Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:C:2009:685
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) 29 ottobre 2009 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa C‑85/09 P)
«[OSCURATO:PERSONA] – Responsabilità extracontrattuale – Domanda di risarcimento del danno subito in ragione di svariate omissioni da parte della Commissione nell’applicazione della
direttiva 93/42/CEE – Assenza di nesso di causalità tra le omissioni dedotte ed il danno subito dalla ricorrente nella commercializzazione di termometri
digitali difettosi – [OSCURATO:PERSONA] manifestamente infondata»
1.
[OSCURATO:PERSONA] – Motivi di ricorso – Motivazione insufficiente o contraddittoria – Portata dell’obbligo di motivazione – Ricorso
del Tribunale ad una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti (v. punti 31-32)
2.
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illegittimità – Danno – Nesso causale – Mancanza di uno dei presupposti –
Rigetto del ricorso per risarcimento dei danni nel suo complesso (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punto 34)
[OSCURATO:PERSONA] dell’ordinanza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 17 dicembre 2008, causa T‑137/07, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione,
con cui il Tribunale ha respinto, in parte, in quanto manifestamente irricevibile e, per il resto, in quanto manifestamente
infondata in diritto, la domanda diretta, in via principale, ad imporre alla Commissione di agire conformemente all’art. 14 ter
della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici (GU L 169, pag. 1), come modificata
dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 ottobre 1998, 98/79/CE, relativa ai dispositivi medico‑diagnostici
in vitro (GU L 331, pag. 1), ingiungendo alla società di certificazione TÜV [OSCURATO:PERSONA] GmbH, per il tramite
della Repubblica federale di Germania, di far scattare a favore della ricorrente l’assicurazione civile obbligatoria prevista
dal punto 6 dell’allegato XI alla direttiva 93/42, che detta società ha stipulato e, qualora il danno dedotto non potesse
essere risarcito mediante la domanda principale, in subordine, domanda di risarcimento del danno subito dalla ricorrente in
ragione di svariate omissioni da parte della Commissione.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:PERSONA] – Comércio de artigos ortopédicos e hospitalares Lda è condannata alle spese.