CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 luglio 2023
Cassazione n. 19095/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rghiera; - in fatto, la controricorrente il 13 dicembre 2006 ha presentato con il modello Docfa una dichiarazione di variazione, consistente nello scorporo dal corpo centrale dell’immobile, destinato ad attività alberghiera, di una piccola porzione di fabbricato da destinare ad attività commerciale; - la stessa, il 15 aprile 2009, ha presentato una nuova dichiarazione di variazione, dichiarando il ripristino dei luoghi e, quindi, riproponendo la pregressa situazione immobiliare ed attribuendo al complesso immobiliare la rendita catastale che a suo tempo era stata attribuita dalla stessa Agenzia delle Entrate, pari ad € 65.674,00; - l’Agenzia del territorio con l’avviso oggi impugnato ha rideterminato la rendita catastale in € 110.250,00; - la CTP ha rigettato il ricorso proposto dall’odierna controricorrente sul presupposto che l’ufficio avesse correttamente provveduto al classamento, in quanto nella denuncia Docfa erroneamente era stato indicato che si trattava di una nuova costruzione, quando in realtà era stato realizzato uno scorporo di una porzione immobiliare da un corpo preesistente; - la CTR ha riformato la decisione di primo grado e, per l’effetto, ha annullato l’avviso di rettifica impugnato, sulla base delle seguenti ragioni: • oggetto di contestazione è l’entità della rendita attribuita all’immobile, con la conseguenza che F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 - F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e Numero registro generale 14401/2020 Numero sezionale 3325/2023 l’oggetto del giudizio è valutare se la rendita attribuita Numero di raccolta generale 19095/2023Data pubblicazione 05/07/2023 all’immobile sia o meno legittima e motivata; • nel caso di specie, la valutazione operata dall’ente impositore è illegittima, perché: dall’avviso impugnato non sono evincibili le ragioni che lo hanno condotto a disattendere la proposta della parte contribuente; il riferimento ai valori di mercato non è stato accompagnato dall’indicazione di specifici immobili similari; nei fatti si è trattato di ripristino di una pregressa situazione, sulla quale non rileva l’erronea indicazione riportata nel modello utilizzato; - la ricorrente propone ricorso fondato su due motivi, la parte privata si costituisce con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente deve essere respinta l’eccezione di giudicato interno sollevata dalla controricorrente. Questo si sarebbe formato sull’affermazione della CTR, non censurata, di non condivisione della ratio della prima sentenza, riguardante l’errore della parte contribuente nella dichiarazione Docfa. L’eccezione è infondata. Pur volendo ritenere che non si possa più discutere dell'errore commesso dalla parte, odierna controricorrente, nella denuncia Docfa, la preclusione riguarderebbe, a tutto concedere, solo questo specifico aspetto e non l'accertamento sul merito di fondatezza della nuova rendita attribuita dall'ufficio. 2. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 2 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 75, convertito dalla l. 24 marzo 1993, nonché del d.m. 19 aprile 1994, n. 701; dell’art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212, dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241 e in generale in ordine alla motivazione degli atti in materia catastale. Si F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 - F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e Numero registro generale 14401/2020 duole che la sentenza impugnata abbia ritenuto l’avviso Numero sezionale 3325/2023Numero di raccolta generale 19095/2023 impugnato privo di idonea motivazione, e afferma che, Data pubblicazione 05/07/2023 invece, conteneva tutti gli elementi per il corretto esercizio del diritto di difesa. Richiama in proposito la giurisprudenza di legittimità che configura un obbligo di motivazione più attenuato ove l’avviso sia emesso a seguito di una procedura cd Docfa e precisa che la rettifica è stata operata sulla base degli elementi indicati dal contribuente. 3. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 6, 7, 8, 30 del d.P.R. 1° dicembre 1939, n. 1142, dell’art. 7 l. n. 212 del 2000 e in generale in ordine alla motivazione degli atti in materia catastale. Contesta la legittimità della decisione laddove ha ritenuto che l’avviso fosse carente di motivazione, in quanto il riferimento a valori di mercato non è stato accompagnato dall’indicazione di specifici immobili similari. Nega che nel caso di specie potesse essere utilizzato il sistema sintetico comparativo, in quanto l’immobile per cui è causa è identificato nella categoria D, rispetto alla quale la valutazione deve essere effettuata attraverso la stima puntuale della medesima unità immobiliare. 4. I motivi possono essere trattati congiuntamente stante la loro stretta connessione; essi sono inammissibili. Le ragioni su cui la sentenza impugnata ha fondato la sua decisione sono, come sopra riportato, tre: - dall’avviso impugnato non sono evincibili le ragioni che hanno condotto l’ufficio a disattendere la proposta della parte contribuente; - il riferimento ai valori di mercato non è stato accompagnato dall’indicazione di specifici immobili similari; F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 - F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e Numero registro generale 14401/2020 Numero sezionale 3325/2023 - nei fatti si è trattato di ripristino di una pregressa situazione, Numero di raccolta generale 19095/2023Data pubblicazione 05/07/2023 sulla quale non rileva l’erronea indicazione riportata nel modello utilizzato. Con riferimento alla prima e alla seconda motivazione la ricorrente ha proposto, invero, doglianze inammissibili, in quanto le censure sono fondate sul richiamo alla giurisprudenza di legittimità, ma in assenza di alcun cenno circa il contenuto concreto dell’avviso. Tale lacuna di fatto preclude ogni esame in questa sede, essendo a carico del ricorrente l’onere di indicare e riportare il contenuto dell’atto al fine di valutare la correttezza del procedimento decisorio. Il mancato richiamo dell’avviso – se non con la sua integrale trascrizione in ricorso, quantomeno con l’indicazione della sua allegazione, ubicazione e pronta reperibilità all’interno del fascicolo – appare tanto più invalidante quanto più si consideri che le censure si sostanziano ed esauriscono proprio nella disamina contenutistica dell’avviso stesso, siccome reputato non adeguatamente motivato dal giudice territoriale, pur sulla base di quel minore livello motivazionale che si richiede in presenza di Docfa. La terza ragione non è stata poi oggetto di censura e consiste nell’accertamento in fatto che si è effettivamente trattato di un ripristino di una situazione pregressa (dallo scorporo indicato con la denuncia Docfa del 2006 della piccola porzione destinata ad attività commerciale dal resto del complesso immobiliare al ripristino di un'unica unità immobiliare destinata ad attività alberghiera nel 2009). Giova ricordare che nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo, che ciascuna di esse abbia formato F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 - F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e Numero registro generale 14401/2020 Numero sezionale 3325/2023 oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia Numero di raccolta generale 19095/2023Data pubblicazione 05/07/2023 esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza, "in toto" o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano. Ne consegue che è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perché il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato (Cass. Sez. U, n. 16602/2005, Rv. 582945 - 01). Il ricorso per cassazione, come ben noto, non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (Sez. U, n. 7931/2013, Rv. 625631 - 01). Deve, infine, essere ribadito che, in tema di impugnazioni, qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l'omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l'inammissibilità, per difetto F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 - F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e