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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 gennaio 2024

Cassazione n. 13576/2024

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3255/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 143, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' ANTONIO (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 1178/2020depositata il 10/11/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che:

1. Con ricorso notificato a mezzo PEC in data 1 9/01/2021 , la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha chiesto la cassazione della sentenza n. 1178/2020 emessa dalla Corte di appello di Ancona, depositata in data 10/11/2020.

2. Al ricorso ha resistito con controricorso l’intimata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione.

3. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis 1 c.p.c.

4. Il Pubblico Ministero presso la Corte ha depositato conclusioni scritte in data 30 novembre 2023.

5. In data 27 dicembre 2023 il difensore della parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso.

Parte resistente ha depositato memoria in data 3 gennaio 2024, nonché successiva memoria in data 10 gennaio 2024, nella quale dichiarava di non accettare la rinuncia insistendo per la liquidazione delle spese.

Considerato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] rileva che la rinuncia depositata da parte ricorrente è rituale, ancorché sottoscritta dal suo difensore, giacché costui vi era legittimato dalla procura acclusa al ricorso.

La rinuncia non è stata accettata dalla parte resistente e, dunque, sussiste il potere di questa Corte di provvedere sulle spese, giusta il secondo comma dell’art. 391 c.p.c.

2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di esercitare tale potere, atteso che parte ricorrente ha rinunciato al ricorso solo dopo il deposito delle conclusioni del Pubblico Ministero,e considerato che la ragione per cui ha dichiarato di non avere interesse alla decisione del ricorso, avendo acquistato l’immobile di cui è causa,è palesemente ragione sopravvenuta nelle more della pendenza del presente ricorso.

3. Le spese possono liquidarsi secondo il minimo dello scaglione di riferimento, assumendo valenza a questi fini la rinuncia al ricorso.

4. Se ne deve disporre la distrazione a favore del difensore della parte resistente.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della resistente, liquidate in euro 5 . 400, 00 oltre euro 48,80 per esborsi, nonché le spese generali e gli accessori come per legge.

Distrae le spese così liquidate a favore degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso in Roma, il 16/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3255/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 143, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' ANTONIO (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 1178/2020depositata il 10/11/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: 1. Con ricorso notificato a mezzo PEC in data 1 9/01/2021 , la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha chiesto la cassazione della sentenza n. 1178/2020 emessa dalla Corte di appello di Ancona, depositata in data 10/11/2020. 2. Al ricorso ha resistito con controricorso l’intimata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione. 3. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis 1 c.p.c. 4. Il Pubblico Ministero presso la Corte ha depositato conclusioni scritte in data 30 novembre 2023. 5. In data 27 dicembre 2023 il difensore della parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso. Parte resistente ha depositato memoria in data 3 gennaio 2024, nonché successiva memoria in data 10 gennaio 2024, nella quale dichiarava di non accettare la rinuncia insistendo per la liquidazione delle spese. Considerato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] rileva che la rinuncia depositata da parte ricorrente è rituale, ancorché sottoscritta dal suo difensore, giacché costui vi era legittimato dalla procura acclusa al ricorso. La rinuncia non è stata accettata dalla parte resistente e, dunque, sussiste il potere di questa Corte di provvedere sulle spese, giusta il secondo comma dell’art. 391 c.p.c. 2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di esercitare tale potere, atteso che parte ricorrente ha rinunciato al ricorso solo dopo il deposito delle conclusioni del Pubblico Ministero,e considerato che la ragione per cui ha dichiarato di non avere interesse alla decisione del ricorso, avendo acquistato l’immobile di cui è causa,è palesemente ragione sopravvenuta nelle more della pendenza del presente ricorso. 3. Le spese possono liquidarsi secondo il minimo dello scaglione di riferimento, assumendo valenza a questi fini la rinuncia al ricorso. 4. Se ne deve disporre la distrazione a favore del difensore della parte resistente. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della resistente, liquidate in euro 5 . 400, 00 oltre euro 48,80 per esborsi, nonché le spese generali e gli accessori come per legge. Distrae le spese così liquidate a favore degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma, il 16/0
Sentenza Cassazione n. 13576/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris