CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24806/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che i giudici di merito hanno convenientemente illustrato le ragioni sottese all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al contestato delitto di tentato omicidio, spiegando, in particolare: - che la ricostruzione della vicenda criminosa deve essere operata sulla scorta delle attendibili dichiarazioni della persona offesa, pienamente riscontrate da quelle del teste Colley, reputato degno della massima fiducia e latore di un apporto pienamente coerente con l'impostazione accusatoria; - che, invece, del tutto priva dì credibilità si palesa la versione dei fatti proposta dall'imputato (il quale ha, in sostanza, sostenuto di avere agito in stato di legittima difesa), intrinsecamente illogica e, per di più, smentita dalle ferite riportate dalla vittima e dal contegno serbato da Jallow subito dopo l'aggressione e solo in apparenza confermata dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]; - che il fatto, consistito nello sferrare più colpi di coltello all'indirizzo della vittima, va qualificato in termini di tentato omicidio, avuto riguardo, tra l'altro, alla reiterazione dei colpi, alla loro direzione verso aree vitali del corpo, all'intenzione letale dell'agente, il quale avrebbe, con ogni probabilità, raggiunto lo scopo omicidiario in assenza del provvidenziale intervento di Colley; - che l'imputato non à meritevole delle circostanze attenuanti generiche in ragione della gravità e dell'efferatezza della condotta e dell'assenza di elementi suscettibili, in quest'ottica, di positiva valutazione; che il ricorrente, per contro, svolge contestazioni che, per un verso, si imperniano su una diversa ricostruzione dei fatti, tale da porre in dubbio l'esistenza della dedotta causa di giustificazione e la sussistenza dell'animus necandi, che, tuttavia, poggia su elementi che non risultano dalla sentenza impugnata ed in relazione ai quali il ricorrente non ha operato le opportune, necessarie allegazioni, sicché l'impugnazione si palesa, per questa parte, inammissibile perché non autosufficiente; che pertinente si palesa, sul punto, il richiamo all'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione» (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601); che Olivieri, per il resto, lamenta l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche che, però, i giudici di merito hanno negato sulla scorta di un percorso argomentativo in questa sede incensurabile perché frutto della coerente applicazione dei correnti indirizzi ermeneutici in materia (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, e Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826) e di adeguata valutazione delle emergenze istruttorie; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de