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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19199/2026

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[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'eccessività della pena, è generico, errato (menzionando l'avvenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche - in realtà non applicate: si trattava, piuttosto della qualificazione del reato ex art. 648, cod. pen., nei termini previsti dal quarto comma della fattispecie) e, comunque, manifestamente infondato, alla luce dell'adeguata motivazione fornita dalla sentenza in punto di bilanciamento delle circostanze; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DEP( IN 27, M 6 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'eccessività della pena, è generico, errato (menzionando l'avvenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche - in realtà non applicate: si trattava, piuttosto della qualificazione del reato ex art. 648, cod. pen., nei termini previsti dal quarto comma della fattispecie) e, comunque, manifestamente infondato, alla luce dell'adeguata motivazione fornita dalla sentenza in punto di bilanciamento delle circostanze; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DEP( IN 27, M 6 2
Sentenza Cassazione n. 19199/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris