CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 16015/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1728/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], difensore di sé medesima ex art. 86 c.p.c., domiciliata ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della corte di Cassazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza n. 1736/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 16/09/2020;lettol’atto di rinuncia al ricorso e l’allegato atto di transazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’intervenuta transazione tra le parti. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma,il 05/06/2