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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 30128/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

08/04/1970avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 29 settembre 2025 la Corte d’appello di Bari,pronunciandosi sulla domanda ex art. 314 cod.proc.pen. avanzatapersonalmente da [OSCURATO:PERSONA] in relazione sia alla pena ingiustamenteespiata in esecuzione della sentenza del Tribunale di Bari in data 26.3.1993, inrelazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990, sentenza poiriformata in appello dalla Corte di appello di Bari in data 14 novembre 2023,divenuta irrevocabile il 14 febbraio 2024, sia in relazione ai giorni in cui avevasubito la limitazione della libertà personale a seguito dell’arresto in flagranzaavvenuto il 13.5.1992, ha rigettato la domanda quanto al primo profilo,risultando che non ha avuto luogo alcuna detenzione, mentre la ha accoltaquanto al secondo, liquidando all’istante per i giorni dal 13 maggio 1992 al 15maggio 1992 la somma di Euro 707,46.2.

Avverso detta ordinanza il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha propostoricorso per cassazione articolato in due motivi.Con il primo deduce la mancanza di motivazione ai sensi dell’art. 606 lett. e)cod.proc.pen. e l’assenza di verifiche sulla fungibilità nonché la violazione dilegge sul punto ai sensi dell’art. 606, lett. b) cod.proc.pen.Si assume che dal certificato del casellario giudiziale di [OSCURATO:PERSONA] quattro provvedimenti di cumulo delle pene di cui l’ultimo in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] e che tali provvedimenti sono successivi al periodo di detenzionesofferto in stato di arresto in flagranza nel 1992, sicché la Corte della riparazioneavrebbe dovuto argomentare il motivo per il quale ha ritenuto che la pena nonfosse stata conteggiata in scomputo delle successive espiate in via definitiva,trattandosi peraltro di verifica officiosa.Con il secondo motivo deduce l’errore di diritto ai sensi dell’art. 606 lett. b)cod.proc.pen. e la valutazione del silenzio circa il possesso delle sostanzestupefacenti.Si censura la valutazione operata dal giudice della riparazione circa la nonrilevanza del silenzio tenuto dall’indagato in sede di interrogatorio, atteso che ilsoggetto era stato rinvenuto in possesso di dosi di stupefacente confezionatesingolarmente e dunque si trovava già in una situazione che giustificaval’intervento dell’autorità giudiziaria e che sarebbe autonomamente indicativa dicolpa grave ostativa al riconoscimento dell’indennizzo; peraltro l’interventodell’autorità è imposto anche per il mero possesso ai fini dell’uso personale.Potendosi altresì ipotizzare, nel caso di acquisto per uso personale, una condottaconnivente per mancata indicazione del soggetto da cui era stata acquistata lasostanza.3.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnatoconclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanzaimpugnata.4.

La difesa dell’[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria difensiva in cui ha articolato unmotivo di ricorso con cui si chiede se, in assenza di un atto esecutivo formale concui sia stata sospesa l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Bari, siapossibile ritenere tale provvedimento sostituito da una mera annotazione.

Chiedeanche l’ammissione al gratuito patrocinio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso é inammissibile.1.1.

La giurisprudenza di legittimità ritiene altresì l'attribuzione di poteri officiosial giudice della riparazione, in considerazione del carattere pubblico del rapportoe della ratio solidaristica dell'istituto (v., da ultimo, Sez. 4, n. 41307 del02/10/2019, Rv. 277357, nonché Sez. 4 n. 46468 del 14/09/2018, Rv. 274353,secondo cui, pur essendo onere dell'interessato, in base ai principi civilistici,dimostrare i fatti posti a base della domanda, e cioè la sofferta custodiacautelare e la sopravvenuta assoluzione, avuto anche riguardo al fondamentosolidaristico dell'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, il giudice,avvalendosi dei poteri istruttori d'ufficio, ha il potere-dovere di acquisire idocumenti ritenuti necessari ai fini della decisione, sempre che gli stessi sianoconosciuti o conoscibili dalle parti, sottolineando la possibilità per il giudice dellariparazione di deliberare sulla scorta di atti non prodotti dalle parti, alla cuiconoscenza può pervenire anche attraverso la richiesta ex artt. 213 o 738 cod.proc. civ. di copie o informazioni alla [OSCURATO:PERSONA] e alla stessaAmministrazione della giustizia (Sez. 4, n. 18172 del 21/02/2017, Rv. 269779),e, evidentemente, nell'ambito di questa a quella penitenziaria.Tale potere di acquisizione può esercitarsi anche al fine di verificare, d'ufficio o surichiesta della parte pubblica, se ostino all'accoglimento della domanda fattoripreclusivi all'indennizzo (v., ex plurimis, Sez. 4, n. 4377 del 5 10/12/2002, dep.2003, Rv. 226062, nonché la già citata Sez. 4, n. 41307 del 02/10/2019, Rv.277357).E' stato, dunque, chiarito che il giudice della riparazione deve verificare, anched'ufficio, l'eventuale computo o computabilità ex art. 657 cod. proc. pen. delperiodo di detenzione cautelare, oggetto del procedimento attivato ai sensidell'art. 314 cod. proc. pen., nella determinazione di una pena definitiva chel'interessato deve scontare in virtù del principio della fungibilità della pena.1.2.

Ebbene, così riepilogati i principi disciplinanti tale peculiare profilo, lacensura proposta é generica in quanto, a fronte del riconoscimento da parte delgiudice della riparazione in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] di un indennizzo per ladetenzione precautelare sofferta, si é limitata ad invocare in via del tuttoipotetica una mancata verifica officiosa circa l’eventuale scomputo di tale periododalle pene successive espiate in via definitiva, in forza dei provvedimenti dicumulo delle pene adottati, senza tuttavia neanche allegare quali siano glielementi da cui inferire che la detenzione fosse già stata valutata ai fini delloscomputo.2.

Manifestamente infondato é il secondo motivo.Ed invero il giudice della riparazione ha ritenuto che il silenzio tenuto dalricorrente non possa essere ritenuto condotta ostativa facendo correttaapplicazione del principio secondo cui in tema di riparazione perl'ingiusta detenzione, a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. adopera dell'art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188,il silenzio serbato dall'indagato in sede di interrogatorio, nell'esercizio dellafacoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., noncostituisce condotta ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione(Sez. 4, n. 19621 del 12/04/2022, Rv. 283241).3.

Le istanze di cui alla memoria difensiva per [OSCURATO:PERSONA] non possono esserevalutate in questa sede, in quanto proposte in un procedimento introdotto dalMinistero dell’Economia e delle Finanze.4.

In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiaratoinammissibile.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammendenonché al pagamento in favore dell’erario delle spese sostenute dall’Alabreseammesso al patrocinio a spese dello Stato demandandone la liquidazione allaCorte di appello di Bari.

P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il Ministero ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delleammende nonché al pagamento in favore dell’erario delle spese sostenute daGaetano [OSCURATO:PERSONA] ammesso al patrocinio a spese dello Stato demandandone laliquidazione alla Corte di appello di Bari.Così deciso in Roma, lì 4 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMarina [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
08/04/1970avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 29 settembre 2025 la Corte d’appello di Bari,pronunciandosi sulla domanda ex art. 314 cod.proc.pen. avanzatapersonalmente da [OSCURATO:PERSONA] in relazione sia alla pena ingiustamenteespiata in esecuzione della sentenza del Tribunale di Bari in data 26.3.1993, inrelazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990, sentenza poiriformata in appello dalla Corte di appello di Bari in data 14 novembre 2023,divenuta irrevocabile il 14 febbraio 2024, sia in relazione ai giorni in cui avevasubito la limitazione della libertà personale a seguito dell’arresto in flagranzaavvenuto il 13.5.1992, ha rigettato la domanda quanto al primo profilo,risultando che non ha avuto luogo alcuna detenzione, mentre la ha accoltaquanto al secondo, liquidando all’istante per i giorni dal 13 maggio 1992 al 15maggio 1992 la somma di Euro 707,46.2. Avverso detta ordinanza il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha propostoricorso per cassazione articolato in due motivi.Con il primo deduce la mancanza di motivazione ai sensi dell’art. 606 lett. e)cod.proc.pen. e l’assenza di verifiche sulla fungibilità nonché la violazione dilegge sul punto ai sensi dell’art. 606, lett. b) cod.proc.pen.Si assume che dal certificato del casellario giudiziale di [OSCURATO:PERSONA] quattro provvedimenti di cumulo delle pene di cui l’ultimo in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] e che tali provvedimenti sono successivi al periodo di detenzionesofferto in stato di arresto in flagranza nel 1992, sicché la Corte della riparazioneavrebbe dovuto argomentare il motivo per il quale ha ritenuto che la pena nonfosse stata conteggiata in scomputo delle successive espiate in via definitiva,trattandosi peraltro di verifica officiosa.Con il secondo motivo deduce l’errore di diritto ai sensi dell’art. 606 lett. b)cod.proc.pen. e la valutazione del silenzio circa il possesso delle sostanzestupefacenti.Si censura la valutazione operata dal giudice della riparazione circa la nonrilevanza del silenzio tenuto dall’indagato in sede di interrogatorio, atteso che ilsoggetto era stato rinvenuto in possesso di dosi di stupefacente confezionatesingolarmente e dunque si trovava già in una situazione che giustificaval’intervento dell’autorità giudiziaria e che sarebbe autonomamente indicativa dicolpa grave ostativa al riconoscimento dell’indennizzo; peraltro l’interventodell’autorità è imposto anche per il mero possesso ai fini dell’uso personale.Potendosi altresì ipotizzare, nel caso di acquisto per uso personale, una condottaconnivente per mancata indicazione del soggetto da cui era stata acquistata lasostanza.3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnatoconclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanzaimpugnata.4. La difesa dell’[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria difensiva in cui ha articolato unmotivo di ricorso con cui si chiede se, in assenza di un atto esecutivo formale concui sia stata sospesa l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Bari, siapossibile ritenere tale provvedimento sostituito da una mera annotazione. Chiedeanche l’ammissione al gratuito patrocinio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso é inammissibile.1.1. La giurisprudenza di legittimità ritiene altresì l'attribuzione di poteri officiosial giudice della riparazione, in considerazione del carattere pubblico del rapportoe della ratio solidaristica dell'istituto (v., da ultimo, Sez. 4, n. 41307 del02/10/2019, Rv. 277357, nonché Sez. 4 n. 46468 del 14/09/2018, Rv. 274353,secondo cui, pur essendo onere dell'interessato, in base ai principi civilistici,dimostrare i fatti posti a base della domanda, e cioè la sofferta custodiacautelare e la sopravvenuta assoluzione, avuto anche riguardo al fondamentosolidaristico dell'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, il giudice,avvalendosi dei poteri istruttori d'ufficio, ha il potere-dovere di acquisire idocumenti ritenuti necessari ai fini della decisione, sempre che gli stessi sianoconosciuti o conoscibili dalle parti, sottolineando la possibilità per il giudice dellariparazione di deliberare sulla scorta di atti non prodotti dalle parti, alla cuiconoscenza può pervenire anche attraverso la richiesta ex artt. 213 o 738 cod.proc. civ. di copie o informazioni alla [OSCURATO:PERSONA] e alla stessaAmministrazione della giustizia (Sez. 4, n. 18172 del 21/02/2017, Rv. 269779),e, evidentemente, nell'ambito di questa a quella penitenziaria.Tale potere di acquisizione può esercitarsi anche al fine di verificare, d'ufficio o surichiesta della parte pubblica, se ostino all'accoglimento della domanda fattoripreclusivi all'indennizzo (v., ex plurimis, Sez. 4, n. 4377 del 5 10/12/2002, dep.2003, Rv. 226062, nonché la già citata Sez. 4, n. 41307 del 02/10/2019, Rv.277357).E' stato, dunque, chiarito che il giudice della riparazione deve verificare, anched'ufficio, l'eventuale computo o computabilità ex art. 657 cod. proc. pen. delperiodo di detenzione cautelare, oggetto del procedimento attivato ai sensidell'art. 314 cod. proc. pen., nella determinazione di una pena definitiva chel'interessato deve scontare in virtù del principio della fungibilità della pena.1.2. Ebbene, così riepilogati i principi disciplinanti tale peculiare profilo, lacensura proposta é generica in quanto, a fronte del riconoscimento da parte delgiudice della riparazione in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] di un indennizzo per ladetenzione precautelare sofferta, si é limitata ad invocare in via del tuttoipotetica una mancata verifica officiosa circa l’eventuale scomputo di tale periododalle pene successive espiate in via definitiva, in forza dei provvedimenti dicumulo delle pene adottati, senza tuttavia neanche allegare quali siano glielementi da cui inferire che la detenzione fosse già stata valutata ai fini delloscomputo.2. Manifestamente infondato é il secondo motivo.Ed invero il giudice della riparazione ha ritenuto che il silenzio tenuto dalricorrente non possa essere ritenuto condotta ostativa facendo correttaapplicazione del principio secondo cui in tema di riparazione perl'ingiusta detenzione, a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. adopera dell'art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188,il silenzio serbato dall'indagato in sede di interrogatorio, nell'esercizio dellafacoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., noncostituisce condotta ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione(Sez. 4, n. 19621 del 12/04/2022, Rv. 283241).3. Le istanze di cui alla memoria difensiva per [OSCURATO:PERSONA] non possono esserevalutate in questa sede, in quanto proposte in un procedimento introdotto dalMinistero dell’Economia e delle Finanze.4. In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiaratoinammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammendenonché al pagamento in favore dell’erario delle spese sostenute dall’Alabreseammesso al patrocinio a spese dello Stato demandandone la liquidazione allaCorte di appello di Bari. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il Ministero ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delleammende nonché al pagamento in favore dell’erario delle spese sostenute daGaetano [OSCURATO:PERSONA] ammesso al patrocinio a spese dello Stato demandandone laliquidazione alla Corte di appello di Bari.Così deciso in Roma, lì 4 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMarina [OSCURATO:PERSONA]
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