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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 44742/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di TRIESTE, con sentenza in data 14/10/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di TRIESTE in data 18/09/2019 aveva condannato CAROTENUTO Andrea a pena di giustizia per il reato di indebita appropriazione di beni aziendali per un valore complessivo di 23.000 euro, sottraendoli dal negozio di telefonia G.T.M. di cui era dipendente, commesso a TRIESTE nel corso del 2012 e fino al 22/04/2013.

CAROTENUTO propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come motivo la carenza di motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a sostenere che il ragionamento posto a base della condanna "è bello sintatticamente ma del tutto elusivo della logica" in quanto partirebbe da una premessa apodittica per pervenire a una conclusione in termini di verosimiglianza.

Il ricorso é inammissibile perché il motivo proposto è del tutto generico, e non si confronta col merito dell'argomentazione della CORTE territoriale, esprimendo una critica vaga, con l'estrapolazione di alcuni termini ai quali dare un senso differente rispetto al contesto adoperato dal Collegio di appello.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12/10/2021 Il consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Oo Mantovano T [OSCURATO:PERSONA] 77-71 DEir7.3 0S; T-[OSCURATO:PERSONA](

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di TRIESTE, con sentenza in data 14/10/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di TRIESTE in data 18/09/2019 aveva condannato CAROTENUTO Andrea a pena di giustizia per il reato di indebita appropriazione di beni aziendali per un valore complessivo di 23.000 euro, sottraendoli dal negozio di telefonia G.T.M. di cui era dipendente, commesso a TRIESTE nel corso del 2012 e fino al 22/04/2013. CAROTENUTO propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come motivo la carenza di motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a sostenere che il ragionamento posto a base della condanna "è bello sintatticamente ma del tutto elusivo della logica" in quanto partirebbe da una premessa apodittica per pervenire a una conclusione in termini di verosimiglianza. Il ricorso é inammissibile perché il motivo proposto è del tutto generico, e non si confronta col merito dell'argomentazione della CORTE territoriale, esprimendo una critica vaga, con l'estrapolazione di alcuni termini ai quali dare un senso differente rispetto al contesto adoperato dal Collegio di appello. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Oo Mantovano T [OSCURATO:PERSONA] 77-71 DEir7.3 0S; T-[OSCURATO:PERSONA](
Sentenza Cassazione n. 44742/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris