CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 marzo 2023
Cassazione n. 28197/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA nei confronti di: RODINO' ANTONIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione alla sentenza del 23/03/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del P. G., che ha chiesto correggersi l'errore materiale [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza n. 17585 pronunciata all'udienza pubblica del 23 marzo 2023, la Corte ha deciso sul ricorso R.G.N. 31391/2022, proposto - tra gli altri - da [OSCURATO:PERSONA], imputato anche di plurime vicende estorsive, contestate ai capi 2), 3), 4) e 5), in relazione alle quali era costituito parte civile [OSCURATO:PERSONA]. La Corte ha annullato la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rinviando per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. Per effetto di tale decisione ed in ragione del tempestivo deposito delle conclusioni scritte e della nota spese, venivano adottate le conseguenti determinazioni in ordine al regime delle spese processuali sostenute dalla parte civile, di cui si dava conto in motivazione, mentre nel dispositivo della sentenza nessuna statuizione risulta sul punto. Osserva il Collegio che, in tema di correzione di errori materiali, ove la Corte di cassazione sia incorsa in una svista che abbia determinato l'omissione di una statuizione accessoria, obbligatoria e conseguenziale alle decisioni principali adottate, agevolmente determinabile sulla base delle stesse, con nocumento ingiusto e non altrimenti Th emendabile per una delle parti, l'errore di fatto non può che essere considerato alla stregua di un errore materiale e deve essere corretto (Sezione 5, ordinanza n. 36037 del 14/7/2022, Rv. 283772 - 01: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto emendabile, con il procedimento di cui all'art. 130 cod. proc. pen., l'omessa statuizione sulle spese sostenute dalla parte civile in sede di legittimità; in termini, Sezione 5, ordinanza n. 30743 del 26/3/2019, Rv. 277152 - 02). 2. Va, dunque, disposta la correzione dell'errore materiale intervenuto nel dispositivo della sentenza n. 17585 resa da questa Corte all'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], disponendo la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA], già liquidate in motivazione, in complessivi euro tremilasettecento, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 17585 resa all'udienza pubblica del 23/3/202:3 dalla Corte Suprema di Cassazione nei confronti - tra gli altri - di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che dopo la parola "ammende." sia inserito il seguente periodo, "Condanna, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro tremilasettecerito, oltre accessori di legge." Manda alla Cancelleria per le annotazioni. Così deciso in Roma, il giorno 8 giugno