CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28471/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA . sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, in quanto non si cOnfrontano con la parte di motivazione del provvedimento impugnato, in cui si contestano all'imputato le particolari modalità dell'azione che giustificano un marcato giudizio di disvalore della stessa, e perchè i motivi proposti in ricorso sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. in particolare pag. 6 della sentenza sulla sovrapponibilità tra gli argomenti per cui si chiedono le generiche con quelli per cui è già stata riconosciuta l'attenuante speciale); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 20