CassazionedecretoSezione 3Decisione del 7 marzo 2025
Cassazione n. 34374/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso presentato da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 07/03/2025, il Tribunale del riesame di Lecce rigettava il riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA] - quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]-FER - avverso il decreto del 7 marzo 2025 con cui il GIP del Tribunale di Lecce aveva applicato allo stesso la misura cautelare reale del sequestro preventivo in relazione al delitto di cui all'articolo 452- quaterdecies cod. pen.. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso il [OSCURATO:PERSONA].2.1. Con un primo motivo lamenta violazione di legge, violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione agli articoli 322-ter e 240 cod. pen., 125 e 321 cod. proc. pen.. Evidenzia che il [OSCURATO:PERSONA] ha svolto il ruolo di intermediario in 25 trasporti di rifiuti, avvenuti quando l'autorizzazione della EKO era ancora valida, per cui egli ha agito con tutta la diligenza necessaria per un operatore del settore. Evidenzia, inoltre, la mancanza grafica di motivazione in ordine ai contenuti della memoria difensiva che riportava le valutazioni tecniche del c.t. Dr. Monaco. 2.2. Con un secondo motivo lamenta violazione di legge, violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione agli articoli 322er e 240 cod. pen., 125 e 321 cod. proc. pen.. Nell'ordinanza nulla si dice sul periculum in mora che deve sempre sussistere quando viene disposto il sequestro preventivo del profitto. Nel caso di specie, poi, le somme erano già vincolate per effetto di altro sequestro e quindi insuscettibili di dispersione. 2.3. con un terzo motivo lamenta violazione di legge, violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione agli articoli 322-ter e 240 cod. pen., 125 e 321 cod. proc. pen.. L'ordinanza gravata non effettua alcuna distinzione tra profitto derivante da operazioni lecite ed operazioni illecite (confiscabile), con ciò contravvenendo a quella giurisprudenza che distingue tra «reato-contratto» e «reato in contratto», in cui non può considerarsi profitto del reato la parte di corrispettivo percepite per la parte lecita della prestazione eseguita. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. Preliminarmente, il [OSCURATO:PERSONA] evidenzia come i lamentati vizi di cui all'articolo 606, lettere c) ed e), sono inammissibili in quanto proposti per motivi non consentiti dalla legge. Ed infatti, a norma dell'art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge, per questa dovendosi intendere - quanto alla motivazione della relativa ordinanza - soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della stessa (v., ex multis, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; Sez. 3, n. 35133 del 07/07/2023, Messina, n.m.; Sez. 3, n. 385 del 6/10/2022, Toninelli, Rv. 283916). In tale categoria rientrano, in particolare, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, ma non l'illogicità manifesta o la contraddittorietà, le quali possono essere denunciate nel giudizio di legittimità soltanto tramite il motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. (v., ex plurimis, sez. 5, 11 gennaio 2007, n. 8434, rv. 236255; sez. 6, 21 gennaio 2009, n. 7472, rv. 242916; sez. un., 28 gennaio 2004, n. 5876, rv. 226710).3. Ciò premesso, il motivo relativo alla mancanza di gravità indiziaria è inammissibile. 3.1. Sul punto, i [OSCURATO:PERSONA] ritiene opportuno ribadire il consolidato orientamento della Corte (v., ex multis, Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683; Sez. 4, n, 38466 del 12/07/2013, Kolgjini, Rv. 257576) secondo cui la nozione di «gravi indizi di colpevolezza» di cui all'art. 273 cod. proc. pen. non è omologa a quella che qualifica lo scenario indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell'adozione della misura, invero, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitati. I detti indizi, pertanto, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192 cod. pen. proc., comma 2 (per questa ragione l'art. 273 cod. proc. pen., comma 1-bis richiama l'art. 192 cod. proc. pen., commi 3 e 4, ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale, oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi). La stessa Corte costituzionale ha del resto evidenziato (sentenza n. 121 del 2009) che «la gravità indiziaria richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen. si propone come un criterio il cui metro di accertamento è eterogeneo rispetto a quello della sostenibilità dell'accusa in giudizio: per certi aspetti anche più rigoroso, per certi altri più debole, in ragione sia della possibilità che taluni degli atti di indagine unilateralmente acquisiti dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e considerati per la misura cautelare risultino inutilizzabili in sede di giudizio, sia per l'eventualità che la loro valenza e il loro significato cedano o si trasformino, in uno o altro senso, attraverso la dialettica dell'assunzione probatoria dibattimentale». Ne deriva, quindi, che «ai fini delle misure cautelari, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - non richiamato dall'art. 273 comma 1-bis, cod. proc. pen.» (Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179 - 01; conformi, ex multis: Sez. 2, n. 8948 del 10/11/2022, dep. 2023, Pino, Rv. 284262 - 01; Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, Tiganciuk, Rv. 284299 - 02). 3.2. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia ancora che in materia cautelare, pur non potendosi parlare di «doppia conforme», laddove le due ordinanze cautelari pervengano a conclusioni sovrapponibili, seguendo i medesimi passaggi argomentativi (come nei caso di motivazione per relationem), esse si integrano, formando un unicum. In tal senso, la giurisprudenza della Corte ritiene (Sez. 2, n. 672 del 23/01/1998, dep. 1999, Trimboli, Rv. 212768 - 01) che «in tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, così come la motivazione del tribunale del riesame può integrare e completare la motivazione elaborata dal giudice che ha emesso il provvedimento restrittivo, quest'ultima ben può, a sua volta, essere utilizzata per colmare le eventuali lacune del successivo provvedimento; infatti, trattandosi di ordinanze complementari e strettamente collegate, esse, vicendevolmente e nel loro insieme, connotano l'unitario giudizio di sussistenza in ordine ai presupposti di applicabilità della misura cautelare». Analogamente, Sez. 6, n. 32359 del 06/05/2003, Scandizzo, Rv. 226517 - 01, ha ritenuto che il provvedimento del Tribunale del riesame integra e completa quello del giudice che ha emesso l'ordinanza applicativa, purché questa (come in questo caso) contenga le ragioni logiche e giuridiche che ne hanno determinato l'emissione, con la mera esclusione (Sez. 6, Sentenza n. 18476 del 12/12/2014, dep. 2015, Taiani, n.m.) del caso in cui il provvedimento custodia le sia mancante di motivazione in senso grafico oppure ove, pur esistendo materialmente una motivazione, essa si risolva in clausole di stile o in una motivazione meramente apparente e cioè tale da non consentire di comprendere l'itinerario logico-giuridico esperito dal giudice. Le due ordinanze, quindi, andranno considerate unitariamente ai fini di valutare l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi di ricorso. 3.3. Scendendo in concreto, il [OSCURATO:PERSONA] risponde del delitto (rubricato al capo 3) di cui all'articolo 452-quaterdecies, cod. pen., per avere, in concorso con altri soggetti e al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, prelevato, ricevuto, trasportato, intermediato e comunque gestito abusivamente e clandestinamente un ingente quantitativo di rifiuti, rinvenienti da processi di trattamento meccanico di rifiuti contraddistinti dal codice EER 19.12.12., tutti illecitamente smaltiti mediante abbandono in siti non autorizzati, diversi dal luogo indicato nei formulari di identificazione rifiuti, tutti falsamente compilati al fine di eludere l'attività di controllo. Segnatamente gli indagati, mediante 63 trasporti complessivi effettuati (di cui nr. 23 dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s, nr. 36 dalla ditta individuale INCAMPO Giovanni e nr. 4 dalla [OSCURATO:PERSONA] Soc. Coop., per il tramite della intermediazione delle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s, B.G.S. s.r.I.. e [OSCURATO:PERSONA], con la partecipazione della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), smaltivano un totale di circa 1. 642.115 Kg di rifiuti prodotti dalla BE.MA . s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], formalmente diretti all'impianto di recupero della EKO s.r.I., ma in realtà smaltiti in siti non autorizzati (quale il capannone privato sito in Pulsano e quello sito nella zona industriale del comune di Ferrandina, all'interno del plesso già sede della società «[OSCURATO:SOCIETA]», sottoposta a procedura fallimentare). 3.3.1. L'ordinanza impugnata, alle pagine 1-2, evidenzia come i rifiuti speciali contraddistinti dal codice CER 191212, prodotti da diverse imprese del centro-sud Italia (tra cui la [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA]), apparentemente destinati, in base ai documenti di trasporto, all'impianto di trattamento della [OSCURATO:SOCIETA] sito ad Onano in provincia di Viterbo, venivano sistematicamente dirottati in altri siti non autorizzati tramite una capillare rete organizzativa orchestrata da [OSCURATO:PERSONA] in qualità di amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA] e dagli esponenti di società di ntermediaztone e di trasporti, con la collaborazione degi autisti e dei custodi delle aree abusivamente destinate a discarica, individuate a Pulsano, Ferrandma, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] allo ionio. [OSCURATO:PERSONA]FER, in particolare, amministrata dall'odierno ricorrente, ha assunto il ruolo di intermediaria nel conferimento di rifiuti provenienti dalla BE.MA, srl, destinati apparentemente all'impianto di Onano ma in realtà dirottati, dalle imprese di trasporto CDM e NT, ad altre località. 3.3.2. L'ordinanza genetica dal canto suo, in punto di gravità indiziaria, nell'analizzare la figura del [OSCURATO:PERSONA], a pag. 55 sottolinea (correttamente) come sullo stesso, in qualità di intermediario, incombe il preciso onere effettuare le dovute attività di vigilanza e controllo, nel rispetto del principia della responsabilità condivisa nella gestione dei rifiuti poiché l'attività di intermediazione, pur senza detenzione, rientra nell'ambito della gestione dei rifiuti, i cui attori sono tutti investiti di una posizione di garanzia in ordine al corretto smaltimento dei rifiuti stessi questione (richiamando, tra le tante, Sez. 3, n. 5912 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 278411- 01)». 3.3.3. Il ricorso appunta la sua doglianza esclusivamente sulla esistenza/validità e contraffazione della autorizzazione in possesso della [OSCURATO:SOCIETA], ma non si confronta con la ricostruzione del fatto operata dalle due ordinanze, che descrivono in modo preciso lo smaltimento abusivo dei rifiuti in località diverse dalla EKO, formale destinataria dei rifiuti stessi, risultando pertanto generico e inammissibile. 3.3.4. In tal senso, di alcuna utilità si presentava la memoria tecnica a firma del Dr. Monaco, citata dal ricorrente e prodotta all'udienza del 4 marzo 2025, che si limita ad attestare una contraffazione (per parziale omissione) della copia della autorizzazione della EKO in possesso della [OSCURATO:PERSONA] FER, ma non influisce sulla ricostruzione fattuale operata dai giudici della cautela. Va infatti ribadito in questa sede che l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può (solo) influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578-01). Si è anche affermato che, in tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame non può essere dedotto in sede di legittimità, salvo che introduca temi nuovi e questioni diverse potenzialmente decisive, non sussistendo un'omessa valutazione quando gli argomenti in essa sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578 - 01; Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, Bagalà, Rv. 280670 - 01; Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199 - 03), circostanza che, come visto dianzi, si è verificata nel caso di specie. 4. Quanto alle esigenze cautelari, la doglianza è infondata.L'ordinanza genetica, a pagina 436, dopo avere sottolineato la differenza tra sequestro impeditivo (art. 321, comma 1, cod. proc. pen.) e sequestro finalizzato alla confisca (comma 2), rammenta che il «periculum», si identifica nella «probabilità di un danno futuro e che deriva dalla effettiva disponibilità materiale o giuridica della cosa o al suo uso che si ha quando possano essere aggravate o protratte le conseguenze del reato, agevolata la commissione di altri reati», detto pericolo va inteso in senso oggettivo, deve essere concreto e attuale e conseguente alla disponibilità delle «cose pertinenti al reato». Inoltre, affinché sussista il periculum è necessario che il possibile aggravamento o protrazione del reato, o la possibile agevolazione di nuovi reati, e conseguenza dovuta alla disponibilità della cosa da sequestrare che si pone in rapporto stabile e strumentale rispetto al reato c.d. «consequenzialità» Il requisito del periculum si atteggia in modo differente in relazione ai due tipi di sequestro. Nel caso di sequestro impeditivo, il presupposto del periculum viene valutato con riferimento, prevalentemente, alla persona indagata ed all'utilizzo che quest'ultima può fare della res (prevenzione «speciale»). Infatti, il giudizio di pericolosità non concerne la natura intrinseca del bene ma è connesso al possesso della cosa in riferimento alla destinazione che alla stessa vuole dare l'indagato. Il comma 1 dell'articolo 321 cod. proc. pen. prevede tre diversi casi in cui si può procedere a sequestro, ovvero evitare: l'aggravamento delle conseguenze del reato; la protrazione delle conseguenze del reato; l'agevolazione nella commissione di altri reati. Nelle prime 2 ipotesi si fa riferimento ai casi in cui il sequestro preventivo, con riferimento al «reato accertato», costituisce il mezzo per interrompere l'attività criminosa o per impedire l'espansione degli effetti. Nella terza ipotesi (agevolazione nella commissione di altri reati), invece, vengono in rilievo «altri reati» per la cui commissione la cosa pertinente al reato e oggettivamente idonea. Infine, il GIP rammenta che il ricorso all'istituto di cui al comma 1 non richiede la necessità di dover determinazione il valore del profitto, che opera, invece, in caso di sequestro finalizzato alla confisca. Nel sequestro funzionale alla confisca, disciplinato dal comma 2 dell'art. 321 c.p.p., invece, come chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione, il provvedimento di sequestro preventivo «deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio» (Sez. U., n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848). Nel caso in esame, il giudice precisa che sussiste il fumus commissi delicti in ordine all' integrazione del delitto di cui all'art. 452-quaterdecies c.p., l'ultimo comma del quale prevede espressamente la confisca obbligatoria delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato e, in caso di impossibilità, la confisca per equivalente di beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità. Successivamente, rammentati i principi di diritto espressi recentemente da questa Corte in tema di confisca diretta del profitto e di responsabilità solidale nell'obbligazione da confisca (Sez. U., n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756), e ritenuto che mancasse la prova della diretta derivazione causale dal reato delle somme indicate quale profitto del delitto contestato, il GIP ha disposto (ag. 442) il sequestro per equivalente pro quota (pari a C 18.644,18 nei confronti di ciascun indagato) del profitto quantificato in C 391.527,81 e destinato alla confisca obbligatoria. Quanto al periculum il GIP evidenzia che «vi è l'elevato pericolo che dette somme di denaro, nelle more dello svolgimento del processo vengano disperse, cosi come i beni di cui gli indagati hanno la disponibilità, non risultando allo stato dagli atti che gli indagati abbiano rilevanti disponibilità economiche al di fuori del profitto illecito dei reati de quo, tenuto conto che l'attività degli stessi è inerente la gestione illecita dei rifiuti», con ciò soddisfacendo l'onere di succinta motivazione richiesta dalla citate sentenza Ellade delle Sezioni Unite. Come è stato infatti stabilito da questa Corte, «il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240 cod. pen. deve contenere la concisa motivazione del periculum in mora, che può essere desunto sia da elementi oggettivi, attinenti alla consistenza quantitativa o alla natura e composizione qualitativa dei beni attinti dal vincolo, sia da elementi soggettivi, relativi al comportamento dell'onerato, che lascino fondatamente temere il compimento di atti dispositivi comportanti il depauperamento del suo patrimonio, senza che gli stessi debbano necessariamente concorrere» (Sez. 3, n. 44874 del 11/10/2022, Fricano, Rv. 283769 - 01). La motivazione, seppur coincisa, sussiste; il motivo è pertanto infondato. 6. La terza doglianza - relativa alla messa distinzione tra componente lecita e illecita del profitto - è inammissibile, non essendo stata dedotta con i motivi di riesame, che hanno contestato solamente la sussistenza di fumus e periculum in mora. Ed infatti, come è stato in proposito recentemente evidenziato da questa Corte (Sez. 3, n. 29366 del 23/04/2024, Secondulfo, Rv. 286752 - 01), il riesame delle ordinanze che dispongono misure cautelari costituisce comunque un tipico mezzo di impugnazione, ancorché fornito di caratteristiche peculiari rispetto agli altri mezzi di impugnazione (Sez. U, n. 11 del 08/07/1994, dep. 1994, Buffa, non mass. sul punto). Pertanto, la natura della domanda del riesame «non può non imporre di tenere conto di tale ontologica caratteristica, che sarebbe invece completamente pretermessa, lo si anticipa, ove si giungesse a ritenere insussistente qualsivoglia onere, per l'interessato, di produzione critica rispetto all'atto impugnato. Riducendosi, altrimenti, l'essenza di tale atto di impugnazione in altro da sé, riconducibile, piuttosto, a mere forme di promovimento di controlli da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], non distanti, in ragione della posizione di imparzialità e terzietà esercitata dall'organo decisore, quale, in questo caso, il tribunale del riesame, pur con le dovute diversità, da interventi in "autotutela" della [OSCURATO:PERSONA], ancorché promossi dall'interessato e connotati dalla assenza di obblighi della [OSCURATO:PERSONA] di attivarsi (cfr. sul tale ultimo punto, Consiglio di Stato, Sezione VI — Sentenza 6 aprile 2022, n. 2564). Così che, in ultima analisi, il procedimento potrebbe ridursi, come sostenuto da certa dottrina, piuttosto che alla fase di impugnazione, a mezzo di controllo che si pone in successione cronologica rispetto ad un precedente provvedimento, del quale condividerebbe ogni potere, contenuto ed effetto». Chiaramente, la natura del giudizio cautelare (connotato da maggiore «fluidità», non solo sugli aspetti probatori, ma anche nella stessa contestazione), impone di considerare con minore incisività e rigore l'obbligo di specifica enunciazione dei motivi, che debbono, tuttavia, essere esplicitati. Del resto, anche la più risalente giurisprudenza, la quale ritiene che il tribunale sia tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti della misura (fumus commissi delicti e periculum in mora), per effetto della natura devolutiva del riesame, non estende tale obbligo anche all'analisi di aspetti ulteriori, quali, ad esempio, elementi fattuali - non espressamente dedotti - da cui possa desumersi un diverso inquadramento giuridico della fattispecie di reato contestata (Sez. 3, n. 37608 del 09/06/2021, Rv. 282023 - 01 Sez. 3, n. 35083 del 14/04/2016, Rv. 267508), tra i quali sicuramente rientra quello oggetto della presente doglianza. 7. Il