CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2022
Cassazione n. 14358/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1158/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], con sede in Belpasso (CT), in persona del legale rapp.nte pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catania, el.dom.to in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione; - parte ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12; - parte controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA] spa (già [OSCURATO:PERSONA] spa), in persona del Direttore Generale e procuratore per procura autenticata 28.4.2015, rapp.to e difeso in giudizio dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] di Catania, el.dom.ta in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione; ; - parte controricorrente - F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 1158/2016 Numero sezionale 1331/2022 Numero di raccolta generale 14358/2022 Data pubblicazione 05/05/2022 avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n.2290/34/15 del 3.6.2015; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1. [OSCURATO:SOCIETA] propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo il diniego di definizione agevolata dei carichi a ruolo pregressi, come dalla società richiesta (su cartelle notificate da [OSCURATO:PERSONA] per Iva ’94-’96 e tasse automobilistiche) ex art.12 l. 289/02. La commissione tributaria regionale, per quanto qui di interesse, ha in particolare osservato che: - l'eccezione opposta dalla società contribuente cerca l'inammissibilità dell'atto di appello dell'agenzia delle entrate era infondata, risultando la regolare sottoscrizione di questo atto da parte del responsabile dell'ufficio; - il diniego di definizione da parte dell’Agenzia delle Entrate era corretto perché il termine ultimo (prorogato) di versamento del saldo dovuto per il condono era scaduto il 18 aprile 2005, mentre la società, dopo aver versato tempestivamente l'80 %, aveva poi versato il residuo 20 % a saldo soltanto il 3.11.2005, con conseguente decadenza dal beneficio; - la sospensione dei termini tributari (da ottobre 2002 a gennaio 2006) di cui al DM Economia e Finanze 14 novembre 2002 per effetto dell'emergenza vulcanica che aveva colpito nell’ottobre 2002 taluni Comuni della Provincia di Catania (tra i quali Belpasso, dove la società aveva sede legale ed operativa) non era qui invocabile, non potendosi ammettere un’agevolazione avente effetto su un'altra agevolazione. Resistono con controricorso tanto Agenzia delle Entrate quanto [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente ha depositato memoria. § 2. Con il primo motivo di ricorso la società lamenta – ex art.360, co. 1^ n.5, cod.proc.civ. – omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, dato dalla irregolare sottoscrizione dell’atto di appello di Agenzia delle Entrate in assenza di allegazione della delega (eventualmente) rilasciata al funzionario F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 1158/2016 Numero sezionale 1331/2022 Numero di raccolta generale 14358/2022 Data pubblicazione 05/05/2022 sottoscrittore da parte del Direttore pro tempore dell’Ufficio, unico soggetto dotato di rappresentanza esterna. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta – ex art.360, co. 1^ n.5, cod.proc.civ. – omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dalla oggettiva differenza tra beneficio da condono ex art.12 l. 289/02 e beneficio (sospensione dei termini) derivante da calamità naturali verificatesi in una parte del territorio nazionale. Con il terzo motivo di ricorso si deduce – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli artt.10 e 11 d.lgs. 546/92, stante l’omesso rilievo della nullità dell’atto di appello dell’Agenzia delle Entrate perché sottoscritto da un funzionario privo di delega da parte del Direttore pro tempore. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.12 l.289/02 e della normativa emergenziale di sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali (l. 286/02 di conv. d.l. 245/02; D.MEF 14.11.02; D.MEF 23.5.05), dal momento che, contrariamente a quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA], nessuna previsione in materia precludeva la fruizione della sospensione dei termini relativi al condono. § 3. Il primo ed il terzo motivo di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria perché entrambi relativi all’asserita nullità dell’atto di appello dell’Agenzia delle Entrate per carenza del potere rappresentativo del funzionario sottoscrittore, sono infondati. Va intanto osservato, ad escludere tanto l'omesso esame di fatto decisivo quanto la, pure incidentalmente dedotta, violazione del principio di correlazione tra il chiesto ed il pronunciato ex articolo 112 cod.proc.civ. (primo motivo), che la [OSCURATO:PERSONA] ha dato compiutamente conto dell'eccezione della società contribuente la quale aveva, tra il resto, lamentato l'inammissibilità dell'atto di appello “per essere lo stesso sottoscritto da soggetto carente del potere di rappresentanza” (sent. pag.4). Dopodichè, la [OSCURATO:PERSONA] ha affrontato specificamente nel merito questa eccezione, espressamente rigettandola con l’osservazione che, diversamente da quanto sostenuto dalla società, risultava “regolare la sottoscrizione dell'atto di appello da parte del responsabile dell'ufficio” (ivi). Il ‘fatto decisivo’ è stato dunque non F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 1158/2016 Numero sezionale 1331/2022 Numero di raccolta generale 14358/2022 Data pubblicazione 05/05/2022 omesso ma vagliato, ed all’esito di questa verifica è intervenuta la pronuncia del giudice territoriale sulla relativa eccezione di parte appellata. Quanto alla dedotta violazione normativa (terzo motivo), va qui richiamato – a conferma della decisione censurata – il costante indirizzo di legittimità secondo cui (Cass.nn. 6691/14; 15470/16 ed altre): “in tema di contenzioso tributario, gli artt. 10 e 11, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio all'ufficio locale dell'agenzia delle entrate nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale, sicchè è validamente apposta la sottoscrizione dell'appello dell'ufficio finanziario da parte del preposto al reparto competente, anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio appellante o, comunque, l'usurpazione del potere d'impugnare la sentenza”; si è inoltre recentemente ribadito (Cass.n. 20599/21) che: “in tema di processo tributario, la sottoscrizione dell'atto di appello, pur non competendo ad un qualsiasi funzionario sprovvisto di specifica delega da parte del titolare dell'Ufficio, deve ritenersi validamente apposta quando proviene dal funzionario preposto al reparto competente, poiché la delega da parte del titolare dell'Ufficio può essere legittimamente conferita in via generale mediante la preposizione del funzionario ad un settore dell'Ufficio con competenze specifiche (nella specie al capo dell'ufficio legale)”. Va del resto osservato che, sulla base di quanto emerge dalla sentenza e viene riferito nel ricorso per cassazione, la contestazione di potestà rappresentativa in capo al funzionario sottoscrittore era stata dalla società contribuente mossa in maniera del tutto generica ed esplorativa (così da rendersi di per sé inaccoglibile), cioè senza alcuna specifica allegazione in ordine al fatto che tale funzionario fosse estraneo all’ufficio impositore ed in effetti privo di delega; non fosse preposto al reparto competente sulla pratica legale di definizione dedotta; avesse usurpato i poteri direttoriali. § 4. Venendo ai due ulteriori motivi di ricorso, si riscontra (nell’assorbente accoglimento della quarta doglianza) l’effettiva violazione di legge nella quale è incorsa la [OSCURATO:PERSONA], là dove ha ritenuto decaduta la F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 1158/2016 Numero sezionale 1331/2022 Numero di raccolta generale 14358/2022 Data pubblicazione 05/05/2022 società dalla definizione per mancato tempestivo versamento del saldo di condono, attesa la asserita insussistenza, nella specie, dei presupposti della sospensione emergenziale dei termini: “non poteva (la società) avvalersi di dette ultime disposizioni agevolative per gli importi ancora dovuti, essendosi già avvalsa delle disposizioni agevolative di cui all'articolo 12 l.289/02. Per giurisprudenza costante non possono essere invocate agevolazioni fiscali su un’agevolazione a cui ha aderito spontaneamente la parte medesima” (sent. pag.5-6). Contrariamente a questo assunto, la disciplina sospensiva emergenziale – di ampia formulazione soggettiva ed oggettiva – doveva trovare applicazione anche in materia di definizione c.d. ‘clemenziale’ ex art.12 l.289/02, in quanto basata sulla presentazione di dichiarazione adesiva a quanto già liquidato e non sulla richiesta di un nuovo accertamento ispirato a criteri straordinari e ‘premiali’. In tal senso si esprime la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale: “in tema di agevolazioni tributarie, la sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 del d.l. n. 245 del 2002, conv., con modif., dalla l. n. 286 del 2002, e 9, comma 2, della l. n. 212 del 2000, si applica anche alle rate di condono non pagate ed iscritte a ruolo, in quanto tale norma, alla stregua di un'interpretazione letterale, logica e costituzionalmente orientata, non consente, tenuto conto della sua "ratio", che è quella di favorire i contribuenti «interessati da eventi eccezionali o imprevedibili», e della tipologia di agevolazioni da essa previste, di limitarne la portata generale, introducendo eccezioni non contemplate” (Cass.nn. 1074/14; 16556/17). Va in proposito osservato, più in particolare, che in tal caso il condono è effettivamente condizionato dall'integrale pagamento di quanto dovuto, ed il pagamento rateale determina la definizione del contestato omesso o ritardato versamento solo se integrale, essendo insufficiente il mero pagamento della prima rata cui non segua l'adempimento delle successive. Cionondimeno, nella concretezza del caso la tempestività del versamento a saldo andava verificata con riguardo ai provvedimenti emergenziali di sospensione e differimento di cui ai citati DD.MM 14.11.2002 e 17.5.2005, adottati a seguito del sisma e degli eventi vulcanici dell'ottobre 2002. L’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] si pone in contrasto con la "ratio legis" che è quella di consentire ai contribuenti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 1158/2016 Numero sezionale 1331/2022 Numero di raccolta generale 14358/2022 Data pubblicazione 05/05/2022 da questi eventi (pacifica essendo la ricomprensione della sede della società contribuente in un Comune interessato dalla calamità naturale) di differire gli adempimenti fiscali per concentrare le proprie risorse economiche nelle attività di ricostruzione e ripresa post-emergenziale. Non si vede, infatti, per quale ragione, nella prospettiva dell'agevolazione dei contribuenti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (costituente lo scopo della norma dettata dal d.l. n. 245 del 2002, art. 4) la sospensione in questione possa riguardare l'adempimento avente ad oggetto la presentazione della dichiarazione fiscale ed il versamento delle imposte per l'anno corrente e non anche l'adempimento avente ad oggetto la presentazione della dichiarazione integrativa dei redditi, ed il versamento del relativo importo, per gli anni pregressi per i quali la legge attribuisce al contribuente il diritto di avvalersi del condono. Questa Corte, con riferimento a fattispecie analoghe, si è già espressa al riguardo (Cass. n. 24415 del 2014, Cass. n. 18092 del 2008, Cass. n. 1074 del 2014 cit., n. 21039 del 2014) sostenendo l'equiparazione, ai fini dell'applicabilità della sospensione ex D.M. 14 novembre 2002 e D.M. 17 maggio 2005, degli adempimenti necessari per avvalersi del condono a tutti gli altri adempimenti degli obblighi tributari. Va del resto osservato che l'art. 9, comma 2, della l. n. 212 del 1990, stabilisce che: "Con proprio decreto il Ministro delle Finanze, sentito il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, può sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili". La ratio della trascritta disposizione, come reso evidente dalla chiara terminologia adoperata, è dunque quella di favorire i contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili, quali quelli appunto verificatisi in alcuni Comuni della Provincia di Catania. Tanto nell’individuare la categoria dei “contribuenti interessati”, quanto nel richiamare tout court l’adempimento di “obblighi tributari”, la legge non opera alcun distinguo e, tanto meno, inserisce alcuna disposizione espressa eccettuata. Nel senso qui accolto orientano anche i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 23 e 53 Cost.. § 5. Ne segue la cassazione della sentenza impugnata e - non essendo necessari accertamenti in fatto - la decisione nel merito ex art.384 cod.proc.civ., mediante F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 1158/2016 Numero sezionale 1331/2022 Numero di raccolta generale 14358/2022 Data pubblicazione 05/05/2022 accoglimento del ricorso originario di [OSCURATO:SOCIETA] limitatamente alla definizione ex l.289/02 dei debiti tributari diversi dalla tassa automobilistica. Per quanto concerne quest’ultima questione (ritenuta assorbita dalla [OSCURATO:PERSONA], ma riproposta in controricorso da Agenzia delle Entrate che già l’aveva posta a base, in parte qua, dell’iniziale diniego) va qui ribadito l’indirizzo di legittimità secondo cui la tassa automobilistica, non inclusa in ruoli emessi da uffici statali né affidata al servizio nazionale di riscossione, deve ritenersi “tributo proprio derivato della Regione ex art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992, la cui definizione agevolata è condizionata all'emanazione di un provvedimento del legislatore regionale ex art. 13 della l. n. 289 del 2002 o, comunque, disciplinata dall'art. 5 quinquies del d.l. n. 282 del 2002, convertito in l. n. 27 del 2003” (Cass.n. 6693/17 ed altre). Le spese del giudizio vengono compensate in ragione del consolidarsi in corso di causa dei su richiamati indirizzi interpretativi. P.Q.M. La Corte - accoglie il ricorso; - cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della società contribuente limitatamente ai tributi diversi dalle tasse automobilistiche; - compensa le spese dell’intero giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile, riunitasi con modalità da remoto in data 14 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3