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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31385/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui al capo f) di imputazione, non è consentito dalla legge in questa sede, essendo privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 581, comma 1, cod. proc. pen.; che, infatti - a fronte del congruo e logico apparato argomentativo sviluppato dalla Corte territoriale in ordine alla identificazione dell'imputato quale possessore di assegni bancari di provenienza delittuosa che lui stesso aveva negoziato presso vari esercizi commerciali (fondato sulle attendibili dichiarazioni e sugli affidabili riconoscimenti fotografici operati dai titolari di detti locali)- il ricorso prospetta deduzioni del tutto generiche, che non indicano con puntualità e concreta specificità le ragioni di fatto e di diritto volte a confutare il percorso argomentativo della Corte territoriale, non consentendo così al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 1 luglio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui al capo f) di imputazione, non è consentito dalla legge in questa sede, essendo privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 581, comma 1, cod. proc. pen.; che, infatti - a fronte del congruo e logico apparato argomentativo sviluppato dalla Corte territoriale in ordine alla identificazione dell'imputato quale possessore di assegni bancari di provenienza delittuosa che lui stesso aveva negoziato presso vari esercizi commerciali (fondato sulle attendibili dichiarazioni e sugli affidabili riconoscimenti fotografici operati dai titolari di detti locali)- il ricorso prospetta deduzioni del tutto generiche, che non indicano con puntualità e concreta specificità le ragioni di fatto e di diritto volte a confutare il percorso argomentativo della Corte territoriale, non consentendo così al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1 luglio 20
Sentenza Cassazione n. 31385/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris