CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 13041/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lmino [OSCURATO:SOCIETA]., (già [OSCURATO:PERSONA] della Dott.ssa CarmelaGuglielmino C. società semplice), con sede in Paternò (CT), PiazzaVittorio Veneto 18/19, P.I. 03547170872, in persona del legale rapp.tepro-tempore, rapp.to, difeso, per procura in calce al ricorso dagli Avv.tiDavide [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Catania (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 64H17C 351G - PEC:davide.dipaola @ pec.ordineavvocaticatania.it [OSCURATO:TELEFONO] con studioin Catania via Etnea 289) e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Patti (C.F. STR PLA65L11 I199R PEC: avvocatopaolostarvaggi @ pec.giuffre.it - [OSCURATO:TELEFONO], con studio in S. Agata di Militello (ME) [OSCURATO:PERSONA] 3/E), iquali dichiarano di voler ricevere le notificazioni relative al presentegiudizio ai seguenti indirizzi PEC indicati nel Reginde: davide.dipaola @pec.ordineavvocaticatania.it e avvocatopaolostarvaggi @ pec.giuffre.it.RicorrentecontroAzienda [OSCURATO:PERSONA] di Catania ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), inpersona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, perprocura speciale in calce al controricorso e giusta Delibera di incarico n. 28Numero registro generale 1669/2021Numero sezionale 1822/2026Numero di raccolta generale 13041/2026Data pubblicazione 06/05/2026del 14.01.2021 dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. VTL NNF48B08 C351R) ed elettivamente domiciliato in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n.66 (presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]); fax 095.388763ed indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] antoniofrancesco.vitale @pec.ordineavvocaticatania.it, ove il difensore chiede vengano trasmessi gliavvisi di cancelleria.Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n° 887 depositata il28 maggio 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 aprile 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] indicato in intestazione, sulla premessa che l’Aziendasanitaria provinciale (ASP) di Catania aveva praticato una illegittimadecurtazione sulle tariffe dovute per le prestazioni di analisi erogate nel2009, otteneva un decreto ingiuntivo contro l’Azienda per euro 52.686,33,ma se lo vedeva opporre dall’intimata.L’adito Tribunale di Catania accoglieva l’opposizione e la sentenza di primogrado, appellata dal Laboratorio, veniva confermata dalla Corte territorialedella stessa città con la decisione indicata in epigrafe.2.- Osservava la Corte che, a seguito dell’art. 1, comma 796, lettera o),della legge 27 dicembre 2006 n° 296 (legge finanziaria 2007) – che avevaintrodotto uno sconto del venti percento sulle prestazioni diagnostiche dilaboratorio per gli anni 2007-2009, da praticare sugli importi indicati dald.m. 22 luglio 1996 – la Regione Sicilia aveva recepito tale disposizionenormativa con Decreto Assessoriale (DA) n° 1745 del 29 agosto 2007.Quindi con successivo DA n° 1977 del 28 settembre 2007 lo stessoAssessorato aveva introdotto le tariffe massime applicabili e confermato losconto previsto dalla legge finanziaria del 2007.Numero registro generale 1669/2021Numero sezionale 1822/2026Numero di raccolta generale 13041/2026Data pubblicazione 06/05/2026Dato che tali Decreti erano stati impugnati davanti al giudiceamministrativo da numerosi erogatori privati, il quale ne aveva sospesol’efficacia, l’Assessorato aveva emesso il Decreto n° 336 del 27 febbraio2008, disponendo che trovassero applicazione le tariffe stabilite daprovvedimenti anteriori (di cui al decreto n° 24059 dell'11 dicembre 1997ed al decreto n° 7104 del 29 dicembre 2005).Successivamente, a seguito del rigetto dei ricorsi amministrativi,l’Assessorato aveva emesso il DA n° 170 del 28 gennaio 2013, col qualeaveva ripristinato con effetto retroattivo i valori tariffari di cui al DA n°1977 del 28 settembre 2007.Tanto premesso, la Corte di merito ha ritenuto di disattendere l’istanza,formulata dall’appellante, di sospensione del processo, ex art. 295 cod.proc. civ., fino alla definizione dei giudizi pendenti davanti al TAR Lazio n°10971 e n° 10973 del 2007, aventi ad oggetto l’impugnazione del DA n°1977/2007, presupposto del Piano di Rientro e del DA n° 170/2013, sulrilievo che il Laboratorio non avesse dato prova della pendenza dei giudizidavanti al Tar, che, peraltro, per ammissione dello stesso Laboratorio,erano anche stati definiti con sentenze impugnate davanti al Consiglio diStato.Contrariamente a quanto dedotto dall’erogatore privato, non ricorrevano ipresupposti per disapplicare il DA n° 170/2013, come pure dei DA n°1745/2007 e n° 1977/2008.Era tardiva la censura dell’appellante di inapplicabilità dello sconto sinoall’ano 2008, dovendo formare oggetto di specifico motivo di gravame.Del pari tardiva ed inammissibile era la produzione dei decreti ingiuntivi n°724/2008 e n° 1041/2008, emessi a favore del Laboratorio e control’Azienda provinciale e non opposti: dunque, comprovanti, a diredell’appellante, il giudicato sulla applicabilità del tariffario regionale senzaapplicazione dello sconto del venti percento.Numero registro generale 1669/2021Numero sezionale 1822/2026Numero di raccolta generale 13041/2026Data pubblicazione 06/05/20263.- Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione iLaboratorio, affidando il gravame a quattro motivi illustrati da memoria.Resiste l’Assessorato con controricorso, concludendo per l’inammissibilitàe, comunque, per l’infondatezza dell’impugnazione.La causa è stata assegnata per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] aisensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE4.- Col primo motivo la ricorrente censura la sentenza d’appello per“omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivodella controversia”, si sensi dell’art. 360 n° 5 cod. proc. civ., e perviolazione degli artt. 112 e 295 cod. proc. civ.Secondo il ricorrente la Corte avrebbe erroneamente respinto l’istanza disospensione ex art. 295 cod. proc. civ., che, per contro, doveva esseredisposta in attesa della pregiudiziale decisione del Consiglio di stato sullalegittimità dei DA n° 1745/2007, n° 1977/2007 e n° 170/2013, a nullarilevando la mancata allegazione di documenti o decisioni a supportodell’istanza di sospensione (tanto più che la Corte aveva “con una certacontraddittorietà” dimostrato di essere a conoscenza della pendenza delleliti davanti al Consiglio di Stato) e dovendo, invece, considerare lapossibilità di giudicati contrastanti.5.- Il motivo è inammissibile nella parte in cui lamenta la omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza gravata, inquanto tale vizio non è più previsto dall’art. 360 n° 5 cod. proc. civ.Esso, inoltre, è inammissibile anche nella restante parte, nella qualedenuncia la violazione dell’art. 295 del codice di rito.È noto, infatti (Cass., sez. VI-3, 21 ottobre 2019, n° 26716, citata dallastessa Corte territoriale), che, quando una sentenza sia impugnata incassazione per non essere stato il giudizio di merito sospeso in presenza dialtra causa pregiudiziale, è onere del ricorrente provare che la causapregiudicante sia pendente e resti presumibilmente tale sinoNumero registro generale 1669/2021Numero sezionale 1822/2026Numero di raccolta generale 13041/2026Data pubblicazione 06/05/2026all'accoglimento del ricorso, mancando, in difetto, la prova dell'interesseconcreto e attuale all'impugnazione, perché nessun giudice, di legittimità odi rinvio, può disporre la sospensione del giudizio in attesa delladefinizione di altra causa non più effettivamente in corso.Ora, sol che si legga il mezzo in esame, appare evidente che esso sia deltutto privo dell’indicazione della attuale pendenza dei giudizi (peraltrogenericamente descritti) davanti al Consiglio di stato.Peraltro, come si dirà nei successivi paragrafi, le questioni pendenti sonostate risolte dal Consiglio di Stato con le sentenze (vertenti tra altre parti)n° 4840 e 4843 del 2021, successive al deposito della sentenza quiimpugnata (ma conoscibili ex officio da questa Corte, trattandosi diprecedenti giurisprudenziali, e comunque citate dalla stessa ricorrentenella memoria illustrativa), con la conseguenza che attualmente nonpende più alcun processo pregiudicante.6.- Il secondo mezzo contiene due profili.Col primo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione “dinorme di diritto” e dell’art. 113 cod. proc. civ., nonché degli artt. 4 e 5della legge n° 2248 del 1865, allegato E.Deduce in particolare che la Corte abbia erroneamente omesso didisapplicare il DA n° 170/2013, ben potendo pronunciare, invece, in baseagli artt. 4 e 5 citati, l’illegittimità dell’atto in via incidentale.Col secondo, oltre alla generica violazione di “norme di diritto”, deduce laviolazione dell’art. 113 cod. proc. civ.; dell’art. 1, comma 796, lettera o),della legge n° 296/2006; dell’art. 1, comma 170, della legge n°311/2004; dell’art. 8-sexies del d.lgs. n° 502/1992; nonché omessapronuncia sulla natura transitoria della norma che ha introdotto lo scontotariffario e insussistenza di ogni tardività della questione sollevata.Le norme che prevedevano uno sconto tariffario sarebbero transitorie e,per effetto dell’art. 1, comma 170, come modificato dall’art. 8, terzocomma, del d.l. n° 248/2007, sarebbero applicabili sino al 31 dicembreNumero registro generale 1669/2021Numero sezionale 1822/2026Numero di raccolta generale 13041/2026Data pubblicazione 06/05/20262008, con la conseguenza che lo sconto predetto non avrebbe potutoessere applicato sulle prestazioni dedotte in causa, riferibili al 2009.Tale questione non era stata esaminata dalla Corte d’appello, chel’avrebbe dichiarata erroneamente inammissibile, sull’altrettanto erroneorilievo che essa dovesse essere dedotta con uno specifico motivo digravame, nella specie assente.Unitamente a tale motivo conviene scrutinare anche il quarto, che in partetrae spunto da un medesimo tema.Dunque, col quarto motivo, oltre alla generica e già formulata“violazione e falsa applicazione delle norme di diritto”, il ricorrentelamenta la violazione degli artt. 112, 113 cod. proc. civ. ed 11 dellePreleggi sulla efficacia della legge nel tempo, nonché omessa pronunciasull'irrilevanza ed inapplicabilità del DA n° 170/2013 rispetto allacontroversia oggetto del giudizio.La Corte avrebbe ritenuto legittimo il DA n° 170/2013, nonostante lapendenza dei giudizi di impugnazione di tale Decreto davanti al Consigliodi Stato.Tale Decreto, inoltre, andava ad incidere su rapporti già esauriti, incontrasto con l’art. 11 delle Preleggi, e, comunque, con quanto deciso dalConsiglio di Stato e dalla Corte costituzionale, secondo i quali lo scontotariffario non poteva essere applicato oltre il 31 dicembre 2008.7.- I mezzi sono infondati.Prima di scendere nel merito conviene rammentare la nota e travagliatavicenda normativa e giudiziaria siciliana delle tariffe per le prestazionisanitarie e ambulatoriali, in particolare negli anni dal 2007 al 2013 (sullaquale è dato registrare anche precedenti specifici di questa Corte: Cass.,sez. II, 18 settembre 2023, n° 26747, Cass., sez. I, 23 febbraio 2024, n°4832 e Cass., sez. I, 2 agosto 2025, n° 22347).A seguito della modifica dell’art. 1, comma 170, della legge 30 dicembre2004 n° 311, avvenuta ad opera dell’art. 1, comma 796, lettera o), dellaNumero registro generale 1669/2021Numero sezionale 1822/2026Numero di raccolta generale 13041/2026Data pubblicazione 06/05/2026legge n° 296/2006), e dell’introduzione, sempre per mezzo della citatalettera o), dello sconto del venti percento sulle prestazioni di diagnosticadi laboratorio, l’Assessorato alla sanità della Regione siciliana emise ilDecreto 29 agosto 2007 n° 1745, col quale dispose che a far data dal 1°gennaio 2007, nell'ambito del territorio della Regione siciliana trovasseroapplicazione gli sconti tariffari indicati nell'art. 1, comma 796, lettera o),della legge 27 dicembre 2006, n. 296.Successivamente, a seguito del “Piano di contenimento e diriqualificazione del Sistema sanitario regionale 2007-2009” tra Stato eRegioni del 28 settembre 2006, sottoscritto il 31 luglio 2007, col quale siprevedeva l’applicazione nella Regione siciliana, a far data dal 1° ottobre2007, del decreto del Ministero della salute emesso di concerto con ilMinistero dell'economia e delle finanze il 12 settembre 2006, l’Assessoratoalla sanità emise il Decreto 28 settembre 2007 n° 1977, disponendo chein attuazione del Piano sopra indicato trovassero applicazione le tariffemassime per le prestazioni specialistiche ambulatoriali previste dall’art. 3del d.m. 12 settembre 2006.Numerosi ricorsi vennero proposti dagli erogatori privati avverso il DA n°1977/2007 e il [OSCURATO:PERSONA] – sezione di Palermo – sospeseprovvisoriamente l’efficacia del menzionato Decreto assessoriale(ordinanze n° 143/08, 150/08, 151/08 e 152/08, tutte del 29 gennaio2008).Dal canto suo, l’Assessorato alla Sanità della Sicilia – ritenendo, nellemore della definizione del giudizio di merito e con riserva di ripetizione, didoversi uniformare al contenuto delle ordinanze cautelari – emise il DA 27febbraio 2008 n° 336, col quale dette atto che “rivivono e trovanoapplicazione” le tariffe regionali precedentemente approvate.Nel frattempo, con sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 2 marzo 2010,n° 1205, il d.m. 12 settembre 2006 venne annullato per difetto diistruttoria (analogamente a quanto avvenuto per il precedente d.m. 22Numero registro generale 1669/2021Numero sezionale 1822/2026Numero di raccolta generale 13041/2026Data pubblicazione 06/05/2026luglio 1996, anch’esso annullato da Consiglio di stato, sez. IV, 29 marzo2001, n° 1839, per difetto di istruttoria).Sorte diversa ebbero invece i ricorsi davanti al giudice amministrativoaventi ad oggetto il DA n° 1977/2007, che infatti vennero respinti dal TarSicilia – sezione Palermo – con sentenze n° 62, 63 e 64 del 18 gennaio2011 e con sentenza n° 462 del 14 marzo 2011.Le sentenze n° 64/2011 e n° 462/2011 passarono in giudicato, mentre lesentenze n° 62/2011 e 63/2011 vennero impugnate davanti al Consiglio diGiustizia Amministrativa della Regione siciliana (CGARS) che, però,respinse gli appelli con sentenze 4 giugno 2012 n° 521, 7 settembre 2012n° 728 e 18 settembre 2012 n° 783, osservando che il rapporto tra il DAn° 1977/2007 e l’annullato d.m. 12 settembre 2006 non era configurabilenei termini di un diretto ed immediato rapporto di presupposizione (delsecondo decreto da parte del primo) e nemmeno alla stregua di un rinviomobile, in quanto il primo, da un lato, era stato adottato in attuazione delPiano di rientro, sottoscritto il 31 luglio 2007 tra il Governo e la Regione,e, dall’altro, la Regione siciliana si era già autovincolata, in forza della suapotestà legislativa concorrente in materia, ad implementare tutti icontenuti di detto accordo in forza dell’art. 24, comma 2, della legge reg.8 febbraio 2007, n° 2.A seguito della definizione del contenzioso davanti al giudiceamministrativo avente ad oggetto il DA n° 1997/2007, l’Assessorato allasanità emise il DA 28 gennaio 2013 n° 170, col quale, preso atto cheerano venute meno le ragioni che lo avevano indotto a sospenderel’applicazione del DA n° 1997/2007 e che, dunque, erano anche venutimeno i presupposti del DA n° 336/2008, ha disposto il ripristino coneffetto retroattivo dei valori tariffari di cui al decreto assessoriale n° 1977del 28 settembre 2007 ed ha fatto obbligo alle aziende sanitarie provincialidi procedere al recupero nei confronti delle strutture specialistiche delleNumero registro generale 1669/2021Numero sezionale 1822/2026Numero di raccolta generale 13041/2026Data pubblicazione 06/05/2026eventuali maggiori somme erogate rispetto a quelle che sarebbero statecorrisposte in applicazione del DA n° 1977/2007.Anche il DA n° 170/2013 veniva impugnato davanti al [OSCURATO:PERSONA] –Palermo da numerosi erogatori privati e da Federbiologi e la lite siconcluse in appello con CGARS 6 febbraio 2015 n° 111, con il rigetto delleimpugnazioni e la conferma della legittimità del provvedimento gravato.Un altro gruppo di ricorsi avverso i DA 29 agosto 2007 n° 1745 e 28settembre 2007 n° 1977 erano stati proposti da numerosi soggetti davantial [OSCURATO:PERSONA], le cui decisioni (n° 6804 e n° 6793 del 2018) erano stateimpugnate dai ricorrenti soccombenti davanti al Consiglio di Stato.Quest’ultimo ha quindi definito le liti predette con le già sopra citatesentenze n° 4840 e n° 4843 del 2021, con le quali, per quello che quiinteressa, ha parzialmente accolto l’appello proposto da numerosierogatori privati diretto ad ottenere l’annullamento (tra l’altro) del DA n°170/2013.Per quanto qui interessa, il Consiglio di Stato ha osservato che l’art. 8,terzo comma, del d.l. 31 dicembre 2007 n° 248, nel testo risultante dallalegge di conversione 28 febbraio 2008 n° 31, ha modificato l’art. 1,comma 170, della legge n° 311/2004 ed ha previsto che alladeterminazione delle tariffe massime per la remunerazione delleprestazioni assistenziali provvede il Ministro della Salute, di concerto colMinistro delle Finanze (sentita la [OSCURATO:PERSONA]Regioni, le Regioni e leProvincie autonome.Il predetto articolo ha inoltre previsto che con “cadenza triennale” siproceda anche all’aggiornamento delle tariffe stesse e che taleadempimento, “in sede di prima applicazione” dovesse avvenire “entro il31 dicembre 2008”.Da tale constatazione il Consiglio di Stato ha fatto discendere chel’operatività dello sconto previsto dall’art. 1, comma 796, lettera o), dellaNumero registro generale 1669/2021Numero sezionale 1822/2026Numero di raccolta generale 13041/2026Data pubblicazione 06/05/2026legge 27 dicembre 2006 n° 296 “per il triennio 2007-2009”, potesseinvece legittimamente applicarsi solo sino al 31 dicembre 2008.8.- Tanto premesso, si può ora passare al merito dei motivi di ricorso.Il giudicato derivante dalle sentenze del Consiglio di Stato n° 4840 e n°4843 – che, al pari delle sentenze emesse dell’autorità giudiziariaordinaria, è disciplinato dall’art. 2909 cod. civ. – non cade affatto sullaindividuazione del periodo (2007-2008, secondo il ricorrente) nel quale losconto previsto dall’art. 1, comma 796, lettera o), della legge n°297/2006, è applicabile.È vero che i provvedimenti tariffari sono atti amministrativi collettivi ogenerali, espressione di un potere che non può essere esercitato in unsenso per taluni destinatari e in un altro senso per altri, con laconseguenza che la sentenza di annullamento produce effetto anche neiconfronti di soggetti che non sono stati parti del giudizio davanti al giudiceamministrativo (e tale è la condizione del Laboratorio ricorrente).Tuttavia, è noto che tale giudicato ultra partes è limitato al solo effettocaducatorio della sentenza emessa dal giudice amministrativo, mentre nonsi estende a quello ordinatorio e conformativo di essa (Cons. stato, Ad.Plen., 27 febbraio 2019, n° 4).Tanto meno si estendono ai terzi quelle parti della decisione (come quelleche trattano del periodo temporale di vigenza dello sconto) che fungonoda snodi logici per addivenire alla statuizione di annullamento.In ogni caso, il preteso giudicato derivante dalle sentenze del Consiglio diStato n° 4840 e n° 4843, interpretabile da questa Corte secondo canoni dilogica formale, di cui sono espressione gli artt. 1362 e seguenti del cod.civ. (così Cass., sez. I, 19 maggio 2023, n° 13887) non sembra essere nelsenso indicato dal ricorrente.Le due decisioni, infatti, pur facendo riferimento in alcuni passaggimotivazionali al termine massimo di approvazione delle nuove tariffe del31 dicembre 2008, predicano espressamente in altri punti che la riduzioneNumero registro generale 1669/2021Numero sezionale 1822/2026Numero di raccolta generale 13041/2026Data pubblicazione 06/05/2026tariffaria si applica all’intero triennio 2007-2009 (sul che si veda anche lagià citata Cass., sez. I, 23 febbraio 2024, n° 4832).Inoltre, esse richiamano il precedente di Cass., sez. III, 4 maggio 2018,n° 10582, che indiscutibilmente afferma la riferibilità dello sconto altriennio in questione.Le due sentenze gemelle, dunque, si pongono in continuità conl’orientamento di questa Corte, col quale è stato costantemente ritenutoche lo sconto tariffario previsto dall’art. 1, comma 796, lettera o), dellalegge n° 296/2006 si applica a tutte le prestazioni di analisi per il triennio2007-2009, dunque non solo sino al 31 dicembre 2008 (ex multis: Cass.,sez. I, 12 agosto 2024, n° 22742, con menzione di altri precedenti).Tale orientamento è inoltre confortato da Corte cost. 94/2009, anch’essaben tenuta presente dalle decisioni n° 4840 e n° 4843, che, purprendendo in considerazione (paragrafo 7.2) l’art. 8 del d.l. n° 248/2007(contenente, come si è visto, la previsione dell’aggiornamento delle tariffein sede di prima applicazione “entro il 31 dicembre 2008”), è semprepartita dal presupposto che la norma censurata si riferisse all’interotriennio 2007-2009.Occorre, poi, considerare che esse, ove interpretate nel senso indicato dalricorrente, si porrebbero in insanabile contrasto con la stessa legislazioneregionale, la quale, infatti, prevede che le misure di contenimento dellaspesa sanitaria valgano “per il triennio 2007/2009” (art. 24, ventiduesimocomma, della legge reg. Sicilia 8 febbraio 2007 n° 2).In conclusione, le sentenze del Consiglio di stato n° 4080 e n° 4083 nonhanno nella presente vicenda efficacia di giudicato in punto di limitazionedello sconto al 31 dicembre 2008, con la conseguenza che per l’anno 2009le somme provvisoriamente pagate dall’[OSCURATO:PERSONA] agli erogatori privati,in ottemperanza alle ordinanze di sospensione emesse dal giudiceamministrativo, ben potevano essere recuperate mediante detrazione suisuccessivi corrispettivi per le prestazioni erogate.Numero registro generale 1669/2021Numero sezionale 1822/2026Numero di raccolta generale 13041/2026Data pubblicazione 06/05/2026Da quanto sopra deriva che, anche ad ammettere la sindacabilità in viaincidentale del DA n° 170, non vi sarebbe materia per ritenerlo illegittimo,beninteso ove lo si intenda riferito al recupero di quanto pagato dall’ASLper i soli anni 2007-2009.Deriva ancora che l’inammissibilità dell’eccezione di efficacia dello scontosino al 31 dicembre 2008, pronunciata dalla Corte alle pagine 9-10 dellamotivazione, non ha avuto effetto decisivo, in quanto la questione èinfondata nel merito.9.- Col terzo motivo, oltre al vizio di “omessa, insufficiente econtraddittoria motivazione”, il ricorrente deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 324 cod. proc. civ., dell’art. 2909 cod. civ., nonchédegli artt. 112 e 115 del codice di rito, oltre che “violazione e falsaapplicazione dei principi giuridici sulla eccezione di giudicato”.La Corte avrebbe escluso l’esistenza di un giudicato tra le parti in ordineall’inapplicabilità dello sconto tariffario, dichiarando tardiva la produzionedi due decreti ingiuntivi, n° 724/2008 e n° 1041/2008, ottenutidall’odierno ricorrente contro la [OSCURATO:PERSONA] e non opposti.Per contro, l’eccezione di giudicato poteva essere sollevata anche inappello, non essendo soggetta nemmeno a preclusioni istruttorie.10.- Il motivo è inammissibile.È noto, infatti, che pur costituendo il giudicato la regola del caso concreto,la sua interpretazione, da parte del giudice di legittimità, è possibile solose la sentenza da esaminare (e precedentemente emessa) venga messa adisposizione mediante trascrizione nel corpo del ricorso, derivandone inmancanza l’inammissibilità del motivo con cui si denuncia la violazionedell'art. 2909 cod. civ. (Cass., sez. III, 16 gennaio 2025, n° 1041, conmenzione di altri precedenti).Ora, sol che si esamini il motivo, si può agevolmente constatare che essonon solo non riporta il contenuto de due ricorsi monitori (e nemmeno loNumero registro generale 1669/2021Numero sezionale 1822/2026Numero di raccolta generale 13041/2026Data pubblicazione 06/05/2026riassume ex art. 366 n° 6 cod. proc. civ.) asseritamente passati ingiudicato, fatta eccezione per l’indicazione delle parti.Del tutto imprecisato è invece l’oggetto della lite ed i crediti (nonché lerelative annualità) azionate in via monitoria.Ne deriva che, non essendo qui possibile accertare quale sia il perimetrodella cosa giudicata derivata dai due provvedimenti sommari, il mezzo siappalesa del tutto inammissibile.11.- Col quarto motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 n° 3cod. proc. civ., il Laboratorio si duole della violazione degli artt. 112, 113cod. proc. civ. ed 11 delle Preleggi, nonché dell’omessa pronunciadell'irrilevanza e dell’inapplicabilità del DA n° 170/2013 alla controversiaoggetto del giudizio.12.- Il mezzo è inammissibile, in quanto privo della dovuta chiarezza, allaquale non giovano nemmeno le allegazioni difensive contenute nellamemoria illustrativa.In ogni caso, nella parte in cui predica la retroattività del DA n° 170/2013(illegittima, a dire del ricorrente) e l’applicazione dello sconto solo per glianni 2007-2008 è del tutto infondato per quanto già esposto ai paragrafiprecedenti.13.- Alla reiezione del ricorso segue la condanna della ricorrente allarifusione delle spese di lite in favore della controparte, per la cuiliquidazione – fatta in base al d.m. n° 55 del 2014 ed al valore della lite(euro 52,6 mila) – si rimanda al dispositivo che segue.Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico delricorrente, ove dovuto. P.Q.Mla Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alresistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.000,00 perNumero registro generale 1669/2021Numero sezionale 1822/2026Numero di raccolta generale 13041/2026Data pubblicazione 06/05/2026compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario dellespese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuti. Dà atto dellasussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, deldecreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per ilraddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.Così deciso in Roma il 22 aprile 2026, nell’adunanza camerale dellaprima sezione.Il presidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]