] oppure sia stato rappresentato da un difensore incaricato [articolo 8, paragrafo 2, lettera b), di detta direttiva].

44. Nei punti seguenti, esaminerò più approfonditamente tali tre requisiti cumulativi.

1. Sul requisito dell’informazione relativa allo svolgimento del processo

45. Anzitutto, il requisito dell’informazione risulta dalla formulazione stessa dell’articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2016/343.

46. Inoltre, dal considerando 36 della direttiva 2016/343 risulta che l’interessato è stato debitamente informato qualora sia stato, in tempo utile, «citato personalmente» o «informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo in modo tale da consentirgli di venire a conoscenza [di quest’ultimo]».

Secondo il legislatore, il fatto che l’interessato sia informato delle conseguenze di una mancata comparizione va inteso, in particolare, nel senso che lo stesso è informato, in tempo utile, «del fatto che potrebbe essere pronunciata la decisione nel caso in cui non compaia in giudizio» ( 21 ).

47. La Corte ha in particolare rilevato che, qualora l’interessato non sia stato informato, in tempo utile, dello svolgimento del suo processo, egli beneficia, in linea di principio, del diritto a un nuovo processo ( 22 ).

A tal fine, la Corte introduce una duplice condizione per determinare se una persona sia stata informata del suo processo, vale a dire la diligenza delle autorità competenti e la diligenza dell’imputato ( 23 ).

Infatti, occorre chiedersi, da un lato, se tali autorità abbiano adottato misure ragionevoli per avvisare l’imputato e, dall’altro, se quest’ultimo abbia cercato di ricevere o di evitare di ricevere tali informazioni.

48. Per quanto riguarda la prima condizione, nella sentenza Stangalov, la Corte ha rilevato che la persona interessata, sebbene si sia data alla fuga dopo aver ricevuto un atto di imputazione preliminare, è considerata validamente informata se le autorità competenti abbiano inviato il documento ufficiale indicante la data e il luogo del processo all’indirizzo che tale persona aveva comunicato durante le indagini e se sia stata fornita la prova che tale documento è stato effettivamente consegnato a detto indirizzo.

Tuttavia, si considera che la persona interessata sia stata informata dello svolgimento di tale processo solo se tali autorità abbiano profuso sforzi ragionevoli al fine di rintracciare detta persona e di convocare in giudizio quest’ultima personalmente o di informarla, con altri mezzi, della data e del luogo di detto processo ( 24 ).

49. A questo proposito, ritengo che la nozione di «ragionevoli sforzi», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2016/343, debba essere interpretata, da un lato, alla luce del principio di proporzionalità ( 25 ), cosicché l’intensità e la portata degli sforzi di ricerca devono essere modulate in funzione della gravità delle conseguenze per l’interessato, in particolare della pena comminata.

In altri termini, più pesante è la pena comminata (in particolare, più lunga è la durata della privazione della libertà), più intensi sono gli sforzi di ricerca imposti alle autorità competenti per assicurarsi che l’interessato sia stato effettivamente ricercato con diligenza prima di autorizzare una sentenza contumaciale.

D’altro lato, detta nozione di «ragionevoli sforzi» deve essere valutata alla luce delle circostanze specifiche di ciascun caso, ivi compresi il grado di conoscenza di cui dispongono le autorità competenti riguardo all’ubicazione dell’interessato nonché le informazioni concrete e aggiornate a loro disposizione. [OSCURATO:PERSONA], i mezzi impiegati devono essere adeguati alle informazioni effettivamente disponibili e alla situazione di fatto del procedimento.

È dunque solo tenendo conto sia della gravità delle conseguenze sia delle circostanze del caso di specie che si può stabilire se gli sforzi profusi dalle autorità competenti possano essere qualificati come «ragionevoli».

50. Per quanto concerne la seconda condizione, essa mira a determinare se l’interessato abbia deliberatamente evitato di essere informato.

A tal fine, la Corte ha precisato che indizi precisi e oggettivi possono dimostrare la volontà di eludere l’informazione, in particolare se l’interessato abbia fornito un indirizzo errato alle autorità competenti o abbia lasciato l’indirizzo che aveva comunicato.

Infatti, se una persona ha consapevolmente evitato di farsi informare (ad esempio, comunicando deliberatamente un indirizzo errato alle autorità nazionali competenti o non trovandosi più all’indirizzo che aveva comunicato), non può rivendicare il diritto a un nuovo processo ( 26 ).

51. Inoltre, ai punti 40 e 41 della sentenza Stangalov, la Corte ha cercato di respingere un argomento che potrebbe rimettere in discussione il requisito dell’informazione.

Tale argomento consiste nell’affermare che, poiché l’atto di imputazione definitivo e lo svolgimento del processo non sono certi nella fase istruttoria, non si potrebbe ritenere che l’imputato fosse pienamente informato.

Un simile argomento consentirebbe, in realtà, agli imputati di sottrarsi alla giustizia semplicemente sostenendo che non sapevano se si sarebbe effettivamente svolto un processo.

A tale riguardo, la Corte ha dichiarato che il fatto che l’imputato sia venuto a conoscenza dell’atto di imputazione preliminare è già sufficiente a dimostrare che egli sapeva che nei suoi confronti era in corso un procedimento, con la possibilità di un processo.

In altri termini, anche se il prosieguo del procedimento non era ancora completamente fissato nel momento in cui egli ha ricevuto tale atto, ciò non gli impediva di comprendere che nei suoi confronti era stato avviato un procedimento penale e che avrebbe potuto aver luogo una nuova fase dello stesso.

52. Di conseguenza, qualora l’interessato si sia dato alla fuga dopo aver ricevuto ufficialmente l’atto di imputazione preliminare, ma prima della notifica dell’atto di imputazione definitivo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono ritenere che egli sia validamente informato del processo.

A tal fine, occorre, in un primo tempo, che siano soddisfatte tre condizioni: l’imputato deve aver comunicato un indirizzo alle autorità, l’atto di imputazione definitivo e la convocazione al processo devono essere stati inviati in tempo utile e deve sussistere la prova che tali documenti siano stati consegnati all’indirizzo in questione ( 27 ).

In un secondo tempo, è necessario che le autorità competenti abbiano profuso sforzi ragionevoli al fine di rintracciare detta persona e di citarla personalmente o di informarla ufficialmente, con altri mezzi, della data e del luogo di tale processo.

53. Tuttavia, nella sentenza HN (Processo a un imputato allontanato dal territorio) ( 28 ), la Corte ha sottolineato che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono legittimati ad emettere una condanna in contumacia soltanto nelle situazioni in cui l’interessato avrebbe potuto effettivamente presenziare al processo e vi ha rinunciato volontariamente e inequivocabilmente.

Ne consegue che occorre distinguere le condizioni nelle quali si può presumere che l’interessato sia stato informato dello svolgimento del processo da quelle che consentono di ritenere che egli abbia rinunciato volontariamente e inequivocabilmente al suo diritto di presenziarvi ( 29 ).

In tal modo, la Corte aggiunge un altro requisito, che si sovrappone al requisito dell’informazione, vale a dire quello della rinuncia.

2. Sul requisito della rinuncia a comparire

54. Sebbene l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 non menzioni esplicitamente la nozione di «rinuncia», la Corte si è ispirata alla giurisprudenza della Corte EDU relativa al diritto a un equo processo al fine di dichiarare che tale nozione costituisce una condizione essenziale per giustificare l’assenza di un nuovo processo.

Il requisito della rinuncia mira pertanto a tutelare il diritto a un equo processo, garantendo che l’imputato non sia stato giudicato in contumacia senza aver avuto un’effettiva opportunità di difendersi.

55. A tale riguardo, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, né la lettera né lo spirito dell’articolo 6 della CEDU impediscono a una persona di rinunciare di sua spontanea volontà alle garanzie di un processo equo in modo espresso o tacito.

Tuttavia, la rinuncia al diritto di comparire all’udienza deve risultare in modo inequivocabile ed essere accompagnata da garanzie minime corrispondenti alla sua gravità ( 30 ).

Nella sentenza del 12 febbraio 1985, Colozza c.

Italia ( 31 ), la Corte EDU ha stabilito tre principi importanti.

In primo luogo, si può ritenere che un imputato abbia rinunciato al suo diritto di comparire soltanto se la sua rinuncia è chiara, inequivocabile e accompagnata da garanzie.

In secondo luogo, lo Stato non può presumere tale rinuncia per il solo fatto che l’imputato non si è presentato al processo, senza aver prima cercato attivamente di rintracciarlo e di informarlo del procedimento penale avviato nei suoi confronti.

In terzo luogo, se l’imputato non è mai stato informato del procedimento penale e se non è stato compiuto alcuno sforzo per garantire il suo diritto alla difesa, egli deve avere la possibilità di ottenere un nuovo processo.

56. A mio avviso, il requisito dell’informazione e quello della rinuncia sono strettamente collegati e si sovrappongono.

Infatti, nella sentenza del 15 settembre 2022, HN (Processo a un imputato allontanato dal territorio) ( 32 ), la Corte ha chiaramente affermato che un processo in contumacia può essere organizzato solo se l’interessato ha avuto la possibilità effettiva di presenziarvi e ha rinunciato volontariamente a tale diritto.

Orbene, per ritenere che una persona abbia rinunciato al suo diritto di essere giudicata in sua presenza, le autorità devono aver fatto tutto il possibile per informarla del processo.

Ciò significa che esse devono impiegare mezzi adeguati per informarla dello svolgimento del processo.

Solo dopo aver adempiuto tale obbligo di informazione le autorità competenti possono ritenere che l’imputato abbia rinunciato al suo diritto.

57. Infatti, basandosi sulla giurisprudenza della Corte EDU, la Corte ha dichiarato, nella sentenza Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante) ( 33 ), che la rinuncia ricorre allorché si constati che l’imputato è stato informato del procedimento penale a suo carico, che egli conosce la natura nonché la causa dell’accusa e che egli non intende presenziare al processo o intende sottrarsi all’azione penale ( 34 ).

58. Infine, osservo che, nelle sue conclusioni nella causa Sofiyska rayonna prokuratura e a. (Processo a un imputato allontanato dal territorio) ( C‑420/20 , EU:C:2022:157 ), l’avvocato generale Richard de la Tour ha affrontato, per completezza, la questione se una rinuncia, che interviene in una fase prodromica del procedimento penale nella quale l’autorità competente istruisce la causa, equivalga ad un consenso ad essere giudicato in sua assenza.

A suo avviso, l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una siffatta rinuncia ( 35 ), poiché quest’ultima sarebbe in particolare contraria alla linea giurisprudenziale elaborata dalla Corte EDU ( 36 ), da cui deriva la necessità che la rinuncia a comparire sia dimostrata da elementi concreti, oggettivi e pertinenti ( 37 ).

3. Sui requisiti dell’informazione sulle conseguenze dell’assenza al processo e della rappresentanza da parte di un difensore incaricato

59. Anche se si presume che l’imputato sia stato informato in tempo utile del processo e abbia rinunciato al suo diritto di comparire, occorre inoltre, in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2016/343, che egli sia stato informato delle conseguenze della mancata comparizione (prima condizione) o sia stato rappresentato da un difensore incaricato (seconda condizione).

Come si è affermato al paragrafo 43 delle presenti conclusioni, il terzo requisito si articola in due condizioni alternative.

60. La prima condizione, prevista all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2016/343, riguarda il contenuto delle informazioni fornite all’indagato o all’imputato.

In altri termini, egli deve aver avuto conoscenza del fatto che, se non compare al processo, nei suoi confronti potrà essere emessa ed eseguita una decisione di colpevolezza o di innocenza.

Nel caso in esame, tenuto conto delle circostanze del procedimento principale, poiché M.S.T. non è stato informato delle conseguenze della mancata comparizione, è chiaro che detta condizione non si applica nel caso di specie.

61. Quanto alla seconda condizione, prevista all’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2016/343, essa è relativa alla rappresentanza dell’indagato o dell’imputato da parte di un difensore.

Essa riguarda il caso in cui l’imputato, informato del processo, abbia deliberatamente scelto di essere rappresentato da un difensore anziché comparire personalmente al processo.

Ciò, in linea di principio, è idoneo a dimostrare che egli ha rinunciato a presenziare al proprio processo, pur garantendo il suo diritto di difendersi.

Come risulta dal considerando 37 di detta direttiva, l’esistenza di un «mandato», ai sensi di quest’ultima, richiede infatti che l’interessato stesso abbia conferito ad un avvocato, eventualmente a quello che gli è stato assegnato d’ufficio, l’incarico di rappresentarlo.

62. A questo proposito, la Corte EDU ha ritenuto che il diritto di ogni imputato ad essere effettivamente difeso da un avvocato, se necessario nominato d’ufficio, figuri tra gli elementi fondamentali del processo equo.

Un imputato non perde il beneficio di tale diritto per il solo fatto di non essere comparso al dibattimento.

È quindi d’importanza fondamentale per l’equità del sistema penale che la mancata comparizione dell’imputato al processo a suo carico non venga sanzionata in deroga al diritto all’assistenza di un difensore e che l’imputato sia adeguatamente difeso sia in primo grado che in appello ( 38 ).

63. La rinuncia dell’indagato o dell’imputato al diritto di presenziare al processo, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2016/343, implica che siano tenute in considerazione le modalità di rappresentanza da parte di un difensore dell’imputato allontanato dal territorio ( 39 ).

Le sentenze fondamentali Krombach c.

Francia ( 40 ) e Sejdovic c.

Italia ( 41 ) confermano, infatti, la posizione costante della Corte EDU secondo cui la rappresentanza effettiva da parte di un difensore è essenziale per garantire l’equità dei processi, anche quando l’imputato è giudicato in sua assenza.

Più in particolare, la seconda di tali sentenze ha sottolineato che l’assenza dell’imputato non deve impedire una difesa reale ed effettiva ( 42 ).

64. Ne consegue, a mio avviso, che il difensore nominato d’ufficio deve esercitare una vera e propria funzione di rappresentanza, garantendo una difesa effettiva degli interessi dell’imputato, anche in assenza di quest’ultimo.

Non è sufficiente che egli sia nominato formalmente: deve essere in grado di svolgere un ruolo attivo nel processo e di difendere l’imputato in modo significativo affinché il diritto alla difesa sia rispettato.

Tuttavia, per quanto mi consta, tali sentenze non definiscono con precisione le modalità di conferimento del mandato al difensore.

65. A questo proposito, la Corte ha rilevato, nella sentenza Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante) ( 43 ), che dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risultava che l’avvocato d’ufficio dell’imputato non era mai entrato in contatto con quest’ultimo, il quale non si era neppure espresso in merito alla nomina di tale avvocato.

La Corte ha ritenuto che, in tali circostanze, detto avvocato avrebbe potuto non essere considerato come «incaricato», ai sensi di detta disposizione, dall’imputato, circostanza che spettava al giudice del rinvio verificare alla luce delle condizioni previste dal diritto nazionale.

Di conseguenza, affinché sia concretizzata la nozione di «difensore incaricato», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), e del considerando 37 della direttiva 2016/343, spetta al giudice del rinvio assicurarsi che «l’interessato stesso abbia conferito ad un avvocato, eventualmente a colui che gli è stato assegnato d’ufficio, l’incarico di rappresentarlo», il che implica un’interazione reale e significativa tra l’interessato e il suo avvocato.

66. A tale riguardo, tengo a sottolineare che l’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2016/343 richiede che l’imputato sia rappresentato da un difensore da lui incaricato , il che significa che il difensore deve essere nominato dall’imputato stesso o con il suo consenso ai fini del processo.

Il fatto che un avvocato abbia assistito l’imputato nel corso dell’istruttoria non significa necessariamente che tale avvocato sia stato espressamente incaricato di rappresentarlo in giudizio in sua assenza.

Infatti, occorre un consenso chiaro dell’imputato, esplicito o implicito, per essere rappresentato da detto avvocato nel processo in sua assenza.

Ne consegue che il fatto che l’avvocato abbia già assistito l’imputato durante l’istruttoria può essere rilevante, in quanto può indicare una continuità della difesa.

Tuttavia, questa sola circostanza non è sufficiente a soddisfare la condizione prevista all’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2016/343, poiché occorre dimostrare che l’imputato abbia effettivamente incaricato tale avvocato di rappresentarlo nel suo processo.

67. Per quanto riguarda la questione del momento in cui tale contatto deve avvenire, né la giurisprudenza della Corte EDU né quella della Corte impongono un momento preciso per il contatto tra l’avvocato e il suo cliente, ma stabiliscono principi fondamentali che consentono di valutare se tale contatto sia stato effettivo e sufficiente a garantire un equo processo.

Spetta quindi al giudice valutare se l’assistenza fornita dall’avvocato sia effettiva sin dalle prime fasi del procedimento nonché durante il processo in contumacia ( 44 ).

A tale riguardo, se l’imputato ha un avvocato, ma quest’ultimo non lo incontra mai o non comunica con lui in modo da consentire una difesa effettiva, ciò può essere considerato una violazione dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), della CEDU, che prevede in particolare il diritto di essere assistito da un avvocato. [OSCURATO:PERSONA], anche in caso di difesa in contumacia, la Corte EDU esige che siano stati compiuti sforzi per garantire un contatto effettivo ( 45 ).

D. Applicazione nella presente causa

68. Nella presente causa, dalla decisione di rinvio risulta che il giudice nazionale nutre dubbi quanto alla questione se sia possibile escludere il diritto a un nuovo processo di una persona condannata in contumacia, per il motivo che tale persona si è data alla fuga dopo aver ricevuto un atto di imputazione preliminare, impedendo così alle autorità competenti di informarla personalmente dell’atto di imputazione definitivo nonché della data e del luogo del suo processo e delle conseguenze di una mancata comparizione.

A tale riguardo, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, secondo la giurisprudenza bulgara relativa all’articolo 423, paragrafo 1, seconda frase, del NPK, il diritto a un nuovo processo non spetta a una persona che si sia data alla fuga dopo l’imputazione nell’ambito del procedimento preliminare.

69. I dubbi del giudice del rinvio si concentrano, pertanto, sulla compatibilità con l’articolo 8, paragrafi 2 e 4, e con l’articolo 9 della direttiva 2016/343 della decisione di tale giudice di privare la persona condannata in contumacia del diritto a un nuovo processo quando le autorità competenti si siano trovate nell’impossibilità di informare personalmente l’imputato.

70. Nel caso di specie, spetterà al giudice del rinvio valutare se, alla luce delle precisazioni che precedono, il regime processuale istituito dal legislatore bulgaro sia compatibile con la direttiva 2016/343.

Ciò premesso, la Corte può fornire indicazioni utili ai fini di tale valutazione ( 46 ).

71. A prima vista, come sottolinea la [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni scritte, l’articolo 423, paragrafo 1, del NPK rimane problematico in quanto tale disposizione non include in modo sufficientemente chiaro tutte le condizioni per il rifiuto di un nuovo processo stabilite dalla direttiva 2016/343.

Infatti, sia tale disposizione sia la giurisprudenza elaborata dal giudice del rinvio in merito a detta disposizione sembrano incompatibili con l’articolo 8, paragrafo 4, e con l’articolo 9 della direttiva 2016/343, in quanto privano del diritto a un nuovo processo una persona giudicata in contumacia per il solo fatto che essa si è data alla fuga dopo essere stata accusata nel corso della fase preliminare del procedimento, ma quando non era stata ancora debitamente informata del processo (né della data e del luogo dello stesso), in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b), di tale direttiva ( 47 ).

72. Per quanto riguarda le circostanze del procedimento principale, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che, avendo ricevuto un atto di imputazione preliminare il 5 febbraio 2024, M.S.T. è stato personalmente informato dell’accusa formulata a suo carico nell’ambito della fase preliminare.

Egli ha lasciato la [OSCURATO:PERSONA] il 16 febbraio 2024 nonostante l’obbligo di informare periodicamente la polizia del suo luogo di residenza.

Tuttavia, poiché M.S.T. non ha ricevuto l’atto di imputazione, sembra che egli non abbia avuto un’informazione esplicita sulla data e sul luogo del processo né sulle conseguenze della sua assenza, il che potrebbe escludere l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2016/343.

Poiché è possibile che l’imputato non sia stato informato dell’udienza, conformemente all’articolo 8, paragrafi 2 e 4, di tale direttiva, egli potrebbe avere diritto a un nuovo processo, in applicazione dell’articolo 9 di detta direttiva.

73. Per quanto riguarda le circostanze esposte dal giudice del rinvio nell’ambito della sua seconda questione pregiudiziale, occorre esaminare se il fatto che l’imputato, benché ufficialmente informato delle accuse a suo carico e dell’avvio di un’indagine, abbia deliberatamente evitato di ricevere la convocazione lasciando l’indirizzo presso il quale doveva scontare la misura di sicurezza impostagli, nonostante i ragionevoli sforzi del Rayonen sad [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale distrettuale di [OSCURATO:PERSONA]) per notificargli l’atto di imputazione, possa giustificare l’esclusione del suo diritto a un nuovo processo dopo una condanna in contumacia.

74. A questo proposito, la questione essenziale è se il comportamento di M.S.T. possa essere interpretato come una rinuncia volontaria al suo diritto di presenziare al processo.

A tal fine, occorre chiedersi se le autorità preposte all’applicazione della legge abbiano compiuto sforzi ragionevoli per convocare M.S.T.

Come ho affermato in precedenza ( 48 ), le autorità competenti devono aver profuso sforzi ragionevoli al fine di rintracciare tale persona e di convocare in giudizio quest’ultima personalmente o di informarla, con altri mezzi, della data e del luogo di detto processo ( 49 ).

Soltanto a tale condizione si può ritenere che l’interessato abbia rinunciato volontariamente e inequivocabilmente al suo diritto di presenziare al processo.

75. Orbene, spetta al giudice del rinvio verificare se le autorità abbiano compiuto tali ragionevoli sforzi.

A tale riguardo, può sembrare sorprendente che il giudice competente non sia apparentemente riuscito a rintracciare M.S.T. al fine di informarlo dello svolgimento del suo processo e delle conseguenze dell’eventuale assenza, mentre egli è stato ritrovato in tempi relativamente rapidi dopo la sua condanna, poiché ha iniziato l’esecuzione della sua pena meno di un mese dopo che la pena è divenuta definitiva.

Spetta quindi al giudice del rinvio verificare che i tentativi compiuti prima del processo fossero effettivamente sufficienti e proporzionati, tenuto conto della gravità del reato e della pena inflitta ( 50 ).

76. Più in particolare, come suggerito dalla [OSCURATO:PERSONA], nei casi in cui le autorità competenti detengono informazioni da cui risulta che la persona si era trasferita e si trovava nel territorio di un altro Stato membro, si potrebbe ritenere ragionevole che tali autorità introducano una segnalazione nel SIS, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2018/1862, che consente di localizzare (in larga misura in modo automatizzato) le persone oggetto di una citazione dinanzi alle autorità giudiziarie nell’ambito di procedimenti penali ( 51 ).

77. Nelle circostanze del procedimento principale, da un lato, risulta dal fascicolo sottoposto alla Corte che l’imputazione riguardava un reato grave doloso, sanzionabile con una pena detentiva di durata non trascurabile ( 52 ).

D’altro lato, le autorità nazionali sembravano essere a conoscenza del fatto che M.S.T. lavorasse in Germania e hanno registrato negli schedari nazionali il fatto che egli ha lasciato la [OSCURATO:PERSONA] il 16 febbraio 2024. [OSCURATO:PERSONA], esse sembravano essere a conoscenza del trasferimento di M.S.T. all’estero.

In tali circostanze, occorre stabilire se esse fossero tenute a ricercare l’interessato tramite il SIS prima di giudicarlo in contumacia.

A tale riguardo, se il reato di cui trattasi è grave e se la pena irrogata è consistente, la segnalazione e la verifica nel SIS si impongono come elementi necessari per ritenere che le autorità competenti abbiano compiuto sforzi ragionevoli per informare di persona l’imputato in questione, soprattutto se esse disponevano già di seri indizi sulla sua ubicazione all’estero.

Alla luce di tali circostanze, il fatto che le autorità competenti abbiano continuato a cercare l’imputato limitandosi alle ricerche interne e abbiano disposto che l’atto di imputazione nonché le informazioni relative alla data e al luogo del processo gli fossero consegnati da un funzionario dell’unità regionale non sembra sufficiente per concludere che tali autorità abbiano compiuto sforzi ragionevoli.

Tuttavia, spetta al giudice del rinvio effettuare una siffatta valutazione.

78. Inoltre, per quanto riguarda la condizione relativa alla rappresentanza dell’imputato da parte di un difensore in applicazione del requisito della rappresentanza da parte di un difensore incaricato [la seconda condizione di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2016/343], dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che M.S.T. ha dichiarato di voler essere rappresentato dall’avvocato nominato d’ufficio, il quale era presente al processo in contumacia.

Tuttavia, un mandato conferito nella fase preliminare non si applica automaticamente al processo in contumacia.

Come ho già rilevato al paragrafo 66 delle presenti conclusioni, occorre dimostrare che l’imputato abbia effettivamente incaricato tale avvocato di rappresentarlo nel suo processo.

Spetta inoltre al giudice del rinvio verificare se detto avvocato abbia avuto sufficienti contatti con M.S.T. e se abbia tenuto informato il suo cliente sullo svolgimento del processo.

79. Infine, per quanto riguarda il principio di effettività, la Corte ha già dichiarato che occorre garantire che la procedura di domanda di riapertura del procedimento penale conduca al riconoscimento del diritto a un nuovo processo in tutti i casi in cui le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 non fossero soddisfatte ( 53 ).

Come ho già spiegato, ritengo che tale frase debba essere interpretata nel senso che essa include, in realtà, i tre requisiti cumulativi sopra menzionati ( 54 ).

La Corte ha altresì sottolineato, al punto 44 della sentenza Stangalov, che risultava, con riserva di verifica da parte del giudice nazionale, che una procedura di domanda di riapertura del procedimento penale come quella di cui trattavasi in tale causa non offriva una siffatta garanzia.

Inoltre, occorre sottolineare che, nella sentenza del 16 gennaio 2025, [OSCURATO:PERSONA] (Informazione sul diritto a un nuovo processo) ( 55 ), ai fini del rispetto del principio di effettività, la Corte ha invitato il giudice del rinvio a verificare se il diritto processuale bulgaro garantisca che la persona condannata in contumacia riceva, nel momento in cui è informata dell’esistenza di tale condanna o poco dopo, copia integrale della decisione pronunciata in contumacia e comunicazione dei suoi diritti processuali, anche in merito alla possibilità di presentare una domanda di riapertura del procedimento penale nonché all’organo giurisdizionale dinanzi al quale – ed il termine entro il quale – tale domanda deve essere proposta ( 56 ).

80. Nel caso in esame, è lecito dubitare che il diritto alla riapertura del processo sia effettivamente garantito, a causa del tempo intercorso tra la privazione della libertà e l’eventuale decisione sulla riapertura.

A tale riguardo, sebbene M.S.T. abbia iniziato a scontare la sua pena il 16 giugno 2024, l’udienza sulla riapertura si è tenuta solo il 24 gennaio 2025, vale a dire più di sette mesi dopo l’inizio dell’esecuzione della pena.

Se la persona non ha potuto proporre un ricorso prima o durante una parte significativa della sua detenzione, sussiste un problema di effettività del diritto alla riapertura, ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2016/343, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta.

Infatti, in circostanze in cui la persona ha già scontato una pena (o la maggior parte di essa) senza la possibilità immediata di contestare la condanna in contumacia, il diritto alla riapertura diviene inefficace.

In una situazione del genere, il giudice del rinvio dovrebbe assicurare che la procedura bulgara garantisca realmente un diritto effettivo alla riapertura.

81. Ne consegue che l’effettività del diritto alla riapertura osta a che una persona condannata in contumacia e che abbia iniziato a scontare la sua pena sia tenuta ad attendere un periodo prolungato prima che sia emessa una decisione sulla sua domanda di svolgimento di un nuovo processo, ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2016/343, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta.

V. Conclusione

82. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, [OSCURATO:PERSONA]) nel modo seguente: 1) Gli articoli 8 e 9 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa e a una prassi nazionali che escludono il diritto a un nuovo processo per il solo fatto che l’interessato sia stato accusato nell’ambito del procedimento istruttorio e si sia dato alla fuga, senza che le autorità competenti siano tenute ad informarlo della data e del luogo del processo nonché delle conseguenze della sua mancata comparizione dinanzi all’autorità giudiziaria. 2) L’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2016/343 deve essere interpretato nel senso che: nel valutare se le autorità competenti abbiano profuso tutti gli sforzi ragionevoli per informare l’interessato del processo, il giudice nazionale deve tenere conto sia della gravità delle conseguenze per l’interessato sia delle circostanze specifiche del caso di specie e, in particolare, deve avvalersi dei sistemi di informazione dell’Unione disponibili qualora sussistano indizi della presenza dell’interessato in un altro Stato membro. 3) L’effettività del diritto a un nuovo processo, ai sensi dell’articolo 9 di tale direttiva, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, osta a che una persona condannata in contumacia e che abbia iniziato a scontare la sua pena sia tenuta ad attendere un periodo prolungato prima che sia emessa una decisione sulla sua domanda di riapertura del processo. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. ( 2 ) GU 2016, L 65, pag. 1 . ( 3 )

V. sentenze del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante) [ C‑569/20 ; in prosieguo: la sentenza Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante), EU:C:2022:401 ]; del 16 gennaio 2025, [OSCURATO:PERSONA] (Informazione sul diritto a un nuovo processo) ( C‑400/23 , EU:C:2025:14 ), e del 16 gennaio 2025, Stangalov (C‑644/23; in prosieguo: la «sentenza Stangalov, EU:C:2025:16 ). ( 4 ) GU 2018, L 312, pag. 56 . ( 5 ) DV n. 86, del 28 ottobre 2005. ( 6 ) V., in particolare, punti 10, 11 e 17 della motivazione della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali [COM(2013) 821 final].

V. inoltre, ad esempio, Mitsilegas, V.,

EU [OSCURATO:PERSONA]

, 2 a ed., Hart, Oxford, 2022, in particolare pagg. da 254 a

295. ( 7 ) Da una giurisprudenza costante risulta che il riconoscimento del diritto a un ricorso effettivo, in un determinato caso di specie, presuppone che la persona che lo invoca si avvalga di diritti o di libertà garantiti dal diritto dell’Unione o che tale persona sia sottoposta a procedimenti penali che costituiscono attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta [v. sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale) ( C‑430/21 , EU:C:2022:99 , punto 34 e giurisprudenza citata)]. ( 8 ) Sentenza del 26 febbraio 2013, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑617/10 , EU:C:2013:105 , punto 29 ). ( 9 )

V. sentenza del 17 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑869/19 , EU:C:2022:397 , punto 22 e giurisprudenza citata). ( 10 ) Sentenza Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante) (punto 25). ( 11 ) GU 2007, C 303, pag. 17 . ( 12 ) V., in tal senso, sentenza dell’8 dicembre 2022, HYA e a. (Impossibilità di esaminare testimoni a carico) ( C‑348/21 , EU:C:2022:965 , punto 40 ). ( 13 ) C‑399/11 , EU:C:2013:107 , punto 49 . ( 14 ) Sentenza Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante) (punto 26). ( 15 ) Sentenza Stangalov (punto 35), che fa riferimento ai punti da 26 a 28 della sentenza Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante). ( 16 ) Sentenza Stangalov (punto 36). ( 17 ) Sentenza del 26 febbraio 2013 ( C‑399/11 , EU:C:2013:107 ). ( 18 ) Punto

31. ( 19 ) V., a questo proposito, considerando 35 della direttiva 2016/343, che precisa che il diritto degli indagati e imputati di presenziare al processo non è assoluto e che, a determinate condizioni, gli indagati e imputati dovrebbero avere la possibilità di rinunciarvi, esplicitamente o tacitamente, purché in modo inequivocabile [v. sentenza Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante) (punto 26)]. ( 20 ) Punti 33 e

34. ( 21 )

V. considerando 36 della direttiva 2016/343.

V., inoltre, sentenza Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante) (punti 39 e 40). ( 22 ) Sentenza Stangalov, punto

37. Peraltro, tale punto prevede anche una seconda ipotesi distinta, nella quale l’interessato è stato informato dello svolgimento del processo, ma non delle conseguenze della sua assenza, e non è stato rappresentato da un difensore incaricato.

Tale ipotesi riguarda, in realtà, il terzo requisito, che analizzerò in prosieguo (v. paragrafi da 59 a 67 delle presenti conclusioni). ( 23 ) Sentenza Stangalov (punto 37). ( 24 ) Sentenza Stangalov (punto 42 e giurisprudenza citata). ( 25 ) V., per analogia, la giurisprudenza in materia di mandato d’arresto europeo, nella quale la Corte ha richiesto che, prima di emettere un siffatto mandato, l’autorità giudiziaria emittente controlli, in particolare, il rispetto delle condizioni necessarie a tale emissione ed esamini la proporzionalità di quest’ultima, tenuto conto delle peculiarità di ciascun caso di specie [v., in tal senso, sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau) ( C‑508/18 e C‑82/19 PPU , EU:C:2019:456 , punto 71 e giurisprudenza citata)]. ( 26 )

V. punti 38 e 39 della sentenza Stangalov. ( 27 ) Sentenza Stangalov (punto 42). ( 28 ) Sentenza del 15 settembre 2022 ( C‑420/20 , EU:C:2022:679 , punto 58 ). ( 29 ) V., inoltre, la formulazione del punto 43 della sentenza Stangalov, che menziona sia il fatto di essere stato informato dello svolgimento del processo, sia il fatto di aver rinunciato volontariamente e inequivocabilmente ad esercitare il diritto di presenziare a quest’ultimo. ( 30 ) Corte EDU, 1 o marzo 2006, Sejdovic c.

Italia, CE:ECHR:2006:0301JUD005658100, § 86, e Corte EDU, 13 marzo 2018, [OSCURATO:PERSONA] e altri c.

Spagna, CE:ECHR:2018:0313JUD005551714, §

36. ( 31 ) Corte EDU, 12 febbraio 1985, CE:ECHR:1985:0212JUD000902480, §§ da 27 a

32. ( 32 ) C‑420/20 , EU:C:2022:679 , punto 58 . ( 33 ) Punto

53. ( 34 ) Conclusioni dell’avvocato generale Richard de la Tour nella causa Sofiyska rayonna prokuratura e a. (Processo a un imputato allontanato dal territorio) ( C‑420/20 , EU:C:2022:157 , paragrafo 108 ).

V., in particolare, Corte EDU, 1 o marzo 2006, Sejdovic c.

Italia, CE:ECHR:2006:0301JUD005658100, § 99, e Corte EDU, 23 maggio 2006, Kounov c. [OSCURATO:PERSONA], CE:ECHR:2006:0523JUD002437902, §

48. La Corte cita inoltre la giurisprudenza della Corte EDU secondo la quale l’intenzione di rinunciare a comparire può essere constatata, in particolare, quando la citazione a comparire non ha potuto essere consegnata a causa di un cambiamento di indirizzo che l’imputato ha omesso di comunicare alle autorità competenti.

In una siffatta ipotesi, l’interessato non può far valere un diritto a un nuovo processo (v., in tal senso, Corte EDU, 26 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA] c. [OSCURATO:PERSONA], CE:ECHR:2017:0126JUD005200907, § 52). ( 35 )

V. conclusioni dell’avvocato generale Richard de la Tour nella causa Sofiyska rayonna prokuratura e a. (Processo a un imputato allontanato dal territorio) ( C‑420/20 , EU:C:2022:157 , paragrafo 108 ). ( 36 )

V. conclusioni dell’avvocato generale Richard de la Tour nella causa Sofiyska rayonna prokuratura e a. (Processo a un imputato allontanato dal territorio) ( C‑420/20 , EU:C:2022:157 , paragrafo 106 ) e, in particolare, sentenze della Corte EDU ivi citate, vale a dire sentenze del 1 o marzo 2006, Sejdovic c.

Italia (CE:ECHR:2006:0301JUD005658100, §§ 98 e 99); del 23 maggio 2006, Kounov c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2006:0523JUD002437902, § 47); del 26 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA] c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2017:0126JUD005200907, § 52), e del 2 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA] c.

Francia (CE:ECHR:2017:0202JUD004492113, §§ da 62 a 65). ( 37 ) Da tale giurisprudenza risulta che detti elementi devono dimostrare che la persona era informata dell’esistenza di un procedimento penale a suo carico, che essa conosceva precisamente la natura e i motivi delle accuse e che essa ha rinunciato, in modo chiaro e senza ambiguità, al suo diritto di comparire e di difendersi.

L’avvocato generale sottolinea, a tale riguardo, che la Corte EDU non ritiene sufficiente che l’imputato abbia semplicemente sentito parlare, in modo vago o indiretto, dell’avvio di un procedimento penale nei suoi confronti.

Occorre che egli sia stato effettivamente informato in modo formale e preciso. ( 38 ) V., a tale riguardo, sentenze della Corte EDU del 13 febbraio 2001, Krombach c.

Francia (CE:ECHR:2001:0213JUD002973196, § 89), e del 1 o marzo 2006, Sejdovic c.

Italia (CE:ECHR:2006:0301JUD005658100, § 91). ( 39 ) Conclusioni dell’avvocato generale Richard de la Tour nella causa Sofiyska rayonna prokuratura e a. (Processo a un imputato allontanato dal territorio) ( C‑420/20 , EU:C:2022:157 , paragrafo 99 ). ( 40 ) Sentenza della Corte EDU del 13 febbraio 2001, CE:ECHR:2001:0213JUD002973196, §

89. ( 41 ) Sentenza della Corte EDU del 1 o marzo 2006, CE:ECHR:2006:0301JUD005658100, §§ da 91 a 94). ( 42 ) Nella sentenza del 1 o marzo 2006, Sejdovic c.

Italia (CE:ECHR:2006:0301JUD005658100, § 94), la Corte EDU ricorda che la mera nomina di un difensore non garantisce automaticamente un’assistenza effettiva dell’imputato. ( 43 ) Punto

56. ( 44 ) Nella sentenza del 2 novembre 2010, Sakhnovski c.

Russia, (CE:ECHR:2010:1102JUD002127203, § 98), la Corte EDU ha dichiarato che un avvocato nominato d’ufficio che non abbia avuto alcun contatto con il suo cliente, e non possa quindi garantire una difesa effettiva, non soddisfa i requisiti del processo equo. ( 45 ) V., in tal senso, sentenze della Corte EDU del 1 o marzo 2006, Sejdovic c.

Italia, CE:ECHR:2006:0301JUD005658100, § 86, e del 12 febbraio 1985, Colozza c.

Italia (CE:ECHR:1985:0212JUD000902480, §§ da 27 a 32). ( 46 ) V., per analogia, sentenza del 16 gennaio 2025, [OSCURATO:PERSONA] (Informazione sul diritto a un nuovo processo) ( C‑400/23 , EU:C:2025:14 , punto 54 e giurisprudenza citata). ( 47 ) [OSCURATO:PERSONA] afferma di aver avviato un procedimento per inadempimento per l’errato recepimento dell’articolo 8, paragrafo 4, e dell’articolo 9, della direttiva 2016/343 contro lo Stato membro in questione. ( 48 )

V. paragrafo 48 delle presenti conclusioni. ( 49 ) Sentenza Stangalov (punto 42 e giurisprudenza citata). ( 50 )

V. paragrafo 49 delle presenti conclusioni. ( 51 ) In tale contesto, l’espressione «su richiesta dell’autorità competente», di cui all’articolo 34 del regolamento 2018/1862, implica che l’obbligo dipende dalla volontà dell’autorità nazionale competente. ( 52 ) Il giudice del rinvio rileva che, dinanzi ad esso, l’avvocato nominato d’ufficio deduce un argomento vertente sulla fondatezza della domanda, vale a dire che «l’imputazione riguardava un reato grave doloso sanzionabile con una pena detentiva superiore a cinque anni, cosicché il condannato avrebbe dovuto assistere all’esame del caso». ( 53 ) V., in tal senso, sentenza Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante) (punto 31). ( 54 )

V. paragrafo 43 delle presenti conclusioni. ( 55 ) C‑400/23 , EU:C:2025:14 . ( 56 ) V., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2025, [OSCURATO:PERSONA] (Informazione sul diritto a un nuovo processo) ( C‑400/23 , EU:C:2025:14 , punto 61 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025CC0135 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 30 aprile 2025 ( 1 ) Causa C‑135/25 PPU [Kachev] ( i ) M.S.T. con l’intervento di: Varhovna kasatsionna prokuratura na [OSCURATO:PERSONA] [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, [OSCURATO:PERSONA])] «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Articolo 8 – Diritto di presenziare al processo – Informazione relativa al processo e alle conseguenze di una mancata comparizione – Impossibilità di rintracciare l’imputato – Sforzi ragionevoli profusi dalle autorità competenti – Proporzionalità – Possibilità di un processo e di una decisione in contumacia – Articolo 9 – Diritto a un nuovo processo – Insussistenza di tale diritto quando l’interessato si sottrae all’azione della giustizia – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea» 1. Una volta sancito nella legge il principio fondamentale secondo cui nessuno può essere condannato senza essersi potuto difendere, la responsabilità del giudice, il quale è tenuto ad assicurare le garanzie necessarie all’applicazione di tale principio, al fine di garantire un equilibrio tra gli imperativi di giustizia e le esigenze pratiche del processo, appare in tutta la sua ampiezza e la sua complessità. 2. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 4, e dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali ( 2 ), nonché dei principi di equivalenza e di effettività. Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una domanda di riapertura di un procedimento penale presentata da M.S.T. a seguito della sua condanna in contumacia a una pena detentiva di un anno per furto aggravato, che egli sta attualmente scontando in carcere in [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il rinvio pregiudiziale verte sulla medesima problematica relativa ai procedimenti penali in contumacia trattata nella recente giurisprudenza della Corte ( 3 ). Infatti, il giudice del rinvio afferma di incontrare difficoltà di interpretazione e di applicazione di tale giurisprudenza della Corte. Tali difficoltà sorgerebbero in particolare nel caso in cui l’imputato si sia deliberatamente dato alla fuga dopo essere stato informato dell’accusa formulata a suo carico nell’ambito delle indagini preliminari del procedimento penale, il che ha reso impossibile la sua comparizione. I. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 1. Direttiva 2016/343 4. Il considerando 35 della direttiva 2016/343 così recita: «Il diritto degli indagati e imputati di presenziare al processo non è assoluto: a determinate condizioni, gli indagati e imputati dovrebbero avere la possibilità di rinunciarvi, esplicitamente o tacitamente, purché in modo inequivocabile». 5. Il considerando 37 di tale direttiva prevede quanto segue: «Dovrebbe inoltre essere possibile celebrare un processo che possa concludersi con una decisione di colpevolezza o innocenza in assenza dell’indagato o imputato qualora quest’ultimo sia stato informato del processo e abbia conferito mandato a un difensore, nominato da lui o dallo Stato, per rappresentarlo in giudizio e che abbia rappresentato l’indagato o imputato». 6. L’articolo 8 di detta direttiva, intitolato «Diritto di presenziare al processo», ai paragrafi da 1 a 4 così dispone: «1.   [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano il diritto di presenziare al proprio processo. 2.   [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere che un processo che può concludersi con una decisione di colpevolezza o innocenza dell’indagato o imputato possa svolgersi in assenza di quest’ultimo, a condizione che: a) l’indagato o imputato sia stato informato in un tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione; oppure b) l’indagato o imputato, informato del processo, sia rappresentato da un difensore incaricato, nominato dall’indagato o imputato oppure dallo Stato. 3.   Una decisione adottata a norma del paragrafo 2 può essere eseguita nei confronti dell’indagato o imputato. 4.   Qualora gli [OSCURATO:PERSONA] membri prevedano la possibilità di svolgimento di processi in assenza dell’indagato o imputato, ma non sia possibile soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo perché l’indagato o imputato non può essere rintracciato nonostante i ragionevoli sforzi profusi, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono consentire comunque l’adozione di una decisione e l’esecuzione della stessa. In tal caso, gli [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che gli indagati o imputati, una volta informati della decisione, in particolare quando siano arrestati, siano informati anche della possibilità di impugnare la decisione e del diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, in conformità dell’articolo 9». 7. L’articolo 9 della direttiva 2016/343, intitolato «Diritto a un nuovo processo», è così formulato: «[OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che, laddove gli indagati o imputati non siano stati presenti al processo e non siano state soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, questi abbiano il diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, che consenta di riesaminare il merito della causa, incluso l’esame di nuove prove, e possa condurre alla riforma della decisione originaria. In tale contesto, gli [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che tali indagati o imputati abbiano il diritto di presenziare, di partecipare in modo efficace, in conformità delle procedure previste dal diritto nazionale e di esercitare i diritti della difesa». 2. Regolamento (UE) 2018/1862 8. L’articolo 34, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della [OSCURATO:PERSONA] ( 4 ) prevede quanto segue: «1.   Ai fini della comunicazione della residenza o del domicilio di una persona, gli [OSCURATO:PERSONA] membri inseriscono nel SIS, su richiesta dell’autorità competente, segnalazioni relativ[e] a: (...) c) persone alle quali deve essere notificata una sentenza penale o altri documenti connessi con un procedimento penale per rispondere di fatti che sono stati loro ascritti». B. Diritto bulgaro 9. L’articolo 219, paragrafo 3, punto 3, del Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale) ( 5 ), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «NPK»), prevede quanto segue: «L’ordinanza di rinvio a giudizio (...) deve specificare (...) i fatti dei quali [l’interessato] è imputato e la qualificazione giuridica di tali fatti». 10. L’articolo 247 c, paragrafo 1, del NPK così dispone: «Per ordine del giudice relatore, all’imputato viene consegnata una copia dell’atto di imputazione. La notifica dell’atto di imputazione informa l’imputato della data fissata per l’udienza preliminare (...) e del fatto che la causa può essere esaminata e giudicata in sua assenza, alle condizioni previste all’articolo 269». 11. Ai sensi dell’articolo 269 del NPK: «1.   La presenza dell’imputato al processo è obbligatoria quando quest’ultimo è accusato di un reato grave. (...) 3.   La causa può essere esaminata in assenza dell’imputato, qualora ciò non impedisca di accertare la verità oggettiva, se: 1) quest’ultimo non si trovi all’indirizzo da lui indicato o abbia cambiato indirizzo senza informarne l’autorità competente; 2) il suo luogo di residenza in [OSCURATO:PERSONA] non sia conosciuto e non sia stato individuato a seguito di una ricerca approfondita; (...) 4) si trovi al di fuori del territorio bulgaro e (...) il suo luogo di residenza sia sconosciuto». 12. L’articolo 423, paragrafo 1, del NPK prevede quanto segue: «Entro sei mesi dalla conoscenza della condanna penale definitiva (...), la persona condannata in contumacia può chiedere la riapertura del [procedimento] penale facendo valere la sua assenza nel corso di [detto procedimento]. La domanda è accolta salvo che la persona condannata, dopo la comunicazione dei capi di imputazione nel corso delle indagini, non si sia data alla fuga rendendo impossibile l’attuazione della procedura di cui all’articolo 247 c, paragrafo 1, oppure, dopo l’attuazione di tale procedura, non sia comparsa in udienza senza un valido motivo». II. Fatti all’origine della controversia, procedimento principale e questioni pregiudiziali 13. Con ordinanza del pubblico ministero del 5 febbraio 2024, a M.S.T. e al suo avvocato nominato d’ufficio è stato notificato l’atto di imputazione preliminare, redatto conformemente all’articolo 219 del NPK (in prosieguo: l’«atto di imputazione preliminare»), relativo a un furto aggravato commesso nel mese di ottobre 2023. Tale atto imponeva in particolare a M.S.T. di firmare periodicamente un registro tenuto dalle autorità di polizia del suo luogo di residenza. L’atto di imputazione preliminare informava inoltre M.S.T. del fatto che egli non doveva lasciare tale luogo e avrebbe dovuto presentarsi alle autorità competenti in caso di convocazione. 14. Dopo il suo rinvio a giudizio, M.S.T. è stato interrogato e ha fornito un indirizzo presso il quale avrebbe potuto essere reperito dalle autorità competenti. Egli ha inoltre dichiarato di essere stato informato dell’obbligo di pagare, in caso di condanna, le spese dell’avvocato d’ufficio. 15. Il 28 febbraio 2024 il Procuratore ha redatto un atto di imputazione, ai sensi dell’articolo 246 del NPK, e ha adito il Rayonen sad [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale distrettuale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). L’accusa formulata in tale atto corrispondeva, in fatto e in diritto, a quella contenuta nell’atto di imputazione preliminare che era stato consegnato all’imputato nel corso della fase istruttoria. 16. Non essendo riuscito a notificare tale atto di imputazione a M.S.T. presso l’indirizzo fornito da quest’ultimo, il Rayonen sad [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale distrettuale di [OSCURATO:PERSONA]) ha cercato di citare M.S.T. di persona, in particolare ordinando che fosse convocato telefonicamente, procedendo ad una verifica dei suoi viaggi all’estero e ordinando a un agente del servizio di sicurezza presso il Ministero della Giustizia di ricercarlo. Tuttavia, tali tentativi si sono rivelati infruttuosi. 17. In tali circostanze, il Rayonen sad [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale distrettuale di [OSCURATO:PERSONA]) ha esaminato l’accusa nei confronti di M.S.T. in sua assenza. L’avvocato d’ufficio che aveva assistito M.S.T. nella fase istruttoria ha partecipato al procedimento svoltosi dinanzi a tale organo giurisdizionale. 18. L’8 maggio 2024 detto organo giurisdizionale ha condannato M.S.T. alla pena di un anno di reclusione. Tale sentenza è divenuta definitiva il 24 maggio 2024 e M.S.T. ha iniziato a scontare la sua pena il 16 giugno 2024. 19. M.S.T. ha presentato, dinanzi al Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio, una domanda di riapertura del procedimento penale che aveva portato alla sua condanna in contumacia. 20. Tale organo giurisdizionale afferma che, in applicazione della propria giurisprudenza, una persona condannata in contumacia non può chiedere la riapertura del suo processo se la sua assenza è dovuta alla sua fuga, che ha reso impossibile notificarle l’atto di imputazione e informarla della data e del luogo del suo processo e delle conseguenze della mancata comparizione. In tal caso, la sua domanda di riapertura è respinta per malafede, in quanto detta persona non può trarre vantaggio dalla sua condotta illecita. Su questa base, il giudice del rinvio ritiene che l’articolo 423, paragrafo 1, del NPK sia conforme al diritto dell’Unione, in particolare agli articoli 8 e 9 della direttiva 2016/343. 21. Esso si interroga, tuttavia, sulla compatibilità di tale soluzione con l’interpretazione data dalla Corte a dette disposizioni nella sentenza Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante), e nella sentenza Stangalov. Esso si chiede, in particolare, se la ricezione di un atto di imputazione preliminare possa essere equiparata alla conoscenza, da parte della persona oggetto di tale atto, del fatto che verrà celebrato un processo nei suoi confronti e delle conseguenze giuridiche della sua fuga prima del suo rinvio a giudizio. 22. In tali circostanze, il Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se i requisiti normativi del diritto [dell’Unione], stabiliti all’articolo 9 e all’articolo 8, paragrafo 4, della [direttiva 2016/343], ammettano una normativa nazionale, come l’articolo 423, paragrafo 1, del [NPK], che esclude la riapertura di un procedimento penale e nega il diritto a un nuovo processo a un condannato in contumacia quando questi si sia dato alla fuga dopo che l’imputazione gli è stata comunicata personalmente nell’ambito del procedimento istruttorio, il che non ha consentito al Tribunale di informarlo in merito alla data e al luogo del processo, né in merito alle conseguenze della sua mancata comparizione dinanzi al Tribunale, ossia che la causa può essere esaminata e definita in sua assenza. 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se, conformemente ai principi di equivalenza e di effettività, il giudice nazionale possa considerare che il condannato in contumacia non ha diritto a un nuovo processo quando: 2.1 il Tribunale ha profuso tutti gli sforzi ragionevoli per informarlo del processo, ma, pur essendo stato ufficialmente informato di essere accusato di aver commesso un reato e sapendo quindi che un processo si sarebbe svolto nei suoi confronti, questi abbia deliberatamente agito in modo da evitare di ricevere ufficialmente le informazioni relative alla data e al luogo di detto processo allontanandosi dall’indirizzo presso cui doveva scontare la misura di sicurezza adottata nei suoi confronti nell’ambito del procedimento istruttorio, vale a dire l’obbligo di firma periodica di un registro tenuto dalle autorità di polizia del suo luogo di residenza; 2.2 l’atto di imputazione redatto ai sensi dell’articolo 246 del [NPK] e il documento che menziona la data e il luogo della prevista udienza sono stati inviati ed effettivamente consegnati all’indirizzo che il condannato aveva comunicato alle autorità incaricate dell’istruzione penale dopo la ricezione dell’atto di imputazione preliminare di cui all’articolo 219 del [NPK], fermo restando che l’atto di imputazione e l’[atto di] imputazione [preliminare redatto] nell’ambito del procedimento istruttorio coincidono sotto il profilo dei fatti e della loro qualificazione giuridica[, e] 2.3 il condannato è stato difeso da un avvocato nominato d’ufficio nel corso dell’intero procedimento giudiziario condotto in sua assenza». III. Procedimento d’urgenza dinanzi alla Corte 23. Il giudice del rinvio ha chiesto che il rinvio pregiudiziale in esame sia trattato con il procedimento d’urgenza di cui all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte. A sostegno di tale richiesta, esso ha affermato che la causa verte sull’interpretazione di disposizioni del diritto dell’Unione rientranti nel titolo V della parte terza del Trattato FUE. 24. Per quanto riguarda il criterio relativo all’urgenza, il giudice del rinvio ha rilevato che M.S.T. è attualmente in stato di detenzione, che la riapertura del procedimento penale potrebbe portare alla sua liberazione in attesa di un nuovo processo e che le questioni sollevate mirano precisamente a determinare se debba essere disposta una siffatta riapertura. 25. Alla luce di tali circostanze, la Terza Sezione della Corte ha deciso, il 26 febbraio 2025, di accogliere la domanda di tale giudice di trattare la presente causa con procedimento pregiudiziale d’urgenza. 26. Sono state depositate osservazioni scritte dalla Varhovna kasatsionna prokuratura na [OSCURATO:PERSONA] (Procura presso la Corte suprema di cassazione della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]) e dalla [OSCURATO:PERSONA] europea. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato osservazioni orali all’udienza di discussione tenutasi il 3 aprile 2025. IV. Analisi A. Sulla riformulazione delle questioni pregiudiziali 27. Anzitutto, poiché le due questioni pregiudiziali sono intrinsecamente connesse, propongo alla Corte di riformularle e di esaminarle congiuntamente, anche se la seconda è posta solo nel caso in cui la prima richieda una risposta affermativa. 28. Inoltre, devo ricordare che i diritti a un ricorso effettivo e a un equo processo costituiscono principi fondamentali del diritto dell’Unione, sanciti all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). A tale riguardo, la direttiva 2016/343 concretizza il diritto a un equo processo, stabilendo norme minime comuni relative, in particolare, al diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Tale direttiva deve pertanto essere interpretata alla luce dell’articolo 47 della Carta ( 6 ). 29. Nei procedimenti penali, il diritto a un equo processo include il diritto di presenziare al processo e, in caso di violazione di tale diritto, il diritto a un nuovo processo. Tali due diritti sono concretizzati, rispettivamente, dagli articoli 8 e 9 della direttiva 2016/343. Peraltro, tale articolo 9 dispone, in sostanza, che, qualora gli indagati o gli imputati non abbiano rinunciato al diritto di presenziare al proprio processo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che gli stessi «abbiano il diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, che consenta di riesaminare il merito della causa, incluso l’esame di nuove prove, e possa condurre alla riforma della decisione originaria». [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda l’articolo 47 della Carta, l’articolo 9 della direttiva 2016/343 concretizza, oltre al diritto a un equo processo, il diritto a un ricorso effettivo, che obbliga gli [OSCURATO:PERSONA] membri a prevedere mezzi di ricorso che consentano di rendere effettivo il diritto a un nuovo processo. 30. Una normativa nazionale che recepisce le norme minime comuni previste dalla direttiva 2016/343 costituisce un’attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta ( 7 ). Poiché la direttiva 2016/343 non prevede un livello uniforme di tutela, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono applicare gli standard di tutela nazionali, «a patto che tale applicazione non comprometta il livello di tutela previsto dalla Carta, come interpretata dalla Corte, né il primato, l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione» ( 8 ). 31. Ne consegue che standard nazionali che non rispettino i requisiti imposti dagli articoli 8 e 9 della direttiva 2016/343 costituiscono un’attuazione inadeguata o non conforme dell’articolo 47 della Carta. 32. Per quanto riguarda il rinvio all’autonomia processuale al fine di rispondere alle questioni pregiudiziali, che è stato anche oggetto di una risposta da parte della [OSCURATO:PERSONA] in udienza, ritengo che – poiché la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale attua l’articolo 9 della direttiva 2016/343, che prevede il diritto a un nuovo processo quando le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva non siano soddisfatte – sia difficile affermare che ci si trova in un caso di «mancanza di una disciplina da parte del diritto dell’Unione», che darebbe luogo all’applicazione della giurisprudenza della Corte relativa a tale autonomia ( 9 ). Del resto, poiché nella presente causa si applica l’articolo 47 della Carta, ritengo che un esame delle questioni pregiudiziali sulla base del principio di effettività sia superfluo. Inoltre, per quanto riguarda il principio di equivalenza, ritengo che esso non sia pertinente nel caso di specie, poiché nel fascicolo non vi è nulla che indichi la sussistenza di una differenza di trattamento tra i ricorsi fondati sul diritto dell’Unione e quelli fondati sul diritto interno aventi un oggetto e una causa analoghi. 33. Ritengo pertanto che le questioni pregiudiziali vertano sull’interpretazione degli articoli 8 e 9 della direttiva 2016/343, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta. 34. Infine, nella domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio esprime dubbi riguardo all’interpretazione da adottare a causa delle precisazioni fornite dalla Corte ai punti da 37 a 43 della sentenza Stangalov, che conterrebbero una contraddizione intrinseca. Più in particolare, tale giudice chiede alla Corte, da un lato, se la ricezione dell’imputazione da parte dell’imputato personalmente, nell’ambito della fase istruttoria, debba essere assimilata alla conoscenza da parte sua del fatto che sarà celebrato un processo nei suoi confronti e, dall’altro, quali siano le conseguenze giuridiche della sua fuga prima del suo rinvio a giudizio. 35. Di conseguenza, si deve ritenere che con le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se gli articoli 8 e 9 della direttiva 2016/343, interpretati alla luce dell’articolo 47 della Carta, ostino a una normativa e a una prassi nazionali che privano una persona condannata in contumacia del suo diritto a un nuovo processo per il motivo che tale persona si è data alla fuga dopo aver ricevuto un atto di imputazione preliminare redatto a suo carico e durante la fase istruttoria del procedimento penale che si è concluso con tale condanna, impedendo così alle autorità competenti di informarla di persona dell’atto di imputazione definitivo nonché della data e del luogo di svolgimento del processo nei suoi confronti e delle conseguenze della mancata comparizione. Inoltre, il giudice del rinvio si interroga sulla nozione di «ragionevoli sforzi», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2016/343, per ritenere che la persona interessata sia sufficientemente informata della data e del luogo del processo, nonché su quella di «difensore incaricato», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva, al fine di determinare se la rappresentanza da parte di un avvocato d’ufficio designato dall’ordine forense per l’intera durata del procedimento giudiziario sia sufficiente ad adempiere l’obbligo di rappresentanza della persona condannata in contumacia. B. Sui principi generali relativi al diritto degli imputati di presenziare al proprio processo 36. Occorre ricordare che la direttiva 2016/343, conformemente al suo articolo 1, ha lo scopo di stabilire norme minime comuni concernenti alcuni aspetti dei procedimenti penali, tra cui il «diritto di presenziare al processo». Come espressamente confermato dal considerando 33 di tale direttiva, detto diritto costituisce parte integrante del diritto fondamentale a un equo processo ( 10 ), che è sancito dall’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»). A tale disposizione corrispondono, come precisato nelle spiegazioni relative alla Carta ( 11 ), l’articolo 47, secondo e terzo comma, nonché l’articolo 48 di quest’ultima. La Corte deve, pertanto, sincerarsi che l’interpretazione da essa fornita di queste ultime disposizioni assicuri un livello di protezione che non conculchi quello garantito dall’articolo 6 della CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») ( 12 ). 37. È applicando tali disposizioni della Carta che, nella sua sentenza del 26 febbraio 2013, Melloni ( 13 ), la Corte ha dichiarato che, sebbene il diritto dell’imputato a comparire personalmente al processo costituisca un elemento essenziale del diritto a un equo processo, tale diritto non è assoluto. L’imputato può rinunciarvi di sua spontanea volontà, espressamente o tacitamente, a condizione che la rinuncia risulti in modo inequivocabile, sia accompagnata da garanzie minime corrispondenti alla sua gravità e non contrasti con un interesse pubblico importante. In particolare, anche quando l’imputato non sia comparso personalmente, la violazione del diritto a un equo processo non sussiste allorché egli è stato informato della data e del luogo del processo o è stato assistito da un difensore da lui nominato a tal fine. 38. Codificando la giurisprudenza derivante da tale sentenza e applicandola nell’ambito dei procedimenti penali, l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri l’obbligo di garantire il rispetto del diritto di presenziare al processo. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 8, paragrafi da 2 a 4, di tale direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono, a determinate condizioni, prevedere lo svolgimento di un processo in contumacia ( 14 ). 39. Qualora le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di detta direttiva siano soddisfatte, l’articolo 8, paragrafo 3, della medesima direttiva prevede che una decisione di colpevolezza o innocenza dell’indagato o imputato possa essere eseguita nei suoi confronti. 40. Per contro, se tali condizioni non sono soddisfatte, gli indagati o imputati possono essere oggetto di una decisione emessa in contumacia ed esecutiva, ma, quando vengono informati di tale decisione, «in particolare quando siano arrestati», devono essere informati anche di tutti i mezzi di ricorso giurisdizionale di cui dispongono nei confronti di detta decisione. A tale riguardo, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, e dell’articolo 9 della direttiva 2016/343, che hanno efficacia diretta, l’interessato ha diritto «a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, che consenta di riesaminare il merito della causa (...) e possa condurre alla riforma della decisione originaria» (in prosieguo: il «diritto a un nuovo processo») ( 15 ). 41. Ne consegue che una persona condannata in contumacia può essere privata del diritto a un nuovo processo solo se siano soddisfatte le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 ( 16 ). Tuttavia, tenuto conto della giurisprudenza della Corte derivante dalle sentenze Melloni ( 17 ) e Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante) ( 18 ), tale frase deve essere interpretata nel senso che essa include anche il requisito di una rinuncia volontaria e inequivoca, ancorché quest’ultima non risulti dalla formulazione dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343. Infatti, anche se tale disposizione non menziona esplicitamente la rinuncia, la Corte l’ha interpretata come un requisito sotteso ai criteri da essa enunciati. A mio avviso, un siffatto requisito potrebbe essere fondato sul diritto di presenziare al processo, sancito all’articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva, che non è assoluto ( 19 ). C. Sui tre requisiti derivanti dalla giurisprudenza 42. L’esame dei punti da 37 a 43 della sentenza Stangalov, che rinvia dal canto suo alla sentenza Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante), rivela che, per decidere se una persona giudicata in sua assenza abbia diritto a un nuovo processo, il giudice nazionale deve determinare se le garanzie di un equo processo siano state rispettate nel procedimento che ha portato alla sua condanna in contumacia. 43. [OSCURATO:PERSONA], occorre osservare che, nella sentenza Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante) ( 20 ), la Corte ha sottolineato che la facoltà riconosciuta agli [OSCURATO:PERSONA] membri di svolgere un processo in contumacia e di eseguire la decisione senza prevedere il diritto a un nuovo processo si basa su tre requisiti cumulativi. In primo luogo, l’interessato deve essere debitamente informato (requisito dell’informazione). In secondo luogo, egli deve aver rinunciato volontariamente e inequivocabilmente ad esercitare il diritto di presenziare al processo (requisito della rinuncia). In terzo e ultimo luogo, lo svolgimento di un processo in contumacia deve soddisfare il requisito risultante dal testo dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343, il quale impone due condizioni alternative, vale a dire che l’interessato sia stato debitamente informato delle conseguenze della mancata comparizione [articolo 8, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva] oppure sia stato rappresentato da un difensore incaricato [articolo 8, paragrafo 2, lettera b), di detta direttiva]. 44. Nei punti seguenti, esaminerò più approfonditamente tali tre requisiti cumulativi. 1. Sul requisito dell’informazione relativa allo svolgimento del processo 45. Anzitutto, il requisito dell’informazione risulta dalla formulazione stessa dell’articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2016/343. 46. Inoltre, dal considerando 36 della direttiva 2016/343 risulta che l’interessato è stato debitamente informato qualora sia stato, in tempo utile, «citato personalmente» o «informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo in modo tale da consentirgli di venire a conoscenza [di quest’ultimo]». Secondo il legislatore, il fatto che l’interessato sia informato delle conseguenze di una mancata comparizione va inteso, in particolare, nel senso che lo stesso è informato, in tempo utile, «del fatto che potrebbe essere pronunciata la decisione nel caso in cui non compaia in giudizio» ( 21 ). 47. La Corte ha in particolare rilevato che, qualora l’interessato non sia stato informato, in tempo utile, dello svolgimento del suo processo, egli beneficia, in linea di principio, del diritto a un nuovo processo ( 22 ). A tal fine, la Corte introduce una duplice condizione per determinare se una persona sia stata informata del suo processo, vale a dire la diligenza delle autorità competenti e la diligenza dell’imputato ( 23 ). Infatti, occorre chiedersi, da un lato, se tali autorità abbiano adottato misure ragionevoli per avvisare l’imputato e, dall’altro, se quest’ultimo abbia cercato di ricevere o di evitare di ricevere tali informazioni. 48. Per quanto riguarda la prima condizione, nella sentenza Stangalov, la Corte ha rilevato che la persona interessata, sebbene si sia data alla fuga dopo aver ricevuto un atto di imputazione preliminare, è considerata validamente informata se le autorità competenti abbiano inviato il documento ufficiale indicante la data e il luogo del processo all’indirizzo che tale persona aveva comunicato durante le indagini e se sia stata fornita la prova che tale documento è stato effettivamente consegnato a detto indirizzo. Tuttavia, si considera che la persona interessata sia stata informata dello svolgimento di tale processo solo se tali autorità abbiano profuso sforzi ragionevoli al fine di rintracciare detta persona e di convocare in giudizio quest’ultima personalmente o di informarla, con altri mezzi, della data e del luogo di detto processo ( 24 ). 49. A questo proposito, ritengo che la nozione di «ragionevoli sforzi», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2016/343, debba essere interpretata, da un lato, alla luce del principio di proporzionalità ( 25 ), cosicché l’intensità e la portata degli sforzi di ricerca devono essere modulate in funzione della gravità delle conseguenze per l’interessato, in particolare della pena comminata. In altri termini, più pesante è la pena comminata (in particolare, più lunga è la durata della privazione della libertà), più intensi sono gli sforzi di ricerca imposti alle autorità competenti per assicurarsi che l’interessato sia stato effettivamente ricercato con diligenza prima di autorizzare una sentenza contumaciale. D’altro lato, detta nozione di «ragionevoli sforzi» deve essere valutata alla luce delle circostanze specifiche di ciascun caso, ivi compresi il grado di conoscenza di cui dispongono le autorità competenti riguardo all’ubicazione dell’interessato nonché le informazioni concrete e aggiornate a loro disposizione. [OSCURATO:PERSONA], i mezzi impiegati devono essere adeguati alle informazioni effettivamente disponibili e alla situazione di fatto del procedimento. È dunque solo tenendo conto sia della gravità delle conseguenze sia delle circostanze del caso di specie che si può stabilire se gli sforzi profusi dalle autorità competenti possano essere qualificati come «ragionevoli». 50. Per quanto concerne la seconda condizione, essa mira a determinare se l’interessato abbia deliberatamente evitato di essere informato. A tal fine, la Corte ha precisato che indizi precisi e oggettivi possono dimostrare la volontà di eludere l’informazione, in particolare se l’interessato abbia fornito un indirizzo errato alle autorità competenti o abbia lasciato l’indirizzo che aveva comunicato. Infatti, se una persona ha consapevolmente evitato di farsi informare (ad esempio, comunicando deliberatamente un indirizzo errato alle autorità nazionali competenti o non trovandosi più all’indirizzo che aveva comunicato), non può rivendicare il diritto a un nuovo processo ( 26 ). 51. Inoltre, ai punti 40 e 41 della sentenza Stangalov, la Corte ha cercato di respingere un argomento che potrebbe rimettere in discussione il requisito dell’informazione. Tale argomento consiste nell’affermare che, poiché l’atto di imputazione definitivo e lo svolgimento del processo non sono certi nella fase istruttoria, non si potrebbe ritenere che l’imputato fosse pienamente informato. Un simile argomento consentirebbe, in realtà, agli imputati di sottrarsi alla giustizia semplicemente sostenendo che non sapevano se si sarebbe effettivamente svolto un processo. A tale riguardo, la Corte ha dichiarato che il fatto che l’imputato sia venuto a conoscenza dell’atto di imputazione preliminare è già sufficiente a dimostrare che egli sapeva che nei suoi confronti era in corso un procedimento, con la possibilità di un processo. In altri termini, anche se il prosieguo del procedimento non era ancora completamente fissato nel momento in cui egli ha ricevuto tale atto, ciò non gli impediva di comprendere che nei suoi confronti era stato avviato un procedimento penale e che avrebbe potuto aver luogo una nuova fase dello stesso. 52. Di conseguenza, qualora l’interessato si sia dato alla fuga dopo aver ricevuto ufficialmente l’atto di imputazione preliminare, ma prima della notifica dell’atto di imputazione definitivo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono ritenere che egli sia validamente informato del processo. A tal fine, occorre, in un primo tempo, che siano soddisfatte tre condizioni: l’imputato deve aver comunicato un indirizzo alle autorità, l’atto di imputazione definitivo e la convocazione al processo devono essere stati inviati in tempo utile e deve sussistere la prova che tali documenti siano stati consegnati all’indirizzo in questione ( 27 ). In un secondo tempo, è necessario che le autorità competenti abbiano profuso sforzi ragionevoli al fine di rintracciare detta persona e di citarla personalmente o di informarla ufficialmente, con altri mezzi, della data e del luogo di tale processo. 53. Tuttavia, nella sentenza HN (Processo a un imputato allontanato dal territorio) ( 28 ), la Corte ha sottolineato che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono legittimati ad emettere una condanna in contumacia soltanto nelle situazioni in cui l’interessato avrebbe potuto effettivamente presenziare al processo e vi ha rinunciato volontariamente e inequivocabilmente. Ne consegue che occorre distinguere le condizioni nelle quali si può presumere che l’interessato sia stato informato dello svolgimento del processo da quelle che consentono di ritenere che egli abbia rinunciato volontariamente e inequivocabilmente al suo diritto di presenziarvi ( 29 ). In tal modo, la Corte aggiunge un altro requisito, che si sovrappone al requisito dell’informazione, vale a dire quello della rinuncia. 2. Sul requisito della rinuncia a comparire 54. Sebbene l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 non menzioni esplicitamente la nozione di «rinuncia», la Corte si è ispirata alla giurisprudenza della Corte EDU relativa al diritto a un equo processo al fine di dichiarare che tale nozione costituisce una condizione essenziale per giustificare l’assenza di un nuovo processo. Il requisito della rinuncia mira pertanto a tutelare il diritto a un equo processo, garantendo che l’imputato non sia stato giudicato in contumacia senza aver avuto un’effettiva opportunità di difendersi. 55. A tale riguardo, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, né la lettera né lo spirito dell’articolo 6 della CEDU impediscono a una persona di rinunciare di sua spontanea volontà alle garanzie di un processo equo in modo espresso o tacito. Tuttavia, la rinuncia al diritto di comparire all’udienza deve risultare in modo inequivocabile ed essere accompagnata da garanzie minime corrispondenti alla sua gravità ( 30 ). Nella sentenza del 12 febbraio 1985, Colozza c. Italia ( 31 ), la Corte EDU ha stabilito tre principi importanti. In primo luogo, si può ritenere che un imputato abbia rinunciato al suo diritto di comparire soltanto se la sua rinuncia è chiara, inequivocabile e accompagnata da garanzie. In secondo luogo, lo Stato non può presumere tale rinuncia per il solo fatto che l’imputato non si è presentato al processo, senza aver prima cercato attivamente di rintracciarlo e di informarlo del procedimento penale avviato nei suoi confronti. In terzo luogo, se l’imputato non è mai stato informato del procedimento penale e se non è stato compiuto alcuno sforzo per garantire il suo diritto alla difesa, egli deve avere la possibilità di ottenere un nuovo processo. 56. A mio avviso, il requisito dell’informazione e quello della rinuncia sono strettamente collegati e si sovrappongono. Infatti, nella sentenza del 15 settembre 2022, HN (Processo a un imputato allontanato dal territorio) ( 32 ), la Corte ha chiaramente affermato che un processo in contumacia può essere organizzato solo se l’interessato ha avuto la possibilità effettiva di presenziarvi e ha rinunciato volontariamente a tale diritto. Orbene, per ritenere che una persona abbia rinunciato al suo diritto di essere giudicata in sua presenza, le autorità devono aver fatto tutto il possibile per informarla del processo. Ciò significa che esse devono impiegare mezzi adeguati per informarla dello svolgimento del processo. Solo dopo aver adempiuto tale obbligo di informazione le autorità competenti possono ritenere che l’imputato abbia rinunciato al suo diritto. 57. Infatti, basandosi sulla giurisprudenza della Corte EDU, la Corte ha dichiarato, nella sentenza Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante) ( 33 ), che la rinuncia ricorre allorché si constati che l’imputato è stato informato del procedimento penale a suo carico, che egli conosce la natura nonché la causa dell’accusa e che egli non intende presenziare al processo o intende sottrarsi all’azione penale ( 34 ). 58. Infine, osservo che, nelle sue conclusioni nella causa Sofiyska rayonna prokuratura e a. (Processo a un imputato allontanato dal territorio) ( C‑420/20 , EU:C:2022:157 ), l’avvocato generale Richard de la Tour ha affrontato, per completezza, la questione se una rinuncia, che interviene in una fase prodromica del procedimento penale nella quale l’autorità competente istruisce la causa, equivalga ad un consenso ad essere giudicato in sua assenza. A suo avviso, l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una siffatta rinuncia ( 35 ), poiché quest’ultima sarebbe in particolare contraria alla linea giurisprudenziale elaborata dalla Corte EDU ( 36 ), da cui deriva la necessità che la rinuncia a comparire sia dimostrata da elementi concreti, oggettivi e pertinenti ( 37 ). 3. Sui requisiti dell’informazione sulle conseguenze dell’assenza al processo e della rappresentanza da parte di un difensore incaricato 59. Anche se si presume che l’imputato sia stato informato in tempo utile del processo e abbia rinunciato al suo diritto di comparire, occorre inoltre, in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2016/343, che egli sia stato informato delle conseguenze della mancata comparizione (prima condizione) o sia stato rappresentato da un difensore incaricato (seconda condizione). Come si è affermato al paragrafo 43 delle presenti conclusioni, il terzo requisito si articola in due condizioni alternative. 60. La prima condizione, prevista all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2016/343, riguarda il contenuto delle informazioni fornite all’indagato o all’imputato. In altri termini, egli deve aver avuto conoscenza del fatto che, se non compare al processo, nei suoi confronti potrà essere emessa ed eseguita una decisione di colpevolezza o di innocenza. Nel caso in esame, tenuto conto delle circostanze del procedimento principale, poiché M.S.T. non è stato informato delle conseguenze della mancata comparizione, è chiaro che detta condizione non si applica nel caso di specie. 61. Quanto alla seconda condizione, prevista all’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2016/343, essa è relativa alla rappresentanza dell’indagato o dell’imputato da parte di un difensore. Essa riguarda il caso in cui l’imputato, informato del processo, abbia deliberatamente scelto di essere rappresentato da un difensore anziché comparire personalmente al processo. Ciò, in linea di principio, è idoneo a dimostrare che egli ha rinunciato a presenziare al proprio processo, pur garantendo il suo diritto di difendersi. Come risulta dal considerando 37 di detta direttiva, l’esistenza di un «mandato», ai sensi di quest’ultima, richiede infatti che l’interessato stesso abbia conferito ad un avvocato, eventualmente a quello che gli è stato assegnato d’ufficio, l’incarico di rappresentarlo. 62. A questo proposito, la Corte EDU ha ritenuto che il diritto di ogni imputato ad essere effettivamente difeso da un avvocato, se necessario nominato d’ufficio, figuri tra gli elementi fondamentali del processo equo. Un imputato non perde il beneficio di tale diritto per il solo fatto di non essere comparso al dibattimento. È quindi d’importanza fondamentale per l’equità del sistema penale che la mancata comparizione dell’imputato al processo a suo carico non venga sanzionata in deroga al diritto all’assistenza di un difensore e che l’imputato sia adeguatamente difeso sia in primo grado che in appello ( 38 ). 63. La rinuncia dell’indagato o dell’imputato al diritto di presenziare al processo, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2016/343, implica che siano tenute in considerazione le modalità di rappresentanza da parte di un difensore dell’imputato allontanato dal territorio ( 39 ). Le sentenze fondamentali Krombach c. Francia ( 40 ) e Sejdovic c. Italia ( 41 ) confermano, infatti, la posizione costante della Corte EDU secondo cui la rappresentanza effettiva da parte di un difensore è essenziale per garantire l’equità dei processi, anche quando l’imputato è giudicato in sua assenza. Più in particolare, la seconda di tali sentenze ha sottolineato che l’assenza dell’imputato non deve impedire una difesa reale ed effettiva ( 42 ). 64. Ne consegue, a mio avviso, che il difensore nominato d’ufficio deve esercitare una vera e propria funzione di rappresentanza, garantendo una difesa effettiva degli interessi dell’imputato, anche in assenza di quest’ultimo. Non è sufficiente che egli sia nominato formalmente: deve essere in grado di svolgere un ruolo attivo nel processo e di difendere l’imputato in modo significativo affinché il diritto alla difesa sia rispettato. Tuttavia, per quanto mi consta, tali sentenze non definiscono con precisione le modalità di conferimento del mandato al difensore. 65. A questo proposito, la Corte ha rilevato, nella sentenza Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante) ( 43 ), che dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risultava che l’avvocato d’ufficio dell’imputato non era mai entrato in contatto con quest’ultimo, il quale non si era neppure espresso in merito alla nomina di tale avvocato. La Corte ha ritenuto che, in tali circostanze, detto avvocato avrebbe potuto non essere considerato come «incaricato», ai sensi di detta disposizione, dall’imputato, circostanza che spettava al giudice del rinvio verificare alla luce delle condizioni previste dal diritto nazionale. Di conseguenza, affinché sia concretizzata la nozione di «difensore incaricato», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), e del considerando 37 della direttiva 2016/343, spetta al giudice del rinvio assicurarsi che «l’interessato stesso abbia conferito ad un avvocato, eventualmente a colui che gli è stato assegnato d’ufficio, l’incarico di rappresentarlo», il che implica un’interazione reale e significativa tra l’interessato e il suo avvocato. 66. A tale riguardo, tengo a sottolineare che l’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2016/343 richiede che l’imputato sia rappresentato da un difensore da lui incaricato , il che significa che il difensore deve essere nominato dall’imputato stesso o con il suo consenso ai fini del processo. Il fatto che un avvocato abbia assistito l’imputato nel corso dell’istruttoria non significa necessariamente che tale avvocato sia stato espressamente incaricato di rappresentarlo in giudizio in sua assenza. Infatti, occorre un consenso chiaro dell’imputato, esplicito o implicito, per essere rappresentato da detto avvocato nel processo in sua assenza. Ne consegue che il fatto che l’avvocato abbia già assistito l’imputato durante l’istruttoria può essere rilevante, in quanto può indicare una continuità della difesa. Tuttavia, questa sola circostanza non è sufficiente a soddisfare la condizione prevista all’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2016/343, poiché occorre dimostrare che l’imputato abbia effettivamente incaricato tale avvocato di rappresentarlo nel suo processo. 67. Per quanto riguarda la questione del momento in cui tale contatto deve avvenire, né la giurisprudenza della Corte EDU né quella della Corte impongono un momento preciso per il contatto tra l’avvocato e il suo cliente, ma stabiliscono principi fondamentali che consentono di valutare se tale contatto sia stato effettivo e sufficiente a garantire un equo processo. Spetta quindi al giudice valutare se l’assistenza fornita dall’avvocato sia effettiva sin dalle prime fasi del procedimento nonché durante il processo in contumacia ( 44 ). A tale riguardo, se l’imputato ha un avvocato, ma quest’ultimo non lo incontra mai o non comunica con lui in modo da consentire una difesa effettiva, ciò può essere considerato una violazione dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), della CEDU, che prevede in particolare il diritto di essere assistito da un avvocato. [OSCURATO:PERSONA], anche in caso di difesa in contumacia, la Corte EDU esige che siano stati compiuti sforzi per garantire un contatto effettivo ( 45 ). D. Applicazione nella presente causa 68. Nella presente causa, dalla decisione di rinvio risulta che il giudice nazionale nutre dubbi quanto alla questione se sia possibile escludere il diritto a un nuovo processo di una persona condannata in contumacia, per il motivo che tale persona si è data alla fuga dopo aver ricevuto un atto di imputazione preliminare, impedendo così alle autorità competenti di informarla personalmente dell’atto di imputazione definitivo nonché della data e del luogo del suo processo e delle conseguenze di una mancata comparizione. A tale riguardo, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, secondo la giurisprudenza bulgara relativa all’articolo 423, paragrafo 1, seconda frase, del NPK, il diritto a un nuovo processo non spetta a una persona che si sia data alla fuga dopo l’imputazione nell’ambito del procedimento preliminare. 69. I dubbi del giudice del rinvio si concentrano, pertanto, sulla compatibilità con l’articolo 8, paragrafi 2 e 4, e con l’articolo 9 della direttiva 2016/343 della decisione di tale giudice di privare la persona condannata in contumacia del diritto a un nuovo processo quando le autorità competenti si siano trovate nell’impossibilità di informare personalmente l’imputato. 70. Nel caso di specie, spetterà al giudice del rinvio valutare se, alla luce delle precisazioni che precedono, il regime processuale istituito dal legislatore bulgaro sia compatibile con la direttiva 2016/343. Ciò premesso, la Corte può fornire indicazioni utili ai fini di tale valutazione ( 46 ). 71. A prima vista, come sottolinea la [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni scritte, l’articolo 423, paragrafo 1, del NPK rimane problematico in quanto tale disposizione non include in modo sufficientemente chiaro tutte le condizioni per il rifiuto di un nuovo processo stabilite dalla direttiva 2016/343. Infatti, sia tale disposizione sia la giurisprudenza elaborata dal giudice del rinvio in merito a detta disposizione sembrano incompatibili con l’articolo 8, paragrafo 4, e con l’articolo 9 della direttiva 2016/343, in quanto privano del diritto a un nuovo processo una persona giudicata in contumacia per il solo fatto che essa si è data alla fuga dopo essere stata accusata nel corso della fase preliminare del procedimento, ma quando non era stata ancora debitamente informata del processo (né della data e del luogo dello stesso), in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b), di tale direttiva ( 47 ). 72. Per quanto riguarda le circostanze del procedimento principale, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che, avendo ricevuto un atto di imputazione preliminare il 5 febbraio 2024, M.S.T. è stato personalmente informato dell’accusa formulata a suo carico nell’ambito della fase preliminare. Egli ha lasciato la [OSCURATO:PERSONA] il 16 febbraio 2024 nonostante l’obbligo di informare periodicamente la polizia del suo luogo di residenza. Tuttavia, poiché M.S.T. non ha ricevuto l’atto di imputazione, sembra che egli non abbia avuto un’informazione esplicita sulla data e sul luogo del processo né sulle conseguenze della sua assenza, il che potrebbe escludere l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2016/343. Poiché è possibile che l’imputato non sia stato informato dell’udienza, conformemente all’articolo 8, paragrafi 2 e 4, di tale direttiva, egli potrebbe avere diritto a un nuovo processo, in applicazione dell’articolo 9 di detta direttiva. 73. Per quanto riguarda le circostanze esposte dal giudice del rinvio nell’ambito della sua seconda questione pregiudiziale, occorre esaminare se il fatto che l’imputato, benché ufficialmente informato delle accuse a suo carico e dell’avvio di un’indagine, abbia deliberatamente evitato di ricevere la convocazione lasciando l’indirizzo presso il quale doveva scontare la misura di sicurezza impostagli, nonostante i ragionevoli sforzi del Rayonen sad [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale distrettuale di [OSCURATO:PERSONA]) per notificargli l’atto di imputazione, possa giustificare l’esclusione del suo diritto a un nuovo processo dopo una condanna in contumacia. 74. A questo proposito, la questione essenziale è se il comportamento di M.S.T. possa essere interpretato come una rinuncia volontaria al suo diritto di presenziare al processo. A tal fine, occorre chiedersi se le autorità preposte all’applicazione della legge abbiano compiuto sforzi ragionevoli per convocare M.S.T. Come ho affermato in precedenza ( 48 ), le autorità competenti devono aver profuso sforzi ragionevoli al fine di rintracciare tale persona e di convocare in giudizio quest’ultima personalmente o di informarla, con altri mezzi, della data e del luogo di detto processo ( 49 ). Soltanto a tale condizione si può ritenere che l’interessato abbia rinunciato volontariamente e inequivocabilmente al suo diritto di presenziare al processo. 75. Orbene, spetta al giudice del rinvio verificare se le autorità abbiano compiuto tali ragionevoli sforzi. A tale riguardo, può sembrare sorprendente che il giudice competente non sia apparentemente riuscito a rintracciare M.S.T. al fine di informarlo dello svolgimento del suo processo e delle conseguenze dell’eventuale assenza, mentre egli è stato ritrovato in tempi relativamente rapidi dopo la sua condanna, poiché ha iniziato l’esecuzione della sua pena meno di un mese dopo che la pena è divenuta definitiva. Spetta quindi al giudice del rinvio verificare che i tentativi compiuti prima del processo fossero effettivamente sufficienti e proporzionati, tenuto conto della gravità del reato e della pena inflitta ( 50 ). 76. Più in particolare, come suggerito dalla [OSCURATO:PERSONA], nei casi in cui le autorità competenti detengono informazioni da cui risulta che la persona si era trasferita e si trovava nel territorio di un altro Stato membro, si potrebbe ritenere ragionevole che tali autorità introducano una segnalazione nel SIS, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2018/1862, che consente di localizzare (in larga misura in modo automatizzato) le persone oggetto di una citazione dinanzi alle autorità giudiziarie nell’ambito di procedimenti penali ( 51 ). 77. Nelle circostanze del procedimento principale, da un lato, risulta dal fascicolo sottoposto alla Corte che l’imputazione riguardava un reato grave doloso, sanzionabile con una pena detentiva di durata non trascurabile ( 52 ). D’altro lato, le autorità nazionali sembravano essere a conoscenza del fatto che M.S.T. lavorasse in Germania e hanno registrato negli schedari nazionali il fatto che egli ha lasciato la [OSCURATO:PERSONA] il 16 febbraio 2024. [OSCURATO:PERSONA], esse sembravano essere a conoscenza del trasferimento di M.S.T. all’estero. In tali circostanze, occorre stabilire se esse fossero tenute a ricercare l’interessato tramite il SIS prima di giudicarlo in contumacia. A tale riguardo, se il reato di cui trattasi è grave e se la pena irrogata è consistente, la segnalazione e la verifica nel SIS si impongono come elementi necessari per ritenere che le autorità competenti abbiano compiuto sforzi ragionevoli per informare di persona l’imputato in questione, soprattutto se esse disponevano già di seri indizi sulla sua ubicazione all’estero. Alla luce di tali circostanze, il fatto che le autorità competenti abbiano continuato a cercare l’imputato limitandosi alle ricerche interne e abbiano disposto che l’atto di imputazione nonché le informazioni relative alla data e al luogo del processo gli fossero consegnati da un funzionario dell’unità regionale non sembra sufficiente per concludere che tali autorità abbiano compiuto sforzi ragionevoli. Tuttavia, spetta al giudice del rinvio effettuare una siffatta valutazione. 78. Inoltre, per quanto riguarda la condizione relativa alla rappresentanza dell’imputato da parte di un difensore in applicazione del requisito della rappresentanza da parte di un difensore incaricato [la seconda condizione di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2016/343], dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che M.S.T. ha dichiarato di voler essere rappresentato dall’avvocato nominato d’ufficio, il quale era presente al processo in contumacia. Tuttavia, un mandato conferito nella fase preliminare non si applica automaticamente al processo in contumacia. Come ho già rilevato al paragrafo 66 delle presenti conclusioni, occorre dimostrare che l’imputato abbia effettivamente incaricato tale avvocato di rappresentarlo nel suo processo. Spetta inoltre al giudice del rinvio verificare se detto avvocato abbia avuto sufficienti contatti con M.S.T. e se abbia tenuto informato il suo cliente sullo svolgimento del processo. 79. Infine, per quanto riguarda il principio di effettività, la Corte ha già dichiarato che occorre garantire che la procedura di domanda di riapertura del procedimento penale conduca al riconoscimento del diritto a un nuovo processo in tutti i casi in cui le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 non fossero soddisfatte ( 53 ). Come ho già spiegato, ritengo che tale frase debba essere interpretata nel senso che essa include, in realtà, i tre requisiti cumulativi sopra menzionati ( 54 ). La Corte ha altresì sottolineato, al punto 44 della sentenza Stangalov, che risultava, con riserva di verifica da parte del giudice nazionale, che una procedura di domanda di riapertura del procedimento penale come quella di cui trattavasi in tale causa non offriva una siffatta garanzia. Inoltre, occorre sottolineare che, nella sentenza del 16 gennaio 2025, [OSCURATO:PERSONA] (Informazione sul diritto a un nuovo processo) ( 55 ), ai fini del rispetto del principio di effettività, la Corte ha invitato il giudice del rinvio a verificare se il diritto processuale bulgaro garantisca che la persona condannata in contumacia riceva, nel momento in cui è informata dell’esistenza di tale condanna o poco dopo, copia integrale della decisione pronunciata in contumacia e comunicazione dei suoi diritti processuali, anche in merito alla possibilità di presentare una domanda di riapertura del procedimento penale nonché all’organo giurisdizionale dinanzi al quale – ed il termine entro il quale – tale domanda deve essere proposta ( 56 ). 80. Nel caso in esame, è lecito dubitare che il diritto alla riapertura del processo sia effettivamente garantito, a causa del tempo intercorso tra la privazione della libertà e l’eventuale decisione sulla riapertura. A tale riguardo, sebbene M.S.T. abbia iniziato a scontare la sua pena il 16 giugno 2024, l’udienza sulla riapertura si è tenuta solo il 24 gennaio 2025, vale a dire più di sette mesi dopo l’inizio dell’esecuzione della pena. Se la persona non ha potuto proporre un ricorso prima o durante una parte significativa della sua detenzione, sussiste un problema di effettività del diritto alla riapertura, ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2016/343, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta. Infatti, in circostanze in cui la persona ha già scontato una pena (o la maggior parte di essa) senza la possibilità immediata di contestare la condanna in contumacia, il diritto alla riapertura diviene inefficace. In una situazione del genere, il giudice del rinvio dovrebbe assicurare che la procedura bulgara garantisca realmente un diritto effettivo alla riapertura. 81. Ne consegue che l’effettività del diritto alla riapertura osta a che una persona condannata in contumacia e che abbia iniziato a scontare la sua pena sia tenuta ad attendere un periodo prolungato prima che sia emessa una decisione sulla sua domanda di svolgimento di un nuovo processo, ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2016/343, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta. V. Conclusione 82. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, [OSCURATO:PERSONA]) nel modo seguente: 1) Gli articoli 8 e 9 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa e a una prassi nazionali che escludono il diritto a un nuovo processo per il solo fatto che l’interessato sia stato accusato nell’ambito del procedimento istruttorio e si sia dato alla fuga, senza che le autorità competenti siano tenute ad informarlo della data e del luogo del processo nonché delle conseguenze della sua mancata comparizione dinanzi all’autorità giudiziaria. 2) L’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2016/343 deve essere interpretato nel senso che: nel valutare se le autorità competenti abbiano profuso tutti gli sforzi ragionevoli per informare l’interessato del processo, il giudice nazionale deve tenere conto sia della gravità delle conseguenze per l’interessato sia delle circostanze specifiche del caso di specie e, in particolare, deve avvalersi dei sistemi di informazione dell’Unione disponibili qualora sussistano indizi della presenza dell’interessato in un altro Stato membro. 3) L’effettività del diritto a un nuovo processo, ai sensi dell’articolo 9 di tale direttiva, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, osta a che una persona condannata in contumacia e che abbia iniziato a scontare la sua pena sia tenuta ad attendere un periodo prolungato prima che sia emessa una decisione sulla sua domanda di riapertura del processo. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. ( 2 ) GU 2016, L 65, pag. 1 . ( 3 ) V. sentenze del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante) [ C‑569/20 ; in prosieguo: la sentenza Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante), EU:C:2022:401 ]; del 16 gennaio 2025, [OSCURATO:PERSONA] (Informazione sul diritto a un nuovo processo) ( C‑400/23 , EU:C:2025:14 ), e del 16 gennaio 2025, Stangalov (C‑644/23; in prosieguo: la «sentenza Stangalov, EU:C:2025:16 ). ( 4 ) GU 2018, L 312, pag. 56 . ( 5 ) DV n. 86, del 28 ottobre 2005. ( 6 ) V., in particolare, punti 10, 11 e 17 della motivazione della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali [COM(2013) 821 final]. V. inoltre, ad esempio, Mitsilegas, V., EU [OSCURATO:PERSONA] , 2 a ed., Hart, Oxford, 2022, in particolare pagg. da 254 a 295. ( 7 ) Da una giurisprudenza costante risulta che il riconoscimento del diritto a un ricorso effettivo, in un determinato caso di specie, presuppone che la persona che lo invoca si avvalga di diritti o di libertà garantiti dal diritto dell’Unione o che tale persona sia sottoposta a procedimenti penali che costituiscono attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta [v. sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale) ( C‑430/21 , EU:C:2022:99 , punto 34 e giurisprudenza citata)]. ( 8 ) Sentenza del 26 febbraio 2013, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑617/10 , EU:C:2013:105 , punto 29 ). ( 9 ) V. sentenza del 17 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑869/19 , EU:C:2022:397 , punto 22 e giurisprudenza citata). ( 10 ) Sentenza Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante) (punto 25). ( 11 ) GU 2007, C 303, pag. 17 . ( 12 ) V., in tal senso, sentenza dell’8 dicembre 2022, HYA e a. (Impossibilità di esaminare testimoni a carico) ( C‑348/21 , EU:C:2022:965 , punto 40 ). ( 13 ) C‑399/11 , EU:C:2013:107 , punto 49 . ( 14 ) Sentenza Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante) (punto 26). ( 15 ) Sentenza Stangalov (punto 35), che fa riferimento ai punti da 26 a 28 della sentenza Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante). ( 16 ) Sentenza Stangalov (punto 36). ( 17 ) Sentenza del 26 febbraio 2013 ( C‑399/11 , EU:C:2013:107 ). ( 18 ) Punto 31. ( 19 ) V., a questo proposito, considerando 35 della direttiva 2016/343, che precisa che il diritto degli indagati e imputati di presenziare al processo non è assoluto e che, a determinate condizioni, gli indagati e imputati dovrebbero avere la possibilità di rinunciarvi, esplicitamente o tacitamente, purché in modo inequivocabile [v. sentenza Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante) (punto 26)]. ( 20 ) Punti 33 e 34. ( 21 ) V. considerando 36 della direttiva 2016/343. V., inoltre, sentenza Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante) (punti 39 e 40). ( 22 ) Sentenza Stangalov, punto 37. Peraltro, tale punto prevede anche una seconda ipotesi distinta, nella quale l’interessato è stato informato dello svolgimento del processo, ma non delle conseguenze della sua assenza, e non è stato rappresentato da un difensore incaricato. Tale ipotesi riguarda, in realtà, il terzo requisito, che analizzerò in prosieguo (v. paragrafi da 59 a 67 delle presenti conclusioni). ( 23 ) Sentenza Stangalov (punto 37). ( 24 ) Sentenza Stangalov (punto 42 e giurisprudenza citata). ( 25 ) V., per analogia, la giurisprudenza in materia di mandato d’arresto europeo, nella quale la Corte ha richiesto che, prima di emettere un siffatto mandato, l’autorità giudiziaria emittente controlli, in particolare, il rispetto delle condizioni necessarie a tale emissione ed esamini la proporzionalità di quest’ultima, tenuto conto delle peculiarità di ciascun caso di specie [v., in tal senso, sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau) ( C‑508/18 e C‑82/19 PPU , EU:C:2019:456 , punto 71 e giurisprudenza citata)]. ( 26 ) V. punti 38 e 39 della sentenza Stangalov. ( 27 ) Sentenza Stangalov (punto 42). ( 28 ) Sentenza del 15 settembre 2022 ( C‑420/20 , EU:C:2022:679 , punto 58 ). ( 29 ) V., inoltre, la formulazione del punto 43 della sentenza Stangalov, che menziona sia il fatto di essere stato informato dello svolgimento del processo, sia il fatto di aver rinunciato volontariamente e inequivocabilmente ad esercitare il diritto di presenziare a quest’ultimo. ( 30 ) Corte EDU, 1 o marzo 2006, Sejdovic c. Italia, CE:ECHR:2006:0301JUD005658100, § 86, e Corte EDU, 13 marzo 2018, [OSCURATO:PERSONA] e altri c. Spagna, CE:ECHR:2018:0313JUD005551714, § 36. ( 31 ) Corte EDU, 12 febbraio 1985, CE:ECHR:1985:0212JUD000902480, §§ da 27 a 32. ( 32 ) C‑420/20 , EU:C:2022:679 , punto 58 . ( 33 ) Punto 53. ( 34 ) Conclusioni dell’avvocato generale Richard de la Tour nella causa Sofiyska rayonna prokuratura e a. (Processo a un imputato allontanato dal territorio) ( C‑420/20 , EU:C:2022:157 , paragrafo 108 ). V., in particolare, Corte EDU, 1 o marzo 2006, Sejdovic c. Italia, CE:ECHR:2006:0301JUD005658100, § 99, e Corte EDU, 23 maggio 2006, Kounov c. [OSCURATO:PERSONA], CE:ECHR:2006:0523JUD002437902, § 48. La Corte cita inoltre la giurisprudenza della Corte EDU secondo la quale l’intenzione di rinunciare a comparire può essere constatata, in particolare, quando la citazione a comparire non ha potuto essere consegnata a causa di un cambiamento di indirizzo che l’imputato ha omesso di comunicare alle autorità competenti. In una siffatta ipotesi, l’interessato non può far valere un diritto a un nuovo processo (v., in tal senso, Corte EDU, 26 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA] c. [OSCURATO:PERSONA], CE:ECHR:2017:0126JUD005200907, § 52). ( 35 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Richard de la Tour nella causa Sofiyska rayonna prokuratura e a. (Processo a un imputato allontanato dal territorio) ( C‑420/20 , EU:C:2022:157 , paragrafo 108 ). ( 36 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Richard de la Tour nella causa Sofiyska rayonna prokuratura e a. (Processo a un imputato allontanato dal territorio) ( C‑420/20 , EU:C:2022:157 , paragrafo 106 ) e, in particolare, sentenze della Corte EDU ivi citate, vale a dire sentenze del 1 o marzo 2006, Sejdovic c. Italia (CE:ECHR:2006:0301JUD005658100, §§ 98 e 99); del 23 maggio 2006, Kounov c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2006:0523JUD002437902, § 47); del 26 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA] c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2017:0126JUD005200907, § 52), e del 2 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA] c. Francia (CE:ECHR:2017:0202JUD004492113, §§ da 62 a 65). ( 37 ) Da tale giurisprudenza risulta che detti elementi devono dimostrare che la persona era informata dell’esistenza di un procedimento penale a suo carico, che essa conosceva precisamente la natura e i motivi delle accuse e che essa ha rinunciato, in modo chiaro e senza ambiguità, al suo diritto di comparire e di difendersi. L’avvocato generale sottolinea, a tale riguardo, che la Corte EDU non ritiene sufficiente che l’imputato abbia semplicemente sentito parlare, in modo vago o indiretto, dell’avvio di un procedimento penale nei suoi confronti. Occorre che egli sia stato effettivamente informato in modo formale e preciso. ( 38 ) V., a tale riguardo, sentenze della Corte EDU del 13 febbraio 2001, Krombach c. Francia (CE:ECHR:2001:0213JUD002973196, § 89), e del 1 o marzo 2006, Sejdovic c. Italia (CE:ECHR:2006:0301JUD005658100, § 91). ( 39 ) Conclusioni dell’avvocato generale Richard de la Tour nella causa Sofiyska rayonna prokuratura e a. (Processo a un imputato allontanato dal territorio) ( C‑420/20 , EU:C:2022:157 , paragrafo 99 ). ( 40 ) Sentenza della Corte EDU del 13 febbraio 2001, CE:ECHR:2001:0213JUD002973196, § 89. ( 41 ) Sentenza della Corte EDU del 1 o marzo 2006, CE:ECHR:2006:0301JUD005658100, §§ da 91 a 94). ( 42 ) Nella sentenza del 1 o marzo 2006, Sejdovic c. Italia (CE:ECHR:2006:0301JUD005658100, § 94), la Corte EDU ricorda che la mera nomina di un difensore non garantisce automaticamente un’assistenza effettiva dell’imputato. ( 43 ) Punto 56. ( 44 ) Nella sentenza del 2 novembre 2010, Sakhnovski c. Russia, (CE:ECHR:2010:1102JUD002127203, § 98), la Corte EDU ha dichiarato che un avvocato nominato d’ufficio che non abbia avuto alcun contatto con il suo cliente, e non possa quindi garantire una difesa effettiva, non soddisfa i requisiti del processo equo. ( 45 ) V., in tal senso, sentenze della Corte EDU del 1 o marzo 2006, Sejdovic c. Italia, CE:ECHR:2006:0301JUD005658100, § 86, e del 12 febbraio 1985, Colozza c. Italia (CE:ECHR:1985:0212JUD000902480, §§ da 27 a 32). ( 46 ) V., per analogia, sentenza del 16 gennaio 2025, [OSCURATO:PERSONA] (Informazione sul diritto a un nuovo processo) ( C‑400/23 , EU:C:2025:14 , punto 54 e giurisprudenza citata). ( 47 ) [OSCURATO:PERSONA] afferma di aver avviato un procedimento per inadempimento per l’errato recepimento dell’articolo 8, paragrafo 4, e dell’articolo 9, della direttiva 2016/343 contro lo Stato membro in questione. ( 48 ) V. paragrafo 48 delle presenti conclusioni. ( 49 ) Sentenza Stangalov (punto 42 e giurisprudenza citata). ( 50 ) V. paragrafo 49 delle presenti conclusioni. ( 51 ) In tale contesto, l’espressione «su richiesta dell’autorità competente», di cui all’articolo 34 del regolamento 2018/1862, implica che l’obbligo dipende dalla volontà dell’autorità nazionale competente. ( 52 ) Il giudice del rinvio rileva che, dinanzi ad esso, l’avvocato nominato d’ufficio deduce un argomento vertente sulla fondatezza della domanda, vale a dire che «l’imputazione riguardava un reato grave doloso sanzionabile con una pena detentiva superiore a cinque anni, cosicché il condannato avrebbe dovuto assistere all’esame del caso». ( 53 ) V., in tal senso, sentenza Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante) (punto 31). ( 54 ) V. paragrafo 43 delle presenti conclusioni. ( 55 ) C‑400/23 , EU:C:2025:14 . ( 56 ) V., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2025, [OSCURATO:PERSONA] (Informazione sul diritto a un nuovo processo) ( C‑400/23 , EU:C:2025:14 , punto 61 ).
Sentenza Corte di giustizia UE/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris