CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2022
Cassazione n. 17670/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confer- mato la sentenza del Tribunale di Ravenna del 18 giugno 2020, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro ventimila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione e/o trasporto di cocaina del peso com- plessivo di gr. 1,83 nella propria autovettura e nella propria abitazione). 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione in ordine all'esclusione della destinazione ad uso personale delle sostanze stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, va premesso il consolidato principio per cui, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del con- sumo, deve essere effettuata dal giudice di merito, tenendo conto di tutte le circo- stanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sinda- cabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463). Per effetto della sentenza del 12 febbraio 2014, n. 32 della Corte costituzionale, che ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, D.L. 30 di- cembre 2005, n. 272, è stato ripristinato il testo dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 ante- riore alla sostituzione disposta dall'art. 4-bis del D.L. n. 272 del 2005 dichiarata in- costituzionale. Successivamente, il legislatore ha introdotto il comma 1-bis dell'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990 reintroducendo, per il collegamento dell'art. 73 all'art. 75, la rilevanza amministrativa della sola destinazione ad uso esclusivamente perso- nale. Il comma 1-bis dell'art. 75, in vigore dal 21 maggio 2014, ha individuato i para- metri, le circostanze di fatto - che rispecchiano gli indici elaborati dalla giurisprudenza nell'originario tessuto normativo e quelli già previsti nell'art. 73, comma 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo dichiarato incostituzionale - per l'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente. Tali parametri, al contrario, devono essere adoperati per escludere l'uso esclusivamente personale e quindi per determinare la rilevanza penale della condotta.Il primo parametro, sub a), è quello quantitativo: la quantità di sostanza stupe- facente o psicotropa detenuta non deve essere superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute. Le altre circostanze di fatto indicate dalla norma sono relative alla modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, al peso lordo complessivo, al confezionamento frazionato; il giudice può prendere in esame poi le altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale. Ciò posto sui principi operanti in materia, nella sentenza impugnata, con moti- vazione esauriente e dettagliata, la destinazione a terzi delle sostanze stupefacenti è stata desunta dai seguenti elementi: a) l'occultamento delle banconote di danaro nell'autovettura; b) le modalità di confezionamento della droga in involucri separati; c) lo stato di disoccupazione. Tali elementi sono stati ritenuti decisivi per escludere che l'imputato intendesse procurarsi scorte per uso personale e per dimostrare che solo un'attività di spaccio potesse procurare significativi proventi. I rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di vizi della motivazione e si sviluppano tutti nell'orbita delle cen- sure di merito. Essi sono basati sulla mera reiterazione della tesi dell'uso personale della sostanza. La difesa, inoltre, non si confronta con l'ampio apparato argomenta- tivo della sentenza impugnata. 2. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente / 14sInsito Donat a Ferran